Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21113/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha contestato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione al decreto di omologazione di un concordato preventivo. L'avviso richiedeva l'imposta proporzionale sul preteso apporto di denaro di un terzo al concordato e sulla fideiussione prestata a garanzia di tale impegno. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, applicandosi l'aliquota dello 0,5% anche all'impegno del terzo; in appello, invece, la CTR ha ritenuto dovuta l'imposta nella misura del 3%, qualificando l'obbligazione del terzo come autonoma e non riconducibile al decreto di omologa. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 53 Cost. e 6, 8 e 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la sentenza di omologa del concordato preventivo debba scontare imposta fissa e che l'impegno del terzo, subordinato all'omologa, non abbia causa autonoma; inoltre ha denunciato una doppia tassazione della medesima ricchezza, derivante dall'apporto del terzo e dalla garanzia prestata a suo sostegno.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che l'atto sottoposto a registrazione era il decreto di omologazione del concordato preventivo e non il negozio di finanziamento/garanzia in sé. Ha quindi escluso l'applicazione degli artt. 6 e 9 della Tariffa e ha affermato che trova applicazione l'art. 8, lett. g), della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131/1986, che assoggetta gli atti di omologazione all'imposta di registro in misura fissa. La Corte ha osservato che l'impegno del terzo a mettere a disposizione una somma di denaro (finanza esterna) non comporta, con l'omologa, un effetto traslativo o un altro effetto autonomamente tassabile, né integra un accollo o una nuova ricchezza imponibile; anche la fideiussione è solo funzionale al buon esito della procedura. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di liquidazione, dichiarando dovuta la sola imposta fissa. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la peculiarità della vicenda e l'assenza di precedenti specifici.

Norme richiamate

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla contribuente per sostenere che la tassazione proporzionale dell'apporto del terzo e della fideiussione determinerebbe una doppia imposizione sulla stessa ricchezza.

  • art. 6 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    La Corte esclude che sia la norma applicabile al decreto di omologazione del concordato preventivo nel caso concreto.

  • art. 8 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    È la norma ritenuta applicabile; in particolare la lett. g) disciplina gli atti di omologazione e comporta l'imposta di registro in misura fissa, salvo che l'atto produca un effetto specifico tassabile in base a una diversa previsione.

  • art. 9 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    La Corte afferma che si tratta di norma residuale, utilizzabile solo quando l'atto non sia riconducibile a una specifica disposizione tariffaria; nel caso di specie non è applicabile.

  • art. 160, secondo comma, n. 1, l. fall.

    Richiamato nel passaggio ricostruttivo sul concordato preventivo con garanzia, in relazione all'omologa del concordato.

  • d.P.R. n. 131 del 1986

    È il testo normativo che disciplina l'imposta di registro e la Tariffa applicabile agli atti giudiziari di omologazione.

Massime di principio

  • Il decreto di omologazione del concordato preventivo, quando non produca un effetto traslativo o altro effetto specificamente tassato dalla Tariffa, rientra nella categoria generale degli atti di omologazione e sconta l'imposta di registro in misura fissa.
  • L'imposta di registro va individuata in base alla specifica natura dell'atto sottoposto a registrazione e alla sua riconducibilità a una previsione tariffaria tipica; la norma residuale dell'art. 9 opera solo in mancanza di una disposizione speciale applicabile.
  • La finanza esterna messa a disposizione da un terzo per il buon esito del concordato non integra, di per sé, un accollo o un effetto immediatamente traslativo imponibile, perché non aggiunge nuova ricchezza in capo ai creditori rispetto alla situazione originaria.
  • La garanzia personale prestata da un terzo a supporto dell'apporto concordatario, se funzionale alla procedura e non costitutiva di un autonomo effetto negoziale tassabile, non giustifica l'applicazione dell'imposta proporzionale sul decreto di omologazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.