Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 20/2015

Nuove disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi. Modifiche alla l.r. 18/2012.

Normativa regionaleL.R. Toscana 20/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 20/2015 integra la disciplina sulla somministrazione terapeutica dei farmaci cannabinoidi: consente la prescrizione anche da parte del medico di medicina generale su piano terapeutico specialistico, regola l’avvio del trattamento in ambito domiciliare con fornitura tramite farmacia ospedaliera a carico del SSR e autorizza convenzioni e progetti pilota per produzione/preparazione dei farmaci.

Somministrazione terapeutica di farmaci cannabinoidi e modifiche alla l.r. 18/2012

Somministrazione terapeutica dei farmaci cannabinoidi in Toscana

La legge regionale disciplina e amplia l’uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi nell’ambito del servizio sanitario regionale toscano, intervenendo sulla l.r. 18/2012. Introduce regole specifiche per la prescrizione, per l’avvio del trattamento in ambito domiciliare, per l’organizzazione delle attività e per possibili convenzioni o sperimentazioni volte anche a contenere i costi.

Prescrizione e oneri a carico del SSR

La disciplina consente che i farmaci cannabinoidi siano prescritti, con oneri a carico del servizio sanitario regionale, sia dal medico specialista del SSR sia dal medico di medicina generale. La prescrizione del medico di medicina generale deve comunque basarsi sul piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR. Restano ferme le regole specifiche previste dalla normativa vigente sulle modalità di prescrizione medica.

Erogazione in ambito domiciliare

La legge qualifica come somministrazione domiciliare quella avviata al di fuori di strutture ospedaliere o assimilabili. In tale ipotesi, il medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sempre sulla base del piano terapeutico predisposto dallo specialista del SSR. Ai fini della fornitura con oneri a carico del SSR, i farmaci cannabinoidi sono erogati dalla farmacia ospedaliera nell’ambito del budget previsto dalla disciplina regionale richiamata.

Organizzazione del servizio e omogeneità delle attività

Viene rafforzato il compito regionale di assicurare l’omogeneità organizzativa delle attività connesse alla somministrazione dei farmaci cannabinoidi, con riferimento alle attività di trattamento previste dalla disciplina regionale, comprese quelle in ambito ospedaliero, domiciliare e le ulteriori forme contemplate dalla legge.

Convenzioni, attività sperimentali e progetti pilota

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con centri e istituti autorizzati dalla normativa statale alla produzione o preparazione dei farmaci cannabinoidi. È inoltre autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti autorizzati, anche per ridurre il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall’estero, nel rispetto della normativa vigente.

Monitoraggio e dati da rilevare

Il sistema regionale di monitoraggio viene adeguato prevedendo la rilevazione del numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza, così da includere le diverse modalità di trattamento previste dalla disciplina regionale.

Inquadramento dell’intervento normativo

Nel preambolo della l.r. 18/2012 viene esplicitata anche la necessità di disciplinare l’avvio del trattamento in ambito domiciliare, sulla base del piano terapeutico specialistico e con distribuzione diretta del farmaco cannabinoide da parte della farmacia ospedaliera.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.