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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21868/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Treviso del 16/08/2024 con cui era stata disposta la parziale revoca di sequestri conservativi originariamente ordinati dal GIP (contanti, camper e diversi assegni) in relazione al procedimento per omicidio e tentato occultamento di cadavere; il difensore deduceva: 1) illegittimità per mancata quantificazione dell'importo del credito cui il sequestro doveva garantire (violazione proporzionalità e possibilità di offrire cauzione); 2) mancata e insufficiente valutazione del periculum in mora e della composizione patrimoniale del debitore, con rilievo che parte dei beni era riconducibile alla società EL TIBURON s.a.s.; 3) errata valutazione della provenienza dei contanti e assegni (sosteneva che fossero incassi e titoli della società e non patrimoni personali).

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la misura: non è obbligatoria una determinazione puntuale dell'importo da garantire, è sufficiente un apprezzamento, anche approssimativo ma ancorato a dati oggettivi (es. atti d'indagine, presenza di intercettazioni e consulenze tecniche, numero e natura delle pretese risarcitorie). Sul periculum in mora è stato richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui è sufficiente l'attuale insufficienza patrimoniale del debitore (non occorre dimostrare un futuro depauperamento). Quanto alla riconducibilità dei beni alla EL TIBURON s.a.s., il Tribunale aveva già restituito alcune somme ritenute chiaramente riferibili alla società; per le restanti somme è stata confermata la misura per carenza di elementos probatori a favore del ricorrente. Nel complesso i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati e il sequestro per le somme non dimostrate come societarie è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    ricorso per riesame di provvedimenti cautelari

    norma procedurale che disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari; il ricorso è stato esaminato in base a tale rimedio

  • art. 316 cod. proc. pen.

    il sequestro conservativo mira a garantire crediti futuri e richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo la quale è sufficiente l'insufficienza attuale della garanzia patrimoniale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    motivi di ricorso per cassazione, lett. b) e e)

    articolo invocato per censurare errata applicazione della legge e motivazione apparente; la Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate

  • Sez. U, n. 34623 del 26/06/2022

    richiamata per chiarire che l'indicazione numerica precisa della somma sequestrata non è sempre elemento essenziale, purché vi sia determinabilità approssimativa ancorata a dati oggettivi

  • Sez. 5, n. 8445 del 01/02/2019 (Spinazze')

    esemplifica parametri utili per una stima approssimativa (numero parti civili, causale e ammontare richieste)

  • Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016 (Barberini)

    ulteriore giurisprudenza che ammette valutazioni approssimative purché ancorate a elementi concreti

  • Sez. 5, n. 35525 del 25/06/2010 (Dal)

    consentita la valutazione del presumibile danno per la stima cautelare

  • Sez. 5, n. 32468 del 28/05/2019

    riafferma la possibilità di considerare anche danni non patrimoniali nella stima

  • Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014 (Zambito)

    stabilisce che per il sequestro conservativo è sufficiente la mancanza o insufficienza attuale delle garanzie del credito, senza necessità di dimostrare un futuro depauperamento

  • Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023 (Benzoni)

    conferma che il sequestro conservativo richiede soltanto l'accertamento della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale

  • Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019 (Cavacece)

    afferma che per il periculum in mora è sufficiente l'incapienza attuale del patrimonio del debitore

  • Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019 (Pellegrini)

    tratta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 316 e conferma la legittimità dell'assetto normativo che richiede solo l'insufficienza attuale delle garanzie

Massime di principio

  • Per il sequestro conservativo non è sempre necessaria l'indicazione numerica precisa dell'importo da garantire: è sufficiente una determinazione approssimativa ma ancorata a dati oggettivi e spiegata dal giudice in modo comprensibile.
  • Il periculum in mora ai fini del sequestro conservativo può essere soddisfatto dalla semplice insufficienza attuale del patrimonio del debitore; non è obbligatorio dimostrare un concreto depauperamento futuro o comportamenti attivi di dispersione.
  • Le allegazioni difensive circa la titolarità di somme o beni in capo a terzi (es. società) devono essere supportate da elementi probatori chiari e documentali; mere affermazioni o sommarie informazioni difensive non sono normalmente sufficienti per ottenere la restituzione.
  • È possibile ottenere la restituzione di beni che risultino con evidenza riconducibili a terzi (es. società) se la prova è convincente; la valutazione è comunque rimessa al giudice e può dar luogo a soluzioni parziali (restituzione di alcuni elementi, mantenimento del vincolo su altri).
  • La parte interessata può offrire cauzione in sostituzione del bene sottoposto a vincolo; la quantificazione orientativa delle spese e delle pretese risarcitorie facilita la valutazione della proporzionalità della misura.

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