L.R. Toscana 21/2015
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana la promozione dell’attività sportiva e ludico-motoria, il monitoraggio del settore e l’affidamento degli impianti sportivi degli enti locali. Prevede piano regionale, osservatorio e sistema informativo, regole per SCIA e regolamento sugli impianti, criteri per le convenzioni e l’uso di impianti scolastici e universitari. Contiene norme transitorie e abroga le precedenti leggi regionali sul tema.
Promozione dell’attività fisica e affidamento degli impianti sportivi in Toscana
Promozione dell’attività fisica e affidamento degli impianti sportivi in Toscana
La legge disciplina, per la Regione Toscana, la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, nonché le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali. La disciplina è integrata da strumenti di programmazione, monitoraggio e controllo, oltre che da regole sull’uso degli impianti e sulle convenzioni di gestione.
Finalità e obiettivi della legge
La Regione riconosce all’attività fisica un ruolo essenziale per la salute, il benessere, l’inclusione sociale e la crescita educativa. Le finalità comprendono, tra le altre:
- diffusione dell’attività fisica come diritto fondamentale;
- prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche tramite corretti stili alimentari;
- contrasto al doping;
- promozione dello sport per persone con disabilità, per l’integrazione interculturale e per i soggetti detenuti o comunque privati della libertà personale;
- valorizzazione del talento agonistico, dell’associazionismo e del volontariato sportivo;
- promozione degli impianti pubblici, del loro adeguamento, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica;
- sviluppo di centri museali, documentazione e indagini statistiche sul fenomeno sportivo. Gli obiettivi collegati sono la salute, la formazione personale, l’inclusione, la cooperazione tra comunità, la fruizione sostenibile del territorio, la promozione del territorio e la valorizzazione degli impianti.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge:
- l’“attività sportiva” è quella agonistica e non agonistica organizzata da FSN, DSA, EPS e soggetti riconosciuti o affiliati al CONI e al CIP;
- l’“attività ludico-motoria-ricreativa” è quella svolta per benessere e svago, singolarmente o in gruppo, anche se organizzata dai soggetti sportivi, senza mutarne la natura non sportiva.
Programmazione regionale, osservatorio e sistema informativo
La politica regionale è attuata tramite il piano per lo sport, che definisce obiettivi, tipi di intervento e criteri generali nel quadro della programmazione economica e finanziaria regionale e delle risorse di bilancio. Il piano riguarda, tra l’altro, fabbisogno di spazi e impianti, sostegno all’impiantistica e alle manifestazioni sportive, abbattimento delle barriere architettoniche, sostenibilità ambientale, formazione degli operatori e progetti di interesse regionale.
Presso la struttura regionale competente opera un osservatorio regionale che raccoglie e coordina dati, monitora l’efficacia delle misure e aggiorna il sistema informativo regionale dell’attività fisica. Quest’ultimo, integrato nel sistema informativo regionale, raccoglie e diffonde dati su spazi e impianti, praticanti, società e operatori del settore. I dati sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione.
Promozione dell’attività fisica e programmi di salute
La Regione promuove iniziative per favorire l’attività fisica in tutte le fasce d’età, con particolare attenzione a scuola, università, contesti di comunità e lavoro. Sviluppa progetti e programmi di interesse regionale e locale, coerenti con il piano regionale per la prevenzione e con le politiche sulla cronicità, anche tramite attività non sanitarie di sanità d’iniziativa e promozione della salute. Sono previsti protocolli e programmi di esercizio fisico adattato e strutturato per soggetti con fattori di rischio o patologie croniche controllate.
È inoltre disciplinata la promozione delle “palestre della salute”, strutture non sanitarie nelle quali si svolgono programmi di esercizio fisico strutturato sotto il controllo delle figure professionali previste dalla normativa statale; la Giunta regionale ne definisce i requisiti strutturali e organici.
Formazione, scuola, forze armate e ambito socio-sanitario
La Regione promuove attività educative, formative, di aggiornamento e perfezionamento per operatori dei servizi alla persona e per chi gestisce impianti sportivi. Le attività sono pubblicizzate sul sito regionale.
Sono previsti:
- protocolli d’intesa per incentivare nella scuola primaria la pratica dell’attività fisica con laureati in scienze motorie o titoli equipollenti;
- intese con autorità militari e Vigili del fuoco per l’integrazione delle strutture pubbliche civili e militari;
- apertura dei percorsi formativi anche al personale delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’attività fisica è integrata con politiche sociali e sanitarie; la Giunta regionale può prevedere forme di incentivazione o agevolazione per le visite medico-sportive.
