Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4454/2026 - Napoli, Sezione 6

per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli rispetto all'istanza-diffida trasmessa in data 10 novembre 2025, con la quale il ricorrente ha invitato l'Amministrazione a concludere il procedimento di riesame/annullamento in autotutela avviato in data 28 febbraio 2025 e, per l'effetto, rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione e dell'obbligo della Prefettura di Napoli a concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente mediante l'adozione di un atto espresso.

Giustizia amministrativa202602352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza di riesame e annullamento in autotutela della revoca del nulla osta al lavoro, presentata il 28 febbraio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto e nulla osta al lavoro subordinato, deduceva che il datore di lavoro non aveva proceduto all'assunzione. Dopo avere chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e avere già ottenuto una pronuncia sul precedente silenzio dello Sportello unico per l'immigrazione, il ricorrente impugnava la successiva revoca del nulla osta. In data 28 febbraio 2025 presentava un'istanza di riesame della revoca, rappresentando che l'attività del datore di lavoro era cessata il 16 dicembre 2024. Non avendo l'amministrazione concluso il procedimento di riesame, proponeva il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e l'ordine di adottare un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero dell'Interno si costituiva resistendo. Il ricorrente chiedeva inoltre l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando integralmente, per economia processuale, le conclusioni già affermate in una precedente sentenza relativa a una fattispecie identica. Ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli - S.U.I. sull'istanza di riesame del 28 febbraio 2025 e ha ordinato all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, non essendosi verificata l'ulteriore inerzia cui tale richiesta era subordinata. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo sussistenti il requisito reddituale e quello della non manifesta infondatezza della pretesa. Quanto al requisito documentale previsto per i cittadini non appartenenti all'Unione europea, il TAR ha ritenuto sufficiente l'autodichiarazione sull'assenza di redditi all'estero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2021 e dell'impossibilità di imporre un onere probatorio idoneo a comprimere il diritto di difesa. Il compenso del difensore è stato liquidato in euro 800, oltre accessori, a carico dello Stato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della sostanziale non opposizione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l'azione avverso il silenzio e la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito per l'azione avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento.

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il requisito reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, l'onere di produrre la certificazione dell'autorità consolare sui redditi esteri; la sua applicazione deve essere coordinata con la declaratoria di illegittimità costituzionale e con la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva nei casi di impossibilità.

  • art. 122 d.P.R. n. 115/2002

    Richiede, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, la non manifesta infondatezza della pretesa azionata.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce la base per la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • D.M. n. 147/2022

    Rileva per la determinazione del compenso liquidato al difensore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione riceve un'istanza di riesame riferita a un precedente provvedimento e l'istanza impone lo svolgimento di un procedimento amministrativo, essa ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato; l'inerzia è impugnabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può dichiarare l'illegittimità dell'inerzia e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione discrezionale spettantele.
  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, quando sia impossibile produrre la certificazione consolare sui redditi esteri, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva, secondo il principio risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2021, ove non emergano elementi contrari; non può essere imposto un onere probatorio che comprima il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.