Cassazione Civile, Ordinanza n. 20925/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato sinteticamente il reddito di una contribuente per l'anno d'imposta 2010 ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il ricorso introduttivo davanti al giudice tributario provinciale è stato respinto con sentenza depositata il 6 novembre 2018. La contribuente ha proposto appello notificato il 7 marzo 2020, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sospeso di nove mesi ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, scadesse il 6 marzo 2020 e che tale sospensione straordinaria assorbisse quella feriale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 e con l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, sostenendo che la sospensione straordinaria dei termini per le controversie definibili fosse cumulabile con la sospensione feriale e che non vi fosse base normativa espressa per escludere il cumulo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel caso concreto, il termine lungo per impugnare decorreva dalla sentenza di primo grado depositata il 6 novembre 2018; il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva il 6 maggio 2019 e subiva poi la sospensione straordinaria di nove mesi prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, con scadenza finale al 6 marzo 2020. Poiché il periodo feriale cadeva all'interno della sospensione straordinaria, non poteva operare una duplicazione del medesimo segmento temporale mediante cumulo della sospensione feriale. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività e ha rigettato il ricorso. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità per la mancata difesa effettiva dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base dell'avviso di accertamento sintetico impugnato nel merito, richiamata solo per descrivere l'atto presupposto della lite.
art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai termini e al regime del processo tributario; la Corte lo menziona insieme all'art. 327 c.p.c. e alle norme sulla sospensione dei termini.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nella versione applicabile ratione temporis, è di sei mesi, salvo sospensioni legali del decorso.
art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018
La sospensione straordinaria ivi prevista opera come parentesi unitaria del decorso del termine di impugnazione per le controversie definibili; non è cumulabile con la sospensione feriale quando i periodi coincidono o si sovrappongono.
art. 1 della l. n. 742 del 1969
La sospensione feriale dei termini processuali non può essere conteggiata una seconda volta se il periodo è già ricompreso nella sospensione straordinaria.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Rappresenta il vizio denunciato in cassazione, ossia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per specifiche controversie tributarie opera come un unico intervallo sospensivo del decorso del termine e, se il periodo feriale vi è interamente o parzialmente compreso, non consente una seconda sospensione dello stesso segmento temporale.
- Il cumulo tra sospensione straordinaria e sospensione feriale è ammissibile solo se i relativi periodi non si sovrappongono o se la disciplina speciale lo prevede espressamente; in mancanza, la sovrapposizione comporta il divieto di doppia sospensione.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve individuare la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c. tenendo conto delle sole sospensioni effettivamente operanti e senza duplicare gli effetti di periodi coincidenti.
- Quando l'appello è proposto oltre il termine così determinato, la declaratoria di inammissibilità per tardività è corretta e resiste al sindacato di legittimità se il calcolo del termine è conforme alla disciplina applicabile.
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