Sentenza del 24/01/2018 n. 348 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Soggetto contribuente - Avvocato libero professionista - Collaboratore studi legali - Compensi erogati terzi - Modestissimo ammontare - Beni strumentali - Ordinaria attività - Non eccedenti - Altre voci costo - Composizione non decisiva - Autonoma organizzazione - Esclusione - Assoggettamento IRAP - Esclusione - Illegittimità diniego rimborso - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di assoggettamento all'IRAP è stata ritenuta illegittima ed è stato riconosciuto il diritto del professionista al rimborso dell'imposta versata. Gli elementi valorizzati non consentivano di ritenere integrato il requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'IRAP ai lavoratori autonomi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Collaborava con studi legali senza utilizzare le rispettive strutture organizzative, corrispondeva a terzi compensi di modestissimo ammontare, impiegava beni strumentali non eccedenti quelli normalmente necessari per l'attività professionale e presentava una composizione delle altre voci di costo non sufficiente, da sola, a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Per il professionista, l'imposta non è dovuta quando l'attività è svolta senza un'organizzazione autonoma rilevante, ossia senza un apparato di beni, personale o mezzi eccedente il minimo necessario.
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 19456/2016
La sussistenza dell'autonoma organizzazione deve essere valutata in concreto. La collaborazione con altri professionisti o studi, così come l'impiego di beni strumentali e il sostenimento di costi, non dimostra automaticamente l'assoggettamento all'IRAP, soprattutto se tali elementi sono modesti o non eccedono le esigenze ordinarie dell'attività.
Massime di principio
- Il professionista è soggetto a IRAP solo se la sua attività presenta un'autonoma organizzazione apprezzabile, distinta dal semplice lavoro personale.
- La collaborazione con altri studi o professionisti non implica automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione, se il collaboratore non beneficia della struttura organizzativa altrui.
- Compensi a terzi di modesto ammontare e beni strumentali ordinari, proporzionati all'attività svolta, non sono normalmente sufficienti da soli a giustificare l'IRAP.
- La valutazione deve considerare complessivamente le caratteristiche dell'attività e delle spese; la mera presenza di costi non basta se la loro composizione non evidenzia una struttura organizzativa autonoma.
- In situazioni analoghe, il contribuente può chiedere il rimborso dell'IRAP se dimostra che l'attività è svolta principalmente con il proprio lavoro e senza personale, beni o strutture eccedenti il minimo indispensabile.
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