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Ordinanza

Ordinanza n. 3173/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: - dell'ordinanza di sospensione lavori n. 73/2021 prat. 217/2021 - prot n. 8164/2021 riferimento prot. 7448 del 29.03.2021 emessa dal Comune di Massa Lubrense Servizio 8° - Urbanistica- Edilizia Privata LLPP in data 30.03.2021 e notificata al sig. Volpe Pasquale in data 22.04.2021 avente ad oggetto violazione norme urbanistiche D.P.R. 380/01 giusta la quale si ordinava al predetto Volpe Pasquale di la sospensione immediata dei lavori - dell'ordinanza di demolizione - acquisizione e ripristino n. 89/2021 prot. 7448/9154 pratica n. 217/2021 emessa dal Comune di Massa Lubrense Servizio 8° - Urbanistica- Edilizia Privata LLPP in data 13.04.2021 e notificata al sig. Volpe Pasquale in data 22.04.2021 ad oggetto violazione norme urbanistiche DPR 380/01

Giustizia amministrativa202102869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto presidenziale che ha dichiarato perento il ricorso contro un'ordinanza di sospensione lavori e un'ordinanza di demolizione, acquisizione e ripristino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio originario era stata chiesta l'annullamento dell'ordinanza di sospensione dei lavori e della successiva ordinanza di demolizione, acquisizione e ripristino adottate dal Comune in relazione a lavori edilizi ritenuti eseguiti in violazione del d.P.R. 380/2001. Il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 85 c.p.a. contro il decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto per perenzione il ricorso, sostenendo la persistenza dell'interesse alla decisione e chiedendo la revoca del decreto, la reiscrizione della causa nel ruolo di merito e la fissazione dell'udienza. Il decreto aveva rilevato la mancata presentazione, entro il termine annuale, dell'istanza di fissazione dell'udienza.

La decisione

Il TAR ha respinto l'opposizione e confermato la perenzione del ricorso originario. Ha rilevato che l'art. 71, comma 1, c.p.a. pone a carico della parte un atto di impulso processuale consistente nella presentazione di un'apposita istanza, non revocabile, di fissazione dell'udienza entro un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. Tale termine è perentorio e la sua inosservanza è sanzionata dall'art. 81 c.p.a. con la perenzione. Poiché il ricorso era stato depositato il 2 luglio 2021 e nel fascicolo non risultava alcuna istanza di fissazione dell'udienza, anche considerando la sospensione feriale il termine annuale era decorso inutilmente. Il giudice ha inoltre ribadito che la perenzione opera automaticamente per legge e che il decreto presidenziale ha natura meramente dichiarativa, potendo l'effetto estintivo essere rilevato anche d'ufficio. La persistente dichiarazione di interesse non sostituisce l'istanza di fissazione dell'udienza, che non ammette equipollenti. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie e degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 1, c.p.a.

    la fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo

    L'istanza di fissazione dell'udienza costituisce atto di impulso processuale obbligatorio, da presentare entro il termine perentorio annuale.

  • art. 81 c.p.a.

    il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura

    La mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza nel termine annuale comporta la perenzione del ricorso.

  • art. 83 c.p.a.

    L'effetto perentivo opera di diritto, automaticamente e al compimento del termine annuale, ed è rilevabile anche d'ufficio; il decreto di perenzione ha natura dichiarativa e non costitutiva.

  • art. 85, commi 4, 5 e 6, c.p.a.

    Disciplina l'opposizione contro il decreto presidenziale di perenzione e il relativo procedimento.

  • art. 85, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base della richiesta di fissazione dell'udienza nella fase di opposizione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • d.P.R. 380/2001

    Costituisce il quadro normativo sostanziale richiamato negli originari provvedimenti repressivi edilizi, senza essere oggetto della decisione sull'opposizione.

Massime di principio

  • La presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro un anno dal deposito del ricorso, o dalla cancellazione della causa dal ruolo, è un atto di impulso processuale necessario e non revocabile, soggetto a termine perentorio.
  • La mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine annuale determina automaticamente la perenzione del ricorso; la dichiarazione giudiziale ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva.
  • La dichiarazione di persistente interesse alla decisione non sostituisce l'istanza di fissazione dell'udienza e non costituisce un atto equipollente idoneo a impedire la perenzione.
  • L'effetto perentivo può operare di diritto ed essere rilevato anche d'ufficio, in quanto si produce ex lege al compimento del termine annuale previsto dal codice del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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