Ordinanza n. 254/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo della verifica straordinaria e diniego del cambio di beneficiario relativo a un finanziamento a valere sulla misura 311 del PSR 2007/2013, già revocato per decadenza
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la nota dell’11 marzo 2026 recante l’esito negativo della verifica straordinaria sul finanziamento concesso nel 2015 a valere sulla misura 311 del PSR 2007/2013 e già revocato con decreto del 29 gennaio 2021, nonché la nota del 9 gennaio 2026 con cui la Regione aveva riscontrato negativamente la richiesta di cambio di beneficiario. Sono stati impugnati anche gli atti istruttori, i verbali, le richieste e le relazioni dei controllori, oltre agli atti connessi e conseguenziali. Il TAR ha riservato la decisione sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa, rilevando che la controversia si colloca a valle della definitiva revoca del finanziamento. Ai fini cautelari, ha osservato che l’interesse sostanziale perseguito, consistente nella conservazione dell’anticipo ricevuto, presenta una consistenza giuridica vaga e richiede la verifica della regolare rendicontazione, della sussistenza dei presupposti del bando e della conformità delle opere al progetto, requisiti che appaiono esclusi dall’intervenuta decadenza.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Pur riservando la decisione sulla giurisdizione del giudice amministrativo, ha ritenuto che il fumus boni iuris non fosse sufficiente, poiché l’interesse alla conservazione dell’anticipo si confronta con la definitiva revoca del finanziamento e con la necessità di verificare presupposti e conformità progettuale ormai apparentemente esclusi dalla decadenza. Ha inoltre escluso il periculum in mora: la situazione economica precaria delle ricorrenti presenta dimensioni molto maggiori rispetto all’importo delle somme da restituire in conseguenza della decadenza. Le ricorrenti sono state condannate in solido alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore della Regione Calabria, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR l’ha rigettata per insufficienza del fumus boni iuris e assenza del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il finanziamento pubblico sia stato definitivamente revocato, l’interesse del beneficiario alla conservazione dell’anticipo ricevuto può risultare privo di sufficiente consistenza giuridica se presuppone la verifica della rendicontazione, dei requisiti del bando e della conformità delle opere, elementi apparentemente esclusi dalla decadenza già intervenuta.
- L’esistenza di una situazione economica precaria del ricorrente non dimostra, da sola, il periculum in mora: il pericolo cautelare può essere escluso quando la situazione patrimoniale complessiva risulti di dimensioni molto maggiori rispetto all’importo delle somme da restituire.
- La valutazione cautelare può essere definita negativamente anche quando il giudice riservi la decisione sulla giurisdizione, qualora risultino comunque insussistenti i presupposti del fumus boni iuris o del periculum in mora.
Come è indicizzato
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