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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21805/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento, aggravato dall'art. 416‑bis, comma 1, cod. pen. La ricorrente ha contestato: a) la configurabilità dei gravi indizi poiché l'accesso alle ambulanze e le incombenze amministrative sarebbero affidate anche a collaboratori; b) la prova dell'incontro con Angelica Forciniti basata solo sulla presenza nello stesso comune; c) la rilevanza temporale degli spostamenti (sostenendo che il trasferimento del latitante sarebbe avvenuto il 17/10/2023 e non il 5/10/2023); d) l'assenza di contatti diretti con Leonardo Abbruzzese; e) la presunta contraddittorietà delle captazioni. Ha inoltre censurato l'applicazione dell'aggravante 416‑bis.1 sostenendo che la conoscenza della latitanza deriverebbe dalla sola eco mediatica e che non vi sarebbe sentenza definitiva sul ruolo apicale di Abbruzzese; ha infine richiesto l'applicazione di una misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e reiterative e che il Tribunale del riesame avesse fornito risposta completa e logica, fondando la gravità indiziaria su un compendio convergente di elementi: intercettazioni, geolocalizzazione di utenze e vetture, immagini di videosorveglianza e documentazione (tra cui la falsificazione del turno e l'occultamento dell'intervento dell'ambulanza). La Corte ha confermato la rilevanza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 ritenendo che il contributo reso alla latitanza di un esponente di vertice dell'omonima famiglia ndranghetista costituisca oggettivamente un aiuto all'organizzazione. Ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.

    L'aggravante può essere riconosciuta quando la condotta di favoreggiamento agevola un soggetto che riveste posizione apicale e, per la sua notorietà nel contesto territoriale, il suo sottrarsi alle ricerche avvantaggia oggettivamente l'organizzazione mafiosa.

  • art. 378 cod. pen.

    Il favoreggiamento personale è reato di pericolo: richiede un'attività che ponga ostacoli, anche temporanei o limitati, allo svolgimento delle indagini o che alteri il contesto investigativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

  • Sez. Un. sent. n. 8545/2020 (giurisprudenza)

    Citata dalla difesa in tema di inferenze sulla conoscenza della latitanza; la Corte ha ritenuto che le argomentazioni della ricorrente non superassero la valutazione di merito e fossero generiche.

  • Altra giurisprudenza di riferimento

    Sez.6 n. 9989/2015; Sez.6 n. 9735/2013; Sez.6 n. 23241/2021; Sez.3 n. 44938/2021

    Principi sul divieto per la Cassazione di riesaminare il merito probatorio salvo manifesta illogicità, e criteri interpretativi per l'integrazione dell'aggravante 416‑bis.1 quando l'aiuto al latitante oggettivamente avvantaggia l'organizzazione.

Massime di principio

  • In Cassazione le critiche alla valutazione probatoria del giudice di merito sono ammesse solo se dimostrano manifesta illogicità o violazione di legge: non è consentito chiedere una diversa rivalutazione dei fatti basata su letture alternative degli elementi.
  • La gravità indiziaria per una misura cautelare può fondarsi sulla convergenza di più elementi indiziari (intercettazioni, geolocalizzazioni, immagini video, documentazione amministrativa) anche se ognuno di essi, isolatamente, non sarebbe decisivo.
  • L'aggravante dell'art. 416‑bis, comma 1, può essere riconosciuta anche in assenza di una sentenza definitiva sul ruolo mafioso del beneficiario quando il contesto fattuale, la notorietà dell'individuo e la natura del contributo rendono evidente l'agevolazione dell'organizzazione.
  • La messa a disposizione di mezzi o la falsificazione di documentazione inerente a servizi associativi, se inserita in un quadro indiziario convergente, è idonea a configurare il favoreggiamento di una latitanza.
  • Argomentazioni generiche, ripetitive o consistenti solo in contestazioni alternative senza indicare errori logici specifici nel provvedimento di merito espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità.

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