Provvedimento AGCM A558 n. 31412 del 17/12/2024
BOOKING/PROGRAMMI OFFERTI ALLE STRUTTURE RICETTIVE ITALIANE E CONCORRENZA TRA LE OTA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato la condotta di Booking.com B.V., Booking.com International B.V. e Booking.com (Italia) S.r.l. nel mercato dei servizi online di intermediazione e prenotazione alberghiera (OTA), ipotizzando un abuso di posizione dominante nella gestione dei programmi Partner Preferiti/Preferiti Plus e del Booking Sponsored Benefit. Secondo l’Autorità, i programmi potevano limitare l’autonomia tariffaria delle strutture ricettive e favorire effetti escludenti verso OTA concorrenti. A seguito del market test, l’AGCM ha ritenuto gli impegni proposti idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione, rendendo gli impegni obbligatori ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990.
Booking.com/Programmi Preferiti e BSB: presunto abuso di posizione dominante nel mercato delle OTA hotel, concluso con accoglimento di impegni e chiusura senza accertamento
Booking.com/Programmi Preferiti e BSB
Il provvedimento riguarda un procedimento ex art. 14-ter L. 287/1990 nei confronti di Booking.com International B.V., Booking.com B.V. e Booking.com (Italia) S.r.l., avviato per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato delle OTA hotel. L’istruttoria si è conclusa con l’accoglimento di impegni e la chiusura senza accertamento dell’infrazione.
Parti e contesto del procedimento
Le società del gruppo Booking operano nella prenotazione online di strutture ricettive e nel supporto commerciale alla piattaforma booking.com. Il procedimento è stato originato dalle segnalazioni di Federalberghi e AICA, che hanno denunciato una strategia idonea a condizionare la politica tariffaria delle strutture ricettive e a rafforzare la posizione di Booking nei confronti delle OTA concorrenti.
Mercato rilevante e posizione dominante
L’AGCM ha individuato il mercato rilevante nei servizi online di intermediazione e prenotazione di pernottamenti offerti dalle OTA alle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere. La dimensione geografica è stata ritenuta almeno europea, pur con il rilievo del contesto italiano in tema di clausole di parità tariffaria. Booking è stata considerata ampiamente dominante, con quote molto elevate nelle prenotazioni intermediated online, stimate intorno al 68% in Europa e circa al 70% in Italia, con ulteriori dati di mercato che confermavano la centralità della piattaforma.
Condotte contestate
La teoria del danno ruotava attorno a due meccanismi, valutati congiuntamente:
- i programmi Partner Preferiti e Preferiti Plus, ai quali le strutture avrebbero avuto interesse ad aderire per ottenere maggiore visibilità e prenotazioni, ma che avrebbero potuto indurre, direttamente o indirettamente, l’adozione di prezzi "competitivi" su booking.com rispetto ad altri canali online;
- il Booking Sponsored Benefit, che consisteva nell’applicazione unilaterale da parte di Booking di uno sconto sulla tariffa visibile in presenza di prezzi esterni più bassi, con effetti soprattutto sui clienti price sensitive.
Secondo l’Autorità, la combinazione dei due programmi poteva comprimere la libertà delle strutture di differenziare le tariffe tra i vari canali e rendere più difficile la concorrenza delle OTA rivali.
Istruttoria e impegni
Nel corso del procedimento sono stati svolti accertamenti ispettivi, audizioni delle parti e richieste di informazioni. Booking ha quindi presentato impegni ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990, poi pubblicati per il market test.
Per i programmi PPP(+), gli impegni principali prevedevano:
- l’esclusione dei prezzi esterni come input, diretto o indiretto, nel performance score e nei requisiti di accesso o permanenza;
- comunicazioni mirate alle strutture già aderenti;
- aggiornamento del Partner Hub e della documentazione interna ed esterna;
- chiarimenti sulla libera entrata/uscita dai programmi e sulla sospensione di 180 giorni in caso di depreferring;
- maggiore trasparenza sui benefici economici dei programmi, con stime mensili dei pernottamenti e dei ricavi aggiuntivi.