Apertura e gestione degli impianti sportivi
L’apertura e la gestione di impianti e strutture per l’attività fisica richiedono una SCIA da presentare al SUAP competente. Nella segnalazione l’interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale e la conformità tecnica, igienico-sanitaria e di sicurezza di impianti e attrezzature.
Un regolamento regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplina i requisiti di apertura e gestione, i requisiti tecnici e di sicurezza, le qualificazioni professionali del personale e le caratteristiche dei servizi. Sono esclusi dal regolamento i locali in cui si svolgono attività riferibili a espressioni filosofiche con attività motoria e il ballo/danza non ricompresi nella disciplina della federazione nazionale competente. Il regolamento disciplina anche i requisiti per le palestre della salute.
Controlli, diffide e sanzioni
I comuni verificano la conformità di impianti e attrezzature al regolamento regionale. Se emergono difformità, il comune diffida il gestore assegnando un termine per l’adeguamento; in caso di mancato adeguamento dispone la sospensione dell’attività.
La gestione non conforme è sanzionata amministrativamente con una sanzione da 1.500 a 6.500 euro; in caso di recidiva la sanzione sale da 2.000 a 10.000 euro con sospensione immediata dell’attività. Le sanzioni sono applicate e introitate dal comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
Affidamento degli impianti sportivi degli enti locali
Gli enti locali che non gestiscono direttamente i propri impianti affidano la gestione, in via preferenziale e tramite procedure ad evidenza pubblica, a:
- società e associazioni sportive dilettantistiche;
- enti di promozione sportiva;
- discipline sportive associate;
- federazioni sportive nazionali;
- raggruppamenti temporanei tra questi soggetti. L’affidamento a soggetti diversi è possibile solo se la selezione è infruttuosa e nel rispetto dei principi della procedura.
I regolamenti locali devono prevedere avviso pubblico, differenziazione delle procedure in base alla tipologia dell’impianto, criteri di imparzialità nell’uso da parte dei soggetti legittimati, valutazione della storicità e dell’esperienza sul territorio, della continuità gestionale, del numero di tesserati, delle tariffe, della manutenzione e degli investimenti, dell’affidabilità economica, della qualificazione tecnica, dell’organizzazione della gestione, della compatibilità delle attività sportive, della capacità di sviluppare progetti sportivi e del valore sociale e turistico dell’iniziativa.
Sono inoltre previsti:
- possibilità di ulteriori criteri, specie per l’efficienza energetica;
- possibilità di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore;
- possibilità di coinvolgere società e associazioni sportive dilettantistiche anche nei programmi di rigenerazione e ammodernamento degli impianti.
Convenzioni e utilizzo di impianti scolastici e universitari
L’affidamento è regolato da una convenzione che disciplina uso dell’impianto, condizioni giuridiche ed economiche, eventuale uso integrato con attività commerciali funzionali all’associazionismo sportivo e installazione di mezzi pubblicitari. La convenzione deve prevedere una verifica annuale degli impegni e le sanzioni per inadempimento.
Gli enti locali stipulano inoltre convenzioni per l’uso extrascolastico degli impianti scolastici e per l’uso degli impianti universitari, compatibilmente con le esigenze didattiche. Tali convenzioni possono essere concluse con i soggetti sportivi individuati dalla legge e aventi sede nel medesimo comune o in comuni confinanti.
Clausola valutativa e monitoraggio
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e i risultati conseguiti. La Giunta trasmette una prima relazione entro il 31 marzo 2016 sullo stato delle intese e sulla costituzione del sistema informativo; dal 2017 trasmette una relazione annuale entro il 31 marzo con dati su interventi finanziati, impiantistica, manifestazioni sportive, distribuzione degli impianti, natura giuridica dei soggetti affidatari, tipologia dei contratti e numero dei volontari, iscritti alle società sportive e stima dei praticanti. I dati servono per eventuali rimodulazioni degli interventi regionali.
Norme transitorie, abrogazioni e profili finanziari
La legge non comporta nuovi oneri rispetto agli stanziamenti già previsti per il bilancio pluriennale 2015-2017; per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.
Sono abrogate la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72, e la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 6. Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento regionale continua ad applicarsi il regolamento del 2007. Le convenzioni di affidamento già in essere prima della legge restano efficaci fino alla loro scadenza.
Il piano regionale 2012-2015 è stato prorogato fino all’approvazione del PSSIR attuativo del PRS 2016-2020, nel quale confluiscono i contenuti del piano per lo sport; è inoltre prevista la presentazione di proposte di adeguamento normativo sui profili di programmazione regionale.
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