Cassazione Penale, Ordinanza n. 27792/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per usura, estorsione, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e aveva applicato la recidiva, negato le attenuanti generiche, determinato la pena e disposto la confisca di somme di denaro sequestrate. Con i primi tre motivi ha denunciato violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e degli artt. 644, 56, 629 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990, travisamento della prova e vizio di motivazione, contestando l'attendibilità della persona offesa e la ricostruzione dei fatti in ordine ai reati contestati. Con il quarto motivo ha censurato la recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, deducendo violazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 c.p. e difetto di motivazione. Con il quinto motivo ha contestato la confisca delle somme sequestrate, assumendo vizi di legge, travisamento della prova e motivazione illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero meramente fