Ordinanza n. 3013/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) di tutti gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli, per la costituzione di una graduatoria di Istituto, utile ai fini di un eventuale conferimento di contratto a tempo determinato per gli anni accademici 2024/2025 e 2025/26 presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, per l’insegnamento “COMI/08 Tecniche di improvvisazione musicale”, di cui al bando prot. 907 del 10.2.2025, nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato “non idoneo”; b) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare del verbale dell’1.04.2025, nella parte in cui il ricorrente è stato inserito tra i “non idonei” e del relativo allegato, concernente la valutazione dei titoli del ricorrente; c) in parte qua, dei verbali dell’8.03.2025 e del 14.03.2025, concernenti i criteri di valutazione dei titoli artistico – culturali; d) del provvedimento prot. 2868 del 17.04.2025, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra gli idonei e non lo include nella relativa graduatoria; e) ove occorra, del bando della procedura di cui al provvedimento del Direttore prot. 907 del 10.02.2025, in particolare nella parte relativa ai criteri di valutazione dei titoli; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, se e per quanto occorra, il provvedimento prot. 2414 del 3.04.2025, di approvazione della graduatoria provvisoria; g) ove intervenuto, del provvedimento di nomina del soggetto, selezionato all’esito della pubblicazione della graduatoria sub b); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\8\2025: nel ricorso n. R.G. 3349/2925, proposto per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: a) di tutti gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli, per la costituzione di una graduatoria di Istituto, utile ai fini di un eventuale conferimento di contratto a tempo determinato per gli anni accademici 2024/2025 e 2025/26 presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, per l’insegnamento “COMI/08 Tecniche di improvvisazione musicale” di cui al bando prot. 907 del 10.02.2025, nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato “non idoneo”; b) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare del verbale dell’1.04.2025 nella parte in cui il ricorrente è stato inserito tra i “non idonei” e del relativo allegato concernente la valutazione dei titoli del ricorrente; c) in parte qua, dei verbali dell’8.03.2025 e del 14.03.2025, concernenti i criteri di valutazione dei titoli artistico – culturali; d) del provvedimento prot. 2868 del 17.04.2025, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra gli idonei e non lo include nella relativa graduatoria; e) ove occorra, del bando della procedura di cui al provvedimento del Direttore prot. 907 del 10.2.2025 in particolare nella parte relativa ai criteri di valutazione dei titoli; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, se e per quanto occorra, il provvedimento prot. 2414 del 3.04.2025, di approvazione della graduatoria provvisoria; g) ove intervenuto, del provvedimento di nomina del soggetto, selezionato all’esito della pubblicazione della graduatoria sub b), nonché per l’annullamento del verbale della Commissione del 23.06.2025, prot. 0004847 del 25.06.2025, successivamente conosciuto, perché depositato in giudizio dall’Avvocatura Erariale in data 15.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per titoli e dichiarazione di non idoneità del candidato, inclusi i verbali di valutazione, la graduatoria e il verbale della Commissione del 23 giugno 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva pubblica per titoli, indetta dal Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli per la formazione di una graduatoria d’istituto finalizzata all’eventuale conferimento di contratti a tempo determinato per l’insegnamento COMI/08 Tecniche di improvvisazione musicale negli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026. Ha contestato, nella parte di interesse, la propria dichiarazione di non idoneità, la valutazione dei titoli, i verbali contenenti i criteri di valutazione, la graduatoria e gli ulteriori atti connessi, proponendo anche motivi aggiunti contro il verbale della Commissione del 23 giugno 2025, conosciuto dopo il deposito in giudizio. In vista dell’udienza pubblica di merito, il ricorrente ha chiesto, ove ritenuta necessaria, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei 69 soggetti idonei collocati in graduatoria, mediante pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati e dell’assenza, negli atti impugnati, dei dati necessari per le notifiche individuali. L’istanza cautelare era stata rinunciata.
La decisione
Il TAR ha ritenuto effettivamente necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla procedura selettiva classificatisi come idonei, in quanto potenziali controinteressati rispetto all’impugnazione della dichiarazione di non idoneità e della graduatoria. Considerato l’elevato numero dei controinteressati e la sussistenza dei presupposti di legge, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, in alternativa alle notifiche individuali. La notifica dovrà essere effettuata mediante pubblicazione, sul sito ufficiale del Conservatorio, del testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati, corredati dall’avviso relativo all’esecuzione dell’ordinanza. Il Conservatorio dovrà mantenere la pubblicazione sino alla sentenza definitiva, inserire nella home page un collegamento denominato “atti di notifica” e rilasciare al ricorrente un attestato dell’avvenuta pubblicazione. Il ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, in assenza di specifiche tariffe, l’importo di euro 60,00 per l’attività di pubblicazione. La pubblicazione dovrà avvenire entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la prova dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni, qualificati come perentori. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 17 giugno 2026; nessuna decisione di merito è stata assunta.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
notifica per pubblici proclami
Consente, ricorrendone i presupposti, di effettuare la notificazione mediante pubblici proclami in luogo della notifica individuale.
art. 49, comma 3, c.p.a.
integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami
Costituisce la base processuale per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un elevato numero di controinteressati tramite pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando l’impugnazione di una procedura selettiva può incidere sulla posizione degli altri partecipanti risultati idonei e collocati in graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
- L’elevato numero dei controinteressati e l’assenza negli atti amministrativi dei dati necessari per le notifiche individuali possono giustificare l’autorizzazione della notifica per pubblici proclami.
- In caso di notifica per pubblici proclami disposta dal giudice amministrativo, possono essere individuate modalità idonee a rendere effettivamente conoscibile la controversia, tra cui la pubblicazione integrale sul sito istituzionale dell’amministrazione, un collegamento dalla home page e il mantenimento online degli atti sino alla definizione del giudizio.
- Il giudice può fissare termini perentori per l’esecuzione della pubblicazione e per il deposito della relativa prova, ponendo a carico della parte ricorrente gli eventuali costi dell’attività amministrativa di pubblicazione.
Come è indicizzato
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