Regolamento (UE) 2026/2143
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2143 della Commissione, del 18 settembre 2026, recante 361esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/2143 costituisce la 361ª modifica del regolamento (CE) n. 881/2002. In attuazione della decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 4 settembre 2026, aggiorna i dati identificativi relativi a Sanaullah Ghafari e Abubakar Swalleh nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive per i collegamenti con ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. Il regolamento non introduce nuove categorie di divieti, ma rende coerenti le informazioni identificative dell’elenco unionale con quelle aggiornate a livello ONU.
Aggiornamento di due voci dell’elenco delle persone soggette al congelamento di fondi e risorse economiche per i collegamenti con ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri e incide sull’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, relativo alle persone, ai gruppi e alle entità sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. L’intervento riguarda esclusivamente la modifica dei dati identificativi delle persone fisiche Sanaullah Ghafari e Abubakar Swalleh, senza modificare le misure restrittive sostanziali previste dal regolamento di base. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile.
Aggiornamento dell’elenco delle persone collegate a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2143 modifica per la 361ª volta il regolamento (CE) n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda. La modifica recepisce l’aggiornamento dei dati identificativi deciso il 4 settembre 2026 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in conformità delle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011) e 2253 (2015).
Ambito e funzione della modifica
Il regolamento interviene esclusivamente sull’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento di base. Non vengono introdotte nuove misure restrittive né modificate le categorie di soggetti già sottoposti al congelamento; vengono invece aggiornate e precisate le informazioni identificative di due persone fisiche.
La modifica è adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002.
Aggiornamento della voce relativa a Sanaullah Ghafari
La precedente voce relativa a Sanaullah Ghafari è integralmente sostituita. La nuova formulazione mantiene e conferma i principali elementi identificativi e informativi:
- nome originale in caratteri arabi: ثناء اللہ غفاری;
- alias certi: Dr. Shahab al Muhajir, Shahab Muhajer, Shahab Mohajir, Shahab Mahajar, Shihab al Muhajir, Shihab Muhajer, Shihab Mohajir e Shihab Mahajar;
- date di nascita: 28 ottobre 1994 oppure 24 maggio 1990;
- luogo di nascita: distretto di Mir Bacha Kot, provincia di Kabul, Afghanistan;
- cittadinanza: afghana;
- numero di passaporto: 01503093, passaporto afghano rilasciato il 25 agosto 2016 a Kabul e scaduto il 25 agosto 2021;
- indirizzi: Afghanistan nel 2021 e Kunduz, Afghanistan, quale indirizzo precedente;
- ruolo indicato: leader dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante-Khorasan (ISIL-K);
- qualifica di esperto di tecnologie dell’informazione;
- nome del padre: Abdul Jabbar;
- nome del nonno: Abdul Ghaffar;
- data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002: 21 dicembre 2021.
Aggiornamento della voce relativa ad Abubakar Swalleh
Anche la voce relativa ad Abubakar Swalleh è sostituita. La nuova versione aggiorna gli alias e amplia i dati relativi all’identificazione nazionale.
Sono indicati i seguenti alias certi:
- Abubaker Swaleh;
- Tom Kiyurige;
- Isaac Mupeta.
La voce conserva i dati personali già presenti:
- sesso maschile;
- date di nascita: 13 gennaio 1992 oppure 16 marzo 1993;
- luogo di nascita: Mengo, Uganda;
- cittadinanza: ugandese;
- numero di passaporto: A00195974, passaporto ugandese con scadenza il 16 dicembre 2029;
- indirizzo: Luzira Prison, Luzira, Kampala, Uganda;
- numero di telefono: +963936016952.
Il numero di identificazione nazionale è ora indicato in forma articolata:
- CM920231090NZA, rilasciato in Uganda;
- Z15105123, rilasciato in Zambia il 5 agosto 2020, ottenuto fraudolentemente sotto il nome di Isaac Mupeta, nato il 9 maggio 1993 a Lusaka, Zambia, con numero di registrazione 102523/29/1.
La voce continua a descrivere il soggetto come prestatore di sostegno finanziario, materiale o tecnologico, ovvero di servizi finanziari o di altro tipo, all’ISIL o a suo sostegno. Dal 2018 egli opererebbe come fiancheggiatore dell’ISIL, fornendo sostegno finanziario e logistico e svolgendo attività di reclutamento per conto dell’organizzazione nell’Africa orientale e australe.
La data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002 resta il 16 giugno 2025.
Effetti operativi per gli operatori
Poiché il regolamento aggiorna l’elenco unionale dei soggetti sottoposti alle misure previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, gli operatori interessati devono utilizzare i dati identificativi aggiornati per le attività di verifica e controllo riferite a rapporti finanziari, commerciali o patrimoniali. L’aggiornamento degli alias e dei numeri identificativi è rilevante per l’individuazione dei soggetti elencati e per la corretta applicazione delle misure di congelamento previste dal regolamento di base.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 18 settembre 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, il 21 settembre 2026.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione.
Aggiornamento della voce relativa a Sanaullah Ghafari
La voce è sostituita con una versione aggiornata che conserva gli alias, le date e il luogo di nascita, la cittadinanza afghana, i dati del passaporto, gli indirizzi, il ruolo di leader dell’ISIL-K e la data di designazione del 21 dicembre 2021; viene inoltre uniformata la formulazione della cittadinanza.
Aggiornamento della voce relativa ad Abubakar Swalleh
La voce è sostituita con una versione aggiornata che include Isaac Mupeta tra gli alias certi e aggiunge il numero di identificazione nazionale zambiano Z15105123, rilasciato il 5 agosto 2020 e ottenuto fraudolentemente sotto il nome di Isaac Mupeta, con i relativi dati anagrafici e numero di registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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