Cassazione Civile, Ordinanza n. 06771/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Due società hanno agito contro un ex dipendente chiedendo che fosse dichiarata la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti e la condanna alla restituzione del corrispettivo già pagato per tale patto, indicato in oltre 300 mila euro. Il tribunale, con sentenza non definitiva, ha accolto la domanda e ha pronunciato condanna generica alla restituzione, rinviando la quantificazione al prosieguo mediante CTU. L'ex dipendente ha appellato la decisione; la corte d'appello ha accolto l'impugnazione solo sulla domanda riconvenzionale da lui proposta, confermando per il resto la sentenza. Tale sentenza è stata poi impugnata in cassazione. Nella fase successiva davanti al tribunale per la sola quantificazione delle somme, il giudice ha disposto la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza della corte d'appello. Le società hanno proposto regolamento di competenza contro l'ordinanza di sospensione, deducendo la violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. e dell'art. 111, comma 2, Cost., perché la sospensione sarebbe stata disposta senza una specifica valutazione della controvertibilità della decisione pregiudicante e senza motivazione sul rapporto tra le due cause.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, rilevando che la sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione invocata come pregiudiziale, mediante confronto tra quella decisione e le critiche mosse contro di essa. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata si era limitata a sospendere il processo senza valutare la sentenza d'appello impugnata in cassazione né spiegare perché non ne condividesse il contenuto. Per questo motivo il provvedimento di sospensione è stato cassato e si è disposta la prosecuzione del processo.
Norme richiamate
art. 337, comma 2, c.p.c.
La sospensione discrezionale del processo è legittima solo se il giudice del secondo giudizio motiva espressamente sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e sul perché non intenda riconoscerle autorità nel caso concreto.
art. 295 c.p.c.
È richiamato come parametro di censura della sospensione, ma la Corte decide la controversia valorizzando il diverso regime della sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato a sostegno della doglianza contro la sospensione del processo priva di adeguata motivazione.
Massime di principio
- La sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. non può essere disposta in modo automatico o meramente assertivo, ma richiede una motivazione specifica sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante.
- Il giudice che sospende il processo deve confrontare la decisione già intervenuta con le critiche che le sono state mosse e spiegare perché non intenda attribuirle autorità nel giudizio pendente.
- In assenza di tale valutazione espressa, il provvedimento di sospensione è illegittimo e va cassato con prosecuzione del processo.
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