Sentenza n. 2557/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rifiuto del Comune di restituire € 60.021,00 versati dalla società per oneri di urbanizzazione relativi a una concessione edilizia tacitamente assentita il 6 agosto 2002 e annullata d’ufficio l’11 aprile 2003
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli ex soci di una società ormai liquidata hanno chiesto la restituzione di € 60.021,00, oltre a interessi e rivalutazione dalla sentenza del TAR del 14 settembre 2020 che aveva respinto l’impugnazione dell’annullamento del titolo edilizio. La società aveva chiesto il 1° luglio 2001 una concessione per ampliare un insediamento produttivo e aveva versato gli oneri concessori; il titolo tacitamente formatosi il 6 agosto 2002 era stato annullato dal Comune con ordinanza n. 150 dell’11 aprile 2003, annullamento poi confermato dal TAR e dal CGA. I ricorrenti sostenevano che, venuto meno il titolo e poi demolite le opere nel 2025, fosse venuta meno la causa del pagamento, e che non si fosse prodotto alcun carico urbanistico. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione dei soci, la prescrizione e l’assenza di titolo per pretendere l’intero credito; nel merito sosteneva che le opere, completate nel 2006 e rimaste presenti e utilizzabili fino alla demolizione del 2025, avevano prodotto per circa vent’anni un effettivo carico urbanistico. Contestava inoltre la decorrenza e la misura di interessi e rivalutazione e opponeva in compensazione controcrediti risultanti da giudicati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione: le sopravvenienze attive della società cancellata si trasferiscono agli ex soci, ai quali passa anche la legittimazione a far valere i relativi diritti. Nel merito ha riconosciuto che, in generale, il contributo di costruzione è dovuto in relazione all’effettiva trasformazione del territorio e che, se questa non avviene o è solo parziale, può sorgere il diritto alla restituzione; ha tuttavia ritenuto decisivo che, nel caso concreto, le opere fossero state realizzate e completate nel 2006, fossero rimaste sul territorio fino alla demolizione del 2025 e avessero inciso per circa vent’anni sul carico urbanistico e sulle infrastrutture e sui servizi pubblici. La demolizione successiva non cancella le trasformazioni e le esternalità negative prodotte nel periodo di presenza e sfruttamento dell’immobile: gli oneri conservavano quindi una giustificazione compensativa e non sussisteva un indebito né un arricchimento ingiustificato del Comune. È stata ritenuta irrilevante la buona fede soggettiva del privato, poiché la restituzione dipende dall’esistenza di una giustificazione oggettiva dello spostamento patrimoniale; il completamento dei lavori dopo l’annullamento del titolo era inoltre incompatibile con la pretesa di affidarsi alla perdurante legittimità dell’intervento. La domanda è stata rigettata; le ulteriori eccezioni subordinate del Comune non sono state esaminate nel merito. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
Il contributo di costruzione, disciplinato dall’art.16 del D.P.R n. 380 del 2011, rappresenta un corrispettivo di diritto pubblico dovuto per il rilascio del permesso di costruire.
Il contributo di costruzione è un corrispettivo pubblico connesso all’attività edificatoria e alla sua incidenza sul territorio; il presupposto sostanziale va individuato nella trasformazione effettivamente prodotta, non nel mero rilascio del titolo.
art. 2033 c.c.
Di conseguenza, qualora tale trasformazione non avvenga, o avvenga solo in parte, il pagamento del contributo risulta privo della sua causa giustificativa, configurando un’ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, in subordine, di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
La restituzione è giustificata quando la trasformazione territoriale che fonda il contributo non si verifica o si realizza solo in parte; nel caso deciso, la trasformazione effettiva e il carico urbanistico prodotti per circa vent’anni hanno invece conservato la causa del pagamento.
art. 2041 c.c.
Di conseguenza, qualora tale trasformazione non avvenga, o avvenga solo in parte, il pagamento del contributo risulta privo della sua causa giustificativa, configurando un’ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, in subordine, di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
L’arricchimento senza causa è richiamato in via subordinata quale possibile fondamento della restituzione se manca la trasformazione territoriale giustificativa del contributo; non ricorre quando il carico urbanistico è stato concretamente prodotto.
Massime di principio
- Il contributo di costruzione trova giustificazione nell’effettiva trasformazione del territorio e nel correlato carico urbanistico; se l’intervento non viene realizzato o è realizzato solo in parte, il privato può chiedere la restituzione della quota priva di causa giustificativa.
- L’annullamento del titolo edilizio e la successiva demolizione delle opere non comportano automaticamente la restituzione degli oneri concessori quando le opere siano state realizzate e siano rimaste sul territorio per un periodo significativo, producendo concretamente carico urbanistico ed esternalità che gli oneri sono destinati a compensare.
- Per decidere sulla ripetizione degli oneri concessori occorre verificare oggettivamente se permanga una giustificazione del pagamento, in particolare per l’incidenza dell’intervento sul carico urbanistico; la buona o mala fede soggettiva del titolare non è, di per sé, determinante.
- Le sopravvenienze attive di una società cancellata dal registro delle imprese si trasferiscono agli ex soci, ai quali compete la legittimazione a far valere i relativi diritti.
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