Cassazione Penale, Ordinanza n. 32739/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in un procedimento per tentato furto, aveva confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, valorizzando inoltre la recidiva contestata, e aveva negato l'attenuante del fatto di speciale tenuità del danno patrimoniale ex art. 62 n. 4 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel bilanciamento delle circostanze e nell'escludere l'attenuante per l'entità del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, assertivi e non specificamente confrontati con la motivazione di merito, osservando che la valutazione sulla comparazione tra circostanze e sul trattamento sanzionatorio è tipicamente discrezionale e sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o arbitrio; ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., poiché il valore della merce sottratta, superiore a 560 euro, non era tale da integrare una speciale tenuità del danno. Quanto alla recidiva, è stata ritenuta congrua la valorizzazione delle precedenti condanne, anche recenti, e della prosecuzione della condotta delittuosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva mantenuto il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, e il diniego dell'attenuante di speciale tenuità del danno patrimoniale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il valore del bene sottratto è economicamente apprezzabile per la generalità dei consociati; la capienza economica della persona offesa ha solo valore sussidiario e rileva soltanto se il danno, in assoluto, sia di entità dubbia o marginale.
art. 69 comma 4 c.p.
In presenza della recidiva contestata, il giudizio di comparazione non può essere reso subvalente rispetto alle attenuanti generiche nei termini affermati dalla sentenza di merito; la valutazione resta affidata al prudente apprezzamento del giudice.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso contro il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti sono inammissibili se non contengono una critica specifica e argomentata alle ragioni poste a base della decisione di merito.
- La valutazione di equivalenza tra circostanze contrapposte è un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e sfugge al sindacato di cassazione quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e non arbitraria.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale richiede che il pregiudizio sia, in assoluto, di modesto rilievo; il riferimento alle condizioni economiche della persona offesa è solo un criterio sussidiario.
- La recidiva può essere valorizzata quando l'imputato abbia precedenti specifici e recenti, mostrando una ripresa della condotta delittuosa nonostante precedenti condanne e benefici, quale indice di accresciuta pericolosità.
- La confessione intervenuta dopo l'arresto in flagranza e a fronte di un quadro probatorio già solido può avere un peso attenuato nella valutazione del trattamento sanzionatorio.
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