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Legge

L.R. Toscana 23/2015

Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004.

Normativa regionaleL.R. Toscana 23/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina toscana sul procedimento elettorale regionale e sulle spese di campagna, aggiornando termini, criteri di presentazione delle liste, limiti di spesa dei candidati e regole per la scelta degli scrutatori. Prevede inoltre una preferenza per disoccupati e soggetti in difficoltà economica, con autocertificazione entro il 35° giorno prima del voto. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Procedure elettorali regionali e spese di campagna in Toscana

Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale in Toscana

La legge regionale Toscana 3 marzo 2015, n. 23 interviene sulla disciplina del procedimento elettorale per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale, modificando la l.r. 74/2004. Aggiorna sia regole procedurali per liste e candidature sia limiti di spesa e criteri di scelta degli scrutatori.

Ambito e durata del procedimento elettorale

Viene precisato che il procedimento elettorale regionale si svolge per una data non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio, secondo la legge statale di attuazione dell’articolo 122 Cost. Inoltre, nella determinazione del numero dei consiglieri regionali, la legge richiama il numero minimo e massimo previsto dalla disciplina applicabile.

Presentazione delle liste e documentazione politica

Sono aggiornate varie disposizioni sulla documentazione da presentare a supporto delle liste. In particolare:

  • vengono semplificati alcuni richiami normativi relativi alle cause di incandidabilità o impedimento;
  • per le liste espressione di gruppi consiliari o del gruppo misto, è richiesta una dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o delegato del partito o movimento politico;
  • la dichiarazione deve essere congiunta al presidente del gruppo consiliare o al singolo componente del gruppo misto nei casi previsti dalla disciplina regionale, e in particolare quando il partito o movimento si sia costituito dopo l’entrata in vigore della l.r. 51/2014 o quando simbolo o denominazione non siano immediatamente riconducibili al gruppo consiliare di riferimento.

Candidature circoscrizionali e regionali

La disciplina distingue in modo più netto tra candidati circoscrizionali e candidati regionali. Viene inoltre sostituita la rubrica della sezione dedicata, passando da “provinciali” a “circoscrizionali”, per adeguarla alla terminologia vigente. Sono anche aggiornate alcune regole sul numero dei candidati presentabili e sulla tempistica di presentazione di determinati atti, con l’anticipazione di un termine da quindicesimo a ottavo giorno.

Propaganda e materiale elettorale

Sono modificate le norme sul materiale di propaganda e sugli adempimenti collegati, con la soppressione di alcuni riferimenti e di una specifica lettera della disciplina previgente. Il testo consolidato risultante mostra una semplificazione del regime documentale e delle indicazioni da riportare negli atti di lista.

Spese elettorali dei candidati

La legge ridefinisce i limiti di spesa per la campagna elettorale:

  • per ogni candidato circoscrizionale il tetto massimo è pari a euro 30.000,00, aumentato di euro 0,0061 per ogni residente della circoscrizione, in base all’ultimo censimento ISTAT disponibile;
  • per i candidati regionali il limite è fissato in euro 30.000,00;
  • per i candidati circoscrizionali candidati in più circoscrizioni, il limite complessivo non può superare l’importo più alto consentito per una delle circoscrizioni aumentato del 10%;
  • per i candidati regionali candidati anche in una o due circoscrizioni, il limite complessivo non può superare l’importo più alto consentito per una delle circoscrizioni;
  • il rimborso/valore unitario collegato ad alcune voci di spesa è rideterminato da 1,2 euro a 1 euro;
  • per il ballottaggio del Presidente della Giunta regionale è previsto un ulteriore importo di spesa, pari a quello già consentito per il primo turno.

Criteri di scelta degli scrutatori

Viene introdotta una disciplina specifica per i comuni in cui si svolgono soltanto elezioni regionali. In tali casi la commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori applicando la normativa statale sull’albo e sul sorteggio, ma con una preferenza per:

  • persone in stato di disoccupazione iscritte nell’elenco anagrafico competente;
  • persone prese in carico dai servizi sociali, in condizioni di povertà, reddito limitato o situazione economica disagiata. Gli interessati devono presentare al comune, entro il 35° giorno precedente la consultazione, un’autocertificazione delle condizioni richieste.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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