Per il BSB, gli impegni prevedevano:
- la rimozione dei prezzi esterni come criterio rilevante per decidere se o quando applicare lo sconto;
- l’eliminazione della classificazione competitivo/non competitivo;
- informative aggiornate sulla frequenza di applicazione del BSB, sull’entità media degli sconti e sulla presenza del beneficio per singola prenotazione.
Booking ha inoltre proposto la nomina di un fiduciario indipendente per il monitoraggio dell’ottemperanza.
Valutazione dell’AGCM
Nel market test sono emerse critiche di Federalberghi e di un albergatore, ma l’AGCM ha ritenuto che non incidessero sull’idoneità degli impegni. L’Autorità ha valorizzato soprattutto la rimozione di ogni legame tra prezzi esterni e accesso ai programmi PPP(+), la maggiore trasparenza sul funzionamento dei programmi e la neutralizzazione del ruolo dei prezzi esterni nel BSB. È stata altresì apprezzata la previsione di un monitoraggio terzo e imparziale tramite fiduciario.
Esito
L’AGCM ha deliberato:
- di rendere obbligatori gli impegni presentati da Booking;
- di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
- di imporre la proposta di nomina del fiduciario entro 30 giorni e la successiva reportistica periodica sull’attuazione degli impegni.
Non sono state quindi irrogate sanzioni pecuniarie, poiché il procedimento è stato definito mediante accettazione degli impegni.
Punti principali
Parti e origine del procedimento
Le società coinvolte sono Booking.com B.V., Booking.com International B.V. e Booking.com (Italia) S.r.l., appartenenti al gruppo Booking Holdings. Il procedimento è stato avviato su segnalazione di Federalberghi e AICA, che hanno denunciato una strategia di Booking volta a comprimere l’autonomia delle strutture ricettive nella determinazione delle condizioni economiche online.
Condotta contestata e teoria del danno
L’Autorità ha ipotizzato una strategia abusiva unitaria fondata su due strumenti: i programmi Partner Preferiti e Preferiti Plus, che avrebbero potuto incentivare o richiedere prezzi "competitivi" su booking.com rispetto agli altri canali, e il Booking Sponsored Benefit, con cui Booking applicava unilateralmente uno sconto quando rilevava prezzi esterni migliori. La combinazione dei due meccanismi era ritenuta idonea a escludere o marginalizzare le OTA concorrenti e a disincentivare l’ingresso di nuovi operatori.
Mercato rilevante e dominanza
Il mercato rilevante è stato individuato nei servizi online di intermediazione e prenotazione di pernottamenti offerti dalle OTA alle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere. L’AGCM ha considerato una dimensione almeno europea del mercato, pur rilevando che in Italia il contesto normativo sulle clausole di parità tariffaria poteva rilevare ai fini della qualificazione della condotta. Booking è stata ritenuta ampiamente dominante, con quote intorno al 68% in Europa e circa il 70% in Italia secondo i dati richiamati nel provvedimento.
Impegni proposti e market test
Booking ha presentato impegni ex art. 14-ter L. 287/1990 per eliminare ogni riferimento ai prezzi esterni nei criteri di accesso e permanenza nei programmi PPP(+), chiarire la libera entrata/uscita e migliorare la trasparenza sui benefici dei programmi. Per il BSB, gli impegni prevedevano l’eliminazione dei prezzi esterni come input, la rimozione della dicitura competitivo/non competitivo e nuove informazioni alle strutture sull’incidenza dello sconto. Dopo la consultazione pubblica, l’AGCM ha ritenuto che le osservazioni di terzi non scalfissero l’idoneità degli impegni.
Esito del procedimento
L’Autorità ha reso obbligatori gli impegni presentati e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, L. 287/1990. È stata inoltre prevista la proposta di nomina di un fiduciario per il monitoraggio dell’ottemperanza, con relazioni periodiche all’AGCM.
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