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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13040/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale unico di accertamento del 19 luglio 2017 che aveva contestato alla casa di cura un maggior imponibile contributivo e profili di orario di lavoro. In appello la Corte di Venezia ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto le domande della struttura sanitaria contro INPS e INAIL, ritenendo: computabile nell’orario di lavoro il tempo impiegato dal personale sanitario per vestizione e svestizione della divisa, quando tali operazioni siano imposte dalle esigenze organizzative e di igiene della prestazione; computabile come lavoro anche il tempo dedicato a corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro e non liberamente frequentati nel tempo libero; subordinato il rapporto della lavoratrice indicata nel verbale; non conforme all’art. 9 d.lgs. 66/2003 il riposo fruito da altra dipendente nel periodo contestato. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di artt. 1374, 2104, 2697 c.c., art. 1 d.lgs. 66/2003 e art. 40 d.lgs. 81/2008, sostenendo che il tempo tuta potesse essere retribuito solo in presenza di un concreto obbligo aziendale di vestirsi in sede, non desumibile dalle prove né dalla natura degli indumenti; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e di ulteriori norme civilistiche e collettive, lamentando che non esistesse una specifica previsione contrattuale che imponesse la vestizione in azienda e che l’INPS avesse introdotto tardivamente tale allegazione; 3) violazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c. e dell’art. 37 d.lgs. 81/2008, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe deciso oltre i limiti del devoluto e che la formazione retribuita ex art. 37, comma 12, riguarderebbe solo alcuni corsi tipizzati; 4) violazione degli artt. 1362, 2094, 2222, 2230, 2700 c.c. e 115 c.p.c. sulla qualificazione subordinata del rapporto della lavoratrice, deducendo che l’organizzazione aziendale tramite direttive generali non basta a integrare subordinazione; 5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla fruizione del riposo della dipendente Luise, sostenendo che il documento di causa dimostrasse un periodo di riposo idoneo. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché conformi alla giurisprudenza costante: il tempo necessario a indossare e togliere la divisa rientra nell’orario di lavoro se è eterodeterminato dal datore di lavoro, anche implicitamente per la natura degli indumenti o per ragioni di igiene e sicurezza, e l’accertamento di tale eterodirezione è questione di merito insindacabile in cassazione; nel caso sanitario richiamato, la vestizione e svestizione era stata correttamente ritenuta retribuibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo promiscuo, mescolando errori di procedura ed errori di diritto, e comunque infondato: la Corte ha ribadito che il giudizio di appello può estendersi alle questioni connesse ai motivi di gravame e che il tempo dedicato alla formazione deve essere considerato tempo di lavoro e quindi retribuito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto sulla subordinazione, riservato ai giudici di merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l’apparenza del vizio motivazionale, chiedeva una nuova valutazione dei documenti e non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo secondo i canoni restrittivi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1374 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'obbligo di vestizione in sede non poteva essere desunto senza un concreto vincolo contrattuale; la Corte ha però valorizzato la disciplina d'impresa e l'eterodirezione anche implicita

  • art. 2104 c.c.

    richiamato per distinguere tra attività preparatorie e prestazione lavorativa; la Corte ha ribadito che il tempo di vestizione può rientrare nell'orario se assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro

  • art. 2697 c.c.

    invocato sulla distribuzione dell'onere probatorio, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'accertamento di merito

  • art. 1 d.lgs. 66/2003

    richiamato nei motivi e nel ragionamento sul concetto di orario di lavoro

  • art. 40 d.lgs. 81/2008

    richiamato dalla ricorrente in tema di sicurezza e igiene sul lavoro

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo giudizio di merito

  • art. 18 CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP

    richiamato dalla ricorrente per negare una specifica previsione di vestizione in sede; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura

  • art. 69 CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP

    richiamato dalla ricorrente in collegamento con l'obbligo di vestizione; la Corte ha escluso che ciò impedisse la qualificazione in termini di orario di lavoro

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione nel capo sulla formazione; la Corte ha escluso la violazione, essendo l'intera questione devoluta in appello

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato sulla specificità dei motivi di appello; la Corte ha ribadito che il giudice può esaminare questioni connesse comprese nel thema decidendum

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. per delimitare l'effetto devolutivo dell'appello

  • art. 2 d.lgs. 81/2008

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla formazione

  • art. 20 d.lgs. 81/2008

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla formazione

  • art. 37 d.lgs. 81/2008

    la Corte ha ribadito che il tempo dedicato alla formazione deve essere considerato tempo di lavoro e quindi retribuito; la censura limitativa ai soli corsi tipizzati è stata respinta

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel motivo sulla qualificazione del rapporto della lavoratrice

  • art. 2094 c.c.

    la subordinazione è stata considerata questione di fatto da accertare in concreto sulla base degli indici della prestazione

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato

  • art. 2230 c.c.

    richiamato per la distinzione tra prestazione professionale autonoma e rapporto subordinato

  • art. 2700 c.c.

    richiamato in relazione al valore probatorio del verbale ispettivo

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per i motivi di violazione di legge

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ha applicato il limite rigoroso del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, escludendo che la richiesta di diversa valutazione delle prove sia sindacabile

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per affermare che il vizio processuale deve essere dedotto nei modi propri

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

  • direttiva 2003/88/CE

    richiamata come parametro eurounitario sul concetto di orario di lavoro

  • Corte di Giustizia UE, 10 settembre 2015, C-266/14

    richiamata a sostegno della nozione di tempo di lavoro in relazione alla vestizione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti conformi

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per i requisiti di specificità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito e indicazione degli atti rilevanti

  • art. 9 d.lgs. 66/2003

    richiamato per il diritto al riposo settimanale di almeno ventiquattro ore consecutive, e per il parametro delle quarantotto ore in media in due settimane

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare e togliere la divisa può essere computato nell'orario di lavoro quando la vestizione sia eterodiretta dal datore di lavoro, anche in via implicita, per la natura degli indumenti o per le esigenze di igiene e sicurezza connesse alla prestazione.
  • L'accertamento circa l'esistenza di un obbligo aziendale di vestizione in sede e circa il collegamento funzionale di tale attività con la prestazione lavorativa è valutazione di merito, come tale non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Il tempo dedicato a corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro deve essere considerato tempo di lavoro e quindi retribuito quando la formazione è imposta dall'organizzazione datoriale e non liberamente seguita nel tempo libero.
  • Nel giudizio di appello il divieto di ultrapetizione non impedisce al giudice di esaminare e qualificare le questioni che risultino connesse ai motivi di gravame e comprese nel thema decidendum.
  • La censura in cassazione sulla qualificazione di un rapporto come subordinato è inammissibile se, sotto l'apparente violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una diversa lettura dei documenti.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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