Sentenza del 12/09/2016 n. 6883 - Comm. Trib. Prov. Milano
Irpef - Redditi - Costi Centro Elaborazione Dati - Coniuge responsabile Ced - Mancato pagamento - Indeducibilità costi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta fondata: i costi fatturati dal coniuge non sono stati ammessi in deduzione in assenza di prova dell'effettivo pagamento. La sentenza ha quindi confermato il recupero a tassazione operato dall'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deduzione, ai fini IRPEF, dei costi risultanti da fatture emesse dal marito della contribuente, commercialista e responsabile del C.E.D. L'Amministrazione ha ritenuto i costi indeducibili perché non risultava provato l'effettivo pagamento delle fatture da parte del Centro a favore del coniuge. La mancata prova dei pagamenti assumeva particolare rilievo poiché il marito non aveva dichiarato i relativi compensi, sostenendo di non averli incassati.
Norme richiamate
Norme in materia di deducibilità dei costi ai fini IRPEF
La deduzione di un costo richiede che il contribuente dimostri non solo l'esistenza formale della fattura, ma anche l'effettività dell'operazione e, nel caso concreto, l'effettivo sostenimento dell'esborso.
Massime di principio
- Le fatture emesse da un familiare o da un soggetto economicamente vicino al contribuente sono soggette a particolare attenzione e devono essere supportate da prova concreta dell'effettività dell'operazione.
- La sola fattura non dimostra necessariamente il sostenimento del costo: è opportuno conservare bonifici, ricevute, estratti conto e ogni altra documentazione che provi il pagamento.
- Quando il soggetto che emette la fattura non dichiara il compenso perché afferma di non averlo incassato, l'assenza di prova del pagamento può rendere il costo indeducibile per il soggetto che lo deduce.
- Nei rapporti tra coniugi o familiari è necessario mantenere una separazione contabile e finanziaria effettiva, con pagamenti tracciabili e condizioni coerenti con l'attività esercitata.
- In caso di contestazione fiscale, il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettività, l'inerenza e il sostenimento del costo, non potendo fare affidamento esclusivamente sulla regolarità formale della fattura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 set 2016Sentenza del 12/09/2016 n. 86 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 12 set 2016Sentenza del 12/09/2016 n. 186 - Comm. Trib. Prov. Siena
- Sentenza · 12 set 2016Sentenza del 12/09/2016 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 12 set 2016Sentenza del 12/09/2016 n. 1471 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 set 2016Sentenza del 12/09/2016 n. 2189 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 12 set 2016Sentenza del 12/09/2016 n. 2201 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →