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Legge

L.R. Toscana 19/2015

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Normativa regionaleL.R. Toscana 19/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana disponibilità, pubblicazione, accesso, riutilizzo e interoperabilità dei dati pubblici in formati aperti, tramite piattaforme regionali e licenze standard. Prevede gratuità di regola, possibili tariffe per casi di interesse pubblico, collaborazione con enti e privati, e pubblicazione in open data anche per trasparenza amministrativa. Non contiene termini temporali di efficacia specifici.

Dati aperti e riutilizzo dei dati pubblici nella Regione Toscana

Dati aperti e riutilizzo dei dati pubblici nella Regione Toscana

La legge disciplina, per il territorio della Toscana, le modalità con cui la Regione assicura la gestione digitale, la pubblicazione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare. L’obiettivo è favorire la diffusione di dati aperti, l’interoperabilità e lo sviluppo digitale regionale.

Finalità e principi generali

La disciplina si colloca nell’attuazione della normativa nazionale in materia di amministrazione digitale e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. La Regione promuove la pubblicazione in internet dei dati in formati aperti e secondo standard internazionali, con l’intento di rendere il patrimonio informativo pubblico più accessibile, riutilizzabile e valorizzabile anche per finalità economiche e di innovazione.

Definizioni rilevanti

La legge chiarisce nozioni fondamentali per la sua applicazione, tra cui:

  • dato della pubblica amministrazione e dato pubblico, rinviando alle definizioni del Codice dell’amministrazione digitale;
  • formato aperto, inteso come formato pubblico, documentato e neutro rispetto agli strumenti tecnologici;
  • dati di tipo aperto, accessibili anche in forma automatizzabile, con licenza di utilizzo ampia e disponibilità gratuita o al solo costo marginale;
  • metadati, documenti, licenza standard per il riutilizzo, accessibilità, riutilizzo, titolare del dato, responsabile del dato, servizi relativi ai dati e interoperabilità. Queste definizioni orientano l’intero impianto della legge e consentono di delimitare contenuti e soggetti coinvolti.

Ambito di applicazione soggettivo

La legge si applica alla Regione Toscana e agli enti e organismi da essa dipendenti, compresi quelli di consulenza della Giunta e del Consiglio regionale, nonché agli organismi privati controllati dalla Regione, alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale. Si applica inoltre, nei limiti dei rispettivi ordinamenti, agli enti locali e ai loro organismi strumentali o controllati, ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai privati limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

Coordinamento, intese e partecipazione di altri soggetti

La Regione promuove intese con enti locali, altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, biblioteche, musei, archivi, istituti di istruzione, università, enti di ricerca e altri soggetti utili al perseguimento delle finalità della legge. Promuove inoltre accordi con associazioni senza scopo di lucro attive nei settori dei dati, dei servizi aperti e del software libero, nonché intese e clausole contrattuali con le aziende che svolgono servizi pubblici per favorire il rilascio di informazioni e servizi all’utenza tramite dati aperti.

Pubblicazione, accesso e riutilizzo dei dati

La Regione e i soggetti regionali interessati devono diffondere i dati pubblici e i documenti contenenti dati pubblici in formati aperti, liberamente accessibili e riutilizzabili, mediante piattaforme tecnologiche regionali e un sito istituzionale dedicato che funge da catalogo di dati, metadati e banche dati, oppure attraverso servizi interoperabili di accesso ai dati. Di regola i dati sono gratuiti e riutilizzabili da chiunque, nel rispetto della normativa su digitalizzazione, accesso agli atti, protezione dei dati personali, riutilizzo delle informazioni pubbliche e proprietà intellettuale. Per i soggetti esterni alla Regione possono essere messi a disposizione spazi autonomi sulle piattaforme regionali o realizzate forme di cooperazione tra portali e cataloghi open data.

Casi di tariffazione

Con specifici decreti dei dirigenti delle strutture responsabili dei dati, e nel rispetto della normativa statale, possono essere individuati casi in cui, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l’utilizzo dei dati della Regione non siano gratuiti ma soggetti a tariffa, calcolata sui soli costi diretti di messa a disposizione, riproduzione e diffusione.

Modalità tecniche, licenze e condizioni di riutilizzo

La Regione deve rendere i dati riutilizzabili con accesso automatizzato, generale e diffuso, a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie. Devono essere rimossi gli ostacoli all’accessibilità e assicurata la parità di trattamento tra i riutilizzatori. I dati e i relativi metadati devono essere pubblicati al livello più elevato possibile di granularità e con soluzioni tecniche che favoriscano interoperabilità e correlazione tra basi dati. Le licenze standard per il riutilizzo devono consentire la più ampia e libera riutilizzazione, anche commerciale e lucrativa, con il solo obbligo di citare la fonte e rispettarne l’integrità. La Regione privilegia licenze standard leggibili anche a livello internazionale.

Organizzazione interna e responsabilità amministrativa

La pubblicazione dei dati aperti e l’attivazione dei relativi servizi derivano da un processo interno di identificazione, analisi e verifica dei dati, regolato da disposizioni organizzative della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Le strutture responsabili dei dati devono garantire esattezza, completezza, qualità e aggiornamento e trasmettere i dati alle strutture competenti in materia di sistemi informativi e società dell’informazione, che curano gli aspetti tecnici della messa a disposizione e della pubblicazione. Il rispetto della legge rileva anche ai fini della misurazione e valutazione della performance e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti.

Partecipazione di cittadini, associazioni e imprese

La Regione promuove la partecipazione dei soggetti privati e consente a cittadini, associazioni e imprese di proporre e segnalare temi, dati e soluzioni realizzate con i dati aperti, valorizzando tali contributi. Le proposte devono essere esaminate entro 30 giorni; il termine può arrivare a 90 giorni in caso di motivate esigenze. Se esistono ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico, la struttura competente deve comunicare il mancato accoglimento con motivazione entro gli stessi termini.

Informazione, formazione e responsabilità sui contenuti

Nell’ambito delle politiche regionali sull’amministrazione elettronica e la società dell’informazione, la Regione predispone interventi di informazione e sensibilizzazione per diffondere la cultura dei dati e dei formati aperti e ne promuove il riutilizzo tramite attività formative. I soggetti pubblici e privati che operano sulle piattaforme regionali o sul sito dedicato restano pienamente responsabili dei contenuti, della qualità, delle licenze e delle scelte di pubblicazione dei dati, con esclusione della responsabilità della Regione per tali contenuti.

Sostegno all’innovazione e alle iniziative economiche

La Regione predispone spazi cooperativi sulle proprie piattaforme per favorire modalità condivise di utilizzo dei dati aperti tra soggetti pubblici e privati. Nell’ambito delle politiche per la società dell’informazione, sostiene e promuove, nel rispetto della concorrenza, la crescita imprenditoriale e la competitività dell’industria regionale, con iniziative orientate a idee e soluzioni innovative basate sul riutilizzo dei dati pubblici.

Trasparenza amministrativa

Per rafforzare la trasparenza, l’Amministrazione regionale cura la pubblicazione in formato aperto, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, degli atti e dei dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese e a vantaggi economici di qualunque genere attribuiti a persone ed enti pubblici e privati, anche se di importo pari o inferiore a 1.000 euro.

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