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Ordinanza

Ordinanza n. 1005/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione Direttore Generale dell’IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “Fondazione Giovanni Pascale” n. 47 del 23 gennaio 2026, con cui è stata definitivamente aggiudicata, a favore del costituendo RTI Mevion Medical Systems / Leo Cancer Care Ltd / Morviducci S.r.l., la procedura negoziata a seguito di dialogo competitivo per l’affidamento della « fornitura, installazione e manutenzione full risk, comprensiva di lavori, di un sistema per protonterapia da realizzare presso l’Istituto Nazionale Tumori G. Pascale di Napoli » (CIG B6B05333F5), pubblicata sulla piattaforma Soresa in data 29 gennaio 2026; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto all’atto impugnato, ivi inclusi l’atto indittivo di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 31 maggio 2024, l’Avviso di dialogo competitivo, la Deliberazione n. 191 del 19 febbraio 2025, gli atti di gara e il Disciplinare di gara, e tutti i verbali relativi alla procedura, nella parte in cui il RTI Mevion è stato ammesso alla procedura e sono state valutate le offerte; - del Disciplinare di gara e dell’Avviso di dialogo, nella parte in cui si prescrive il “possesso di un sistema di Gestione Ambientale Aziendale conforme alla ISO 14001”, nella misura in cui tale clausola si possa interpretare come volta a consentire l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di un concorrente che ha omesso di giustificare il mancato ottenimento del certificato, nonché come volta a lasciare al concorrente la possibilità di soddisfare il requisito in questione senza rispettare le condizioni di legge in ordine sia alla impossibilità di conseguire la specifica certificazione sia alla dimostrazione del rispetto dei requisiti stabiliti nelle norme tecniche; - nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., di ogni altro atto o provvedimento dell’IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “Fondazione Giovanni Pascale”, pur non cognito, ove dovesse essere inteso come un parziale diniego all’accesso agli atti del RTI aggiudicatario da parte del RTI LINEARBEAM, anche all’esito dell’istanza presentata in data 30.01.2026 e dei solleciti di evasione completa dell’istanza inviati in data 17.02.2026 e 20.02.2026; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il RTI aggiudicatario per il subentro nel medesimo; e per la condanna della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, al risarcimento per equivalente del danno subito dal RTI LINEARBEAM. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LINEARBEAM S.R.L. il 19\3\2026: - della Deliberazione Direttore Generale dell’IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “Fondazione Giovanni Pascale” n. 47 del 23 gennaio 2026, con cui è stata definitivamente aggiudicata, a favore del costituendo RTI Mevion Medical Systems / Leo Cancer Care Ltd / Morviducci S.r.l., la procedura negoziata a seguito di dialogo competitivo per l’affidamento della « fornitura, installazione e manutenzione full risk, comprensiva di lavori, di un sistema per protonterapia da realizzare presso l’Istituto Nazionale Tumori G. Pascale di Napoli » (CIG B6B05333F5), pubblicata sulla piattaforma Soresa in data 29 gennaio 2026; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto all’atto impugnato, ivi inclusi l’atto indittivo di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 31 maggio 2024, l’Avviso di dialogo competitivo, la Deliberazione n. 191 del 19 febbraio 2025, gli atti di gara e il Disciplinare di gara, e tutti i verbali relativi alla procedura, nella parte in cui il RTI Mevion è stato ammesso alla procedura e sono state valutate le offerte; - del Disciplinare di gara e dell’Avviso di dialogo, nella parte in cui si prescrive il “possesso di un sistema di Gestione Ambientale Aziendale conforme alla ISO 14001”, nella misura in cui tale clausola si possa interpretare come volta a consentire l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di un concorrente che ha omesso di giustificare il mancato ottenimento del certificato, nonché come volta a lasciare al concorrente la possibilità di soddisfare il requisito in questione senza rispettare le condizioni di legge in ordine sia alla impossibilità di conseguire la specifica certificazione sia alla dimostrazione del rispetto dei requisiti stabiliti nelle norme tecniche; - nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., di ogni altro atto o provvedimento dell’IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “Fondazione Giovanni Pascale”, pur non cognito, ove dovesse essere inteso come un parziale diniego all’accesso agli atti del RTI aggiudicatario da parte del RTI LINEARBEAM, anche all’esito dell’istanza presentata in data 30.01.2026 e dei solleciti di evasione completa dell’istanza inviati in data 17.02.2026 e 20.02.2026; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il RTI aggiudicatario per il subentro nel medesimo; e per la condanna della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, al risarcimento per equivalente del danno subito dal RTI LINEARBEAM. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da MEVION MEDICAL SYSTEMS INC il 3\4\2026 : per l’annullamento - della Deliberazione Direttore Generale dell’IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “Fondazione Giovanni Pascale” n. 47 del 23 gennaio 2026 (doc. 1-fasc.ric), con cui è stata definitivamente aggiudicata, a favore del costituendo RTI Mevion Medical Systems / Leo Cancer Care Ltd / Morviducci S.r.l., la procedura negoziata a seguito di dialogo competitivo per l’affidamento della « fornitura, installazione e manutenzione full risk, comprensiva di lavori, di un sistema per protonterapia da realizzare presso l’Istituto Nazionale Tumori G. Pascale di Napoli » (CIG B6B05333F5), pubblicata sulla piattaforma Soresa in data 29 gennaio 2026 (doc. 2-fasc. ric.) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto all’atto impugnato, ivi inclusi l’atto indittivo di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 31 maggio 2024 (doc. 3-fasc. ric) , l’Avviso di dialogo competitivo (doc. 4-fasc. ric.), la Deliberazione n. 191 del 19 febbraio 2025 (doc. 5-fasc ric.), gli atti di gara e il Disciplinare di gara (doc. 6-fasc. ric.), e tutti i verbali relativi alla procedura

Giustizia amministrativa202601439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, conseguente a dialogo competitivo, per la fornitura, installazione e manutenzione full risk di un sistema di protonterapia, nonché atti di gara e parziale diniego di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva in favore del costituendo RTI Mevion Medical Systems / Leo Cancer Care Ltd / Morviducci S.r.l., chiedendone la sospensione cautelare, l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro o, in subordine, il risarcimento del danno. Ha dedotto, in particolare, la mancata esclusione dell'aggiudicataria per l'assenza della certificazione ISO 14001, ritenuta requisito richiesto a pena di esclusione; la discontinuità nel possesso dei requisiti e la perdita della qualificazione SOA per lavori nelle categorie indicate dalla lex specialis, sostenendo che l'attestazione allegata al DGUE fosse scaduta e che la successiva attestazione fosse insufficiente; l'illegittimità dei criteri di valutazione delle offerte, per avere la stazione appaltante attribuito una prevalenza non adeguata alla componente tecnica del sistema di protonterapia rispetto ai lavori di realizzazione del sito. La ricorrente aveva inoltre proposto una domanda di accesso agli atti ai sensi dell'art. 116 c.p.a., lamentando un parziale diniego di ostensione della documentazione dell'aggiudicataria. Il RTI aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale contro l'aggiudicazione e gli atti di gara.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo, con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, insussistenti i presupposti per la sospensione. Quanto alla certificazione ISO 14001, ha rilevato che la lex specialis richiedeva il possesso di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma, non necessariamente la certificazione formale, e consentiva la dimostrazione della conformità mediante relazione di prova. La relazione prodotta dalla controinteressata è stata ritenuta adeguata dall'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità tecnica, senza vizi macroscopici immediatamente percepibili. Quanto alla qualificazione SOA, il raggruppamento aggiudicatario ha rappresentato la continuità del requisito mediante contratti stipulati entro novanta giorni dalla scadenza delle attestazioni; la Commissione ha confermato il precedente giudizio positivo, con motivazione non manifestamente viziata. Quanto ai criteri di valutazione, il TAR ha affermato che la loro individuazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non è sindacabile, salvo manifesta illogicità, non ravvisata nel caso concreto. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione aveva integralmente osteso gli atti richiesti. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 12 maggio 2026. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 1.800 euro, di cui 900 euro in favore dell'amministrazione e 900 euro in favore della controinteressata, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e gli altri presupposti della sospensione, rigettando la domanda.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito in materia di accesso; la relativa domanda è stata dichiarata cessata per avvenuta ostensione degli atti da parte dell'amministrazione.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente per la reintegrazione in forma specifica o il risarcimento nell'ambito della controversia sugli appalti; non è stato applicato nella fase cautelare.

  • ISO 14001

    La conformità al sistema di gestione ambientale richiesto dalla lex specialis può essere dimostrata, secondo quanto rilevato dal TAR, anche mediante una relazione di prova, valutata tecnicamente dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la dimostrazione della conformità a un sistema di gestione ambientale richiesta dalla lex specialis può essere effettuata mediante una relazione di prova, quando la disciplina di gara non imponga necessariamente il possesso della certificazione formale; la valutazione dell'adeguatezza della documentazione spetta alla stazione appaltante e può essere sindacata solo in presenza di vizi macroscopici.
  • La verifica della continuità del possesso della qualificazione SOA può tener conto di contratti stipulati entro il termine previsto dalla disciplina applicabile dopo la scadenza dell'attestazione; in sede cautelare il giudice non sospende l'aggiudicazione se la valutazione positiva della stazione appaltante non appare manifestamente viziata.
  • L'individuazione dei criteri e dei pesi di valutazione delle offerte costituisce espressione della discrezionalità della stazione appaltante e non è sindacabile dal giudice amministrativo, salvo il limite della manifesta illogicità, irragionevolezza o palese incoerenza, non ravvisabile sulla base di una cognizione sommaria.
  • La domanda di accesso agli atti proposta nel giudizio amministrativo diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione ostenda integralmente la documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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