Accordo 27292 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 1 alla Serie 06 di Emendamenti al Regolamento n.41"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei motocicli per quanto riguarda il rumore ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la Motorizzazione comunica agli uffici territoriali, alle amministrazioni interessate e alle associazioni di settore che il 2 ottobre 2026 entrerà in vigore il supplemento 1 alla serie 06 di emendamenti al Regolamento ONU n. 41, adottato nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. L’emendamento riguarda le prescrizioni uniformi per l’omologazione dei motocicli con riferimento al rumore. Trattandosi di un supplemento, non sarà necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. La comunicazione aggiorna inoltre l’elenco dei Paesi attualmente adottanti il Regolamento n. 41.
Comunicazione dell’entrata in vigore del supplemento 1 alla serie 06 di emendamenti al Regolamento ONU n. 41 sui requisiti acustici dei motocicli.
Supplemento al Regolamento ONU n. 41 sull’omologazione acustica dei motocicli
La Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica l’aggiornamento della disciplina internazionale applicabile all’omologazione dei motocicli in materia di rumore. La comunicazione riguarda il supplemento 1 alla serie 06 di emendamenti al Regolamento n. 41, adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti di veicoli a motore.
Parti e destinatari
L’atto è indirizzato alle Direzioni generali territoriali, agli uffici della Motorizzazione civile, ai centri e alle strutture tecniche dipendenti o operanti per il tramite delle Direzioni generali territoriali, nonché alle amministrazioni competenti di alcune autonomie territoriali e all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino. Per conoscenza, la comunicazione è trasmessa agli uffici centrali del MIT e alle principali associazioni rappresentative dei costruttori, degli operatori della filiera automobilistica e motociclistica, dei veicoli industriali e dei sistemi di alimentazione a gas e metano.
Oggetto e base internazionale
L’aggiornamento concerne il Regolamento ONU n. 41, intitolato "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei motocicli per quanto riguarda il rumore". Il regolamento è applicato nel quadro dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958, che disciplina l’adozione di condizioni uniformi di omologazione e il riconoscimento reciproco delle omologazioni relative agli accessori e alle parti dei veicoli a motore.
La comunicazione fa seguito alla precedente nota MIT prot. n. 35190 del 1° dicembre 2025 e informa gli uffici e gli operatori dell’entrata in vigore del nuovo supplemento.
Entrata in vigore e contenuto dell’emendamento
Il supplemento 1 alla serie 06 di emendamenti al Regolamento n. 41 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. L’intervento normativo riguarda le prescrizioni tecniche uniformi applicabili all’omologazione dei motocicli sotto il profilo delle emissioni sonore.
Il testo dell’emendamento, indicato come ECE/TRANS/WP29/5, è disponibile in lingua inglese sul sito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nella sezione relativa alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Effetti sui numeri di omologazione
Il MIT precisa che l’atto costituisce un supplemento alla serie 06 di emendamenti. Di conseguenza, l’entrata in vigore del supplemento non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
La precisazione è rilevante per gli uffici di omologazione, i costruttori e gli operatori che gestiscono pratiche di approvazione o riconoscimento reciproco, poiché chiarisce che non deve essere modificato il riferimento alla serie di emendamenti già presente nella numerazione dell’omologazione per il solo effetto dell’entrata in vigore del supplemento.
Paesi adottanti il Regolamento n. 41
La nota aggiorna l’elenco dei Paesi attualmente adottanti il Regolamento n. 41, con i relativi codici identificativi:
- E1 Germania; E2 Francia; E3 Italia; E4 Paesi Bassi; E5 Svezia; E6 Belgio; E7 Ungheria; E8 Repubblica Ceca; E9 Spagna; E10 Serbia;
- E11 Regno Unito; E12 Austria; E13 Lussemburgo; E16 Norvegia; E17 Finlandia; E18 Danimarca; E19 Romania; E20 Polonia; E21 Portogallo; E22 Federazione Russa;
- E23 Grecia; E24 Irlanda; E25 Croazia; E26 Slovenia; E27 Slovacchia; E28 Bielorussia; E29 Estonia; E30 Repubblica Moldova; E31 Bosnia ed Erzegovina; E32 Lettonia;
- E34 Bulgaria; E36 Lituania; E37 Turchia; E40 Macedonia del Nord; E42 Unione europea; E43 Giappone; E44 Uzbekistan; E45 Australia; E46 Ucraina;
- E49 Cipro; E50 Malta; E52 Malesia; E54 Albania; E55 Armenia; E56 Montenegro; E57 San Marino; E60 Georgia; E62 Egitto; E63 Nigeria;
- E64 Pakistan; E65 Uganda; E66 Filippine; E68 Kirghizistan.
Ricadute operative
Gli uffici della Motorizzazione e le strutture tecniche interessate devono tenere conto della decorrenza del supplemento dal 2 ottobre 2026 nell’ambito delle procedure di omologazione e dei controlli documentali relativi ai motocicli. In particolare, la nota fornisce una precisazione operativa sulla continuità della numerazione delle omologazioni, escludendo la necessità di aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti per effetto del solo supplemento.
L’atto ha natura informativa e di coordinamento amministrativo: non disciplina stanziamenti, riparti finanziari, affidamenti, opere infrastrutturali o impegni economici tra le parti.
Punti principali
Entrata in vigore dell’emendamento
Il supplemento 1 alla serie 06 di emendamenti al Regolamento n. 41 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026.
Oggetto del Regolamento n. 41
Il Regolamento contiene prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei motocicli per quanto riguarda il rumore.
Effetti sulla numerazione dell’omologazione
Poiché si tratta di un supplemento, l’entrata in vigore dell’emendamento non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Disponibilità del testo
Il testo dell’emendamento, identificato come ECE/TRANS/WP29/5, è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Paesi adottanti
La comunicazione riporta l’elenco aggiornato dei Paesi adottanti il Regolamento n. 41, con i relativi codici di omologazione, includendo anche l’Unione europea e San Marino.
Come è indicizzato
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