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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8757/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato l'assoluzione per detenzione di 6,5 g di eroina e la condanna per cessione di 3,5 g di marijuana (riqualificata ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Due motivi principali: 1) vizio di motivazione e illogicità nella ritenuta commissione del delitto ex art. 73 (assenza di accertamenti tecnici sulla sostanza e affidamento solo sulle dichiarazioni degli operanti e del presunto acquirente); 2) vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, con mancata risposta alla doglianza sull'eccessività della pena e richiesta di concedere le attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo non consentito e ha confermato che la Corte territoriale, sulla base della rapida successione degli eventi, delle dichiarazioni del compratore (Mirko Cavaliere) e delle circostanze del fermo, poteva logicamente ritenere che l'imputato avesse ceduto le bustine contenenti sostanza stupefacente; ha richiamato il principio secondo cui non è sempre necessaria perizia tossicologica se esistono mezzi di prova alternativi gravi, specifici e concordanti. Sul secondo motivo ha rilevato la carenza di specificità; ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla mancanza di elementi positivi e dalla presenza di un precedente del 18/7/2018 e ha rilevato che la pena è stata fissata al minimo edittale (e la multa prossima al minimo), per cui non richiedeva motivazione analitica. Ha condannato il ricorrente alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la cessione contestata sia qualificabile ai sensi dell'art. 73 e che la natura della sostanza possa essere accertata anche senza perizia tossicologica se sussistono indizi gravi, specifici e concordanti.

  • Codice penale, art. 62-bis

    modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125

    La modifica ha reso più rigorosi i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche: non è più sufficiente lo stato di incensuratezza; la Corte territoriale ha validamente motivato il diniego per assenza di elementi positivi e presenza di precedente.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che la motivazione sulla scelta del punto della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che espressioni generiche (es. 'pena congrua') sono sufficienti salvo casi di pena molto superiore al minimo.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna per spese e la possibile sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; applicata qui con condanna alle spese e ordine di versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In procedimenti per stupefacenti la natura della sostanza può essere provata anche senza perizia tossicologica se emergono dichiarazioni testimoniali/confessorie o indizi gravi, specifici e concordanti collegati alle circostanze del fatto.
  • La ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, fondata su valutazione di circostanze e dichiarazioni, è poco sindacabile in cassazione salvo irragionevolezza, contraddittorietà o violazione di legge.
  • Le doglianze generiche o prive di specificità sui motivi di impugnazione rischiano l'inammissibilità: la cassazione richiede censure articolate e puntuali.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo se mancano elementi di segno positivo o se emergono precedenti: l'incensuratezza non è più sufficiente di per sé dopo la riforma dell'art. 62-bis.
  • La motivazione della determinazione della pena richiede maggiore dettaglio solo se la pena è ben superiore alla media edittale; la fissazione al minimo non impone un'analisi particolarmente approfondita.
  • Il ricorso in cassazione inammissibile comporta conseguenze economiche (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende) e pertanto va valutato con attenzione preliminare sulla sua ammissibilità e specificità.

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