Cassazione Civile, Sentenza n. 33836/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilita' dell'appello per mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione dell'atto; l'Agenzia sosteneva che dalla ricevuta di ritorno (con timbro postale) risultava la data di spedizione anteriore alla scadenza del termine per proporre l'appello e quindi la tempestivita' poteva essere verificata, mentre il resistente riteneva corretta la declaratoria perche' la ricevuta non era stata depositata con l'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la ricevuta di ritorno con timbro datario che attesta la spedizione entro il termine dimostra la tempestivita' dell'appello e che la Corte d'appello avrebbe potuto e dovuto verificarla; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, demandando altresi' la determinazione delle spese.
Norme richiamate
artt. 16 e 22, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le norme disciplinano modalita' e termini di proposizione e deposito degli atti nel procedimento tributario; la Corte ricorda che la previsione del deposito della copia della ricevuta di spedizione e' finalizzata a consentire al giudice la verifica della tempestivita' dell'impugnazione
art. 51, d.lgs. n. 546/1992
Indica il termine di decadenza per l'impugnazione delle sentenze tributarie; la Corte ha verificato la conformita' delle date di spedizione e di ricezione agli effetti del rispetto di questo termine
art. 156, cod. proc. civ.
Norma richiamata nel contesto delle regole di deposito degli atti processuali e dei relativi documenti, rilevante per le questioni di forma e di ammissibilita' dell'impugnazione
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Consente la censura per violazione di norme processuali che hanno inciso sulla decisione impugnata; e' stato utilizzato per dedurre l'erronea declaratoria di inammissibilita' per omissione di valutazione della ricevuta comprovante la tempestivita'
art. 184-bis, cod. proc. civ.
Prevede la rimessione in termini per la parte che non abbia potuto compiere un atto processuale; nel caso in esame la Corte osserva che la mancata richiesta di rimessione da parte dell'altra parte non poteva sostituire l'obbligo del giudice di verificare la tempestivita' quando la documentazione disponibile lo consentiva
Massime di principio
- La regola del deposito a pena di inammissibilita' della copia della ricevuta di spedizione va interpretata con attenzione: se esistono documenti idonei e certificati (es. avviso di ricevimento con timbro postale attestante la data di spedizione) che provano la tempestivita', il giudice d'appello deve prenderli in considerazione e non dichiarare automaticamente l'appello inammissibile
- Una ricevuta di ritorno recante timbro datario dell'ufficio postale che attesti la spedizione entro il termine e la ricezione contestuale consente di dimostrare la tempestivita' sia dell'impugnazione sia della costituzione in appello
- La prova alternativa della tempestivita' puo' essere fornita anche da certificazione dell'agente postale che attesti la ricezione del plico entro il termine di decadenza; quindi l'assenza formale della fotocopia non e' sempre insuperabile
- La costituzione in appello deve avvenire entro il termine previsto (ritenuto dalla giurisprudenza 30 giorni dalla ricezione dell'atto) e il controllo della tempestivita' riguarda sia la proposizione dell'appello sia la costituzione
- Se il giudice di secondo grado dichiara inammissibile un appello senza aver valutato adeguatamente le prove di tempestivita' disponibili, la Cassazione puo' cassare la decisione e rinviare il procedimento per nuovo esame
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