Provvedimento AGCM I801AC n. 31428 del 17/12/2024
SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA - INOTTEMPERANZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa e la sua perdurante inottemperanza al precedente ordine dell’AGCM n. 27244/2018, che aveva accertato un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato romano della raccolta e smistamento della domanda di taxi. L’Autorità prende atto che la società non ha dato esecuzione alle misure richieste né ha trasmesso la relazione sulle iniziative adottate, contestando quindi una reiterata violazione dell’art. 15, comma 2, l. 287/1990 e procedendo a definire la penalità di mora dovuta. Il provvedimento si colloca nella fase di enforcement dell’ordine originario, dopo due precedenti accertamenti di inottemperanza confermati in sede giurisdizionale.
Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa: reiterata inottemperanza alla diffida AGCM sul mercato dei servizi di prenotazione taxi a Roma, con contestazione ex art. 15, comma 2, l. 287/1990 e definizione della penalità di mora
Radiotaxi 3570: perdurante inottemperanza alla diffida AGCM sul mercato taxi romano
Il provvedimento n. 31428 riguarda Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa ed è adottato nell’ambito del procedimento avviato per verificare l’ottemperanza al precedente ordine dell’AGCM n. 27244/2018. L’Autorità contesta alla società una reiterata e perdurante inottemperanza alla diffida relativa a clausole di non concorrenza nel mercato dei servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi a Roma.
Premessa e precedente accertamento dell’intesa
Nel 2018 l’AGCM aveva accertato che Radiotaxi 3570, Cooperativa Pronto Taxi 6645 e Samarcanda avevano inserito negli atti che regolano i rapporti con i tassisti aderenti clausole di non concorrenza idonee, nel loro complesso, a produrre effetti anticoncorrenziali e a ostacolare l’ingresso di nuovi operatori nel mercato romano della prenotazione taxi. Il provvedimento aveva ordinato la cessazione della condotta e la rimozione delle misure restrittive, imponendo anche la trasmissione di una relazione scritta sulle iniziative adottate.
Inottemperanze già accertate e vicende giurisdizionali
L’Autorità aveva già accertato, con il provvedimento n. 29969/2022, una prima inottemperanza di Radiotaxi 3570, rilevando l’omessa adozione di misure dirette a eliminare o ridurre la portata delle clausole di non concorrenza e la mera non applicazione delle stesse; per tale condotta era stata irrogata una sanzione di 21.000 euro. Tale decisione è stata confermata dal TAR Lazio e poi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8937 dell’8 novembre 2024.
Successivamente, con il provvedimento n. 31302 del 30 luglio 2024, l’AGCM ha nuovamente ravvisato un’inottemperanza, poiché la modifica statutaria adottata da Radiotaxi 3570 non eliminava la clausola di non concorrenza in modo idoneo a garantire la libertà competitiva delle piattaforme terze. In tale occasione l’Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria di 140.043,95 euro e una penalità di mora di 214,40 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, oltre a imporre una relazione scritta entro 60 giorni.
Condotta oggetto del provvedimento n. 31428
Nel presente provvedimento l’AGCM rileva che Radiotaxi 3570 non ha presentato la relazione scritta sulle misure adottate per ottemperare al provvedimento n. 27244/2018 entro il termine del 7 ottobre 2024. La società, inoltre, non risulta aver eseguito le prescrizioni sostanziali della diffida originaria, sicché l’Autorità ritiene integrata una perdurante inottemperanza ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge n. 287/1990.
Conseguenze sanzionatorie e profili procedurali
L’Autorità precisa che, in esito al procedimento, dovrà essere definito anche l’importo della penalità di mora che Radiotaxi 3570 dovrà corrispondere fino all’effettiva ottemperanza alla diffida del 2018. Viene inoltre evidenziato che, in caso di ulteriore persistenza dell’inadempimento, potrà essere irrogata una nuova penalità di mora e, nei casi di reiterata inottemperanza, potrà essere disposta la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni.
Il dispositivo contesta formalmente a Radiotaxi 3570 la violazione dell’art. 15, comma 2, l. 287/1990 per reiterata inottemperanza al provvedimento n. 27244/2018, nomina il responsabile del procedimento, apre i termini per memorie difensive e prevede la conclusione del procedimento entro 180 giorni dalla notificazione.
Punti principali
Origine del procedimento e precedente accertamento antitrust
Nel 2018 l’AGCM aveva accertato che Radiotaxi 3570, insieme a Cooperativa Pronto Taxi 6645 e Samarcanda, aveva posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza consistente in clausole di non concorrenza inserite negli atti che disciplinano i rapporti con i tassisti aderenti. Secondo l’Autorità, tali clausole erano idonee, nel loro insieme, a ostacolare l’ingresso di nuovi operatori nel mercato dei servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi nel Comune di Roma.
Obblighi imposti con il provvedimento del 2018
Con il provvedimento n. 27244/2018 l’Autorità aveva ordinato alle imprese destinatarie di porre fine al comportamento anticoncorrenziale, di astenersi in futuro da condotte analoghe e di comunicare entro 120 giorni, con relazione scritta, le iniziative adottate per ottemperare. Pronto Taxi 6645 e Samarcanda avevano ottemperato; Radiotaxi 3570 no.
Pregresse inottemperanze e controlli giurisdizionali
L’AGCM aveva già accertato una prima inottemperanza di Radiotaxi 3570 con il provvedimento n. 29969/2022, sanzionandola con 21.000 euro; tale decisione è stata confermata dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato. Successivamente, con il provvedimento n. 31302/2024, l’Autorità ha nuovamente ritenuto Radiotaxi 3570 inottemperante per non aver eliminato le clausole statutarie e regolamentari di non concorrenza a portata assoluta, irrogando una sanzione di 140.043,95 euro e una penalità di mora di 214,40 euro al giorno, oltre a imporre la presentazione di una relazione entro 60 giorni.
Condotta oggetto del presente provvedimento
Nel presente atto l’Autorità constata che Radiotaxi 3570 non ha ancora dato esecuzione alle prescrizioni del provvedimento n. 27244/2018, in particolare non ha presentato entro il 7 ottobre 2024 la relazione scritta sulle misure adottate per ottemperare alla diffida. L’AGCM rileva quindi una perdurante inottemperanza ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 2-bis, l. 287/1990.
Effetti sanzionatori e ulteriori conseguenze
Il provvedimento chiarisce che, una volta accertata la durata dell’inottemperanza, dovrà essere definito il quantum della penalità di mora dovuta da Radiotaxi 3570 in esecuzione della lettera c) del provvedimento n. 31302/2024, e che in caso di ulteriore perdurare dell’inadempimento potrà essere irrogata una nuova penalità. L’Autorità ricorda inoltre che, nei casi di reiterata inottemperanza, può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni.
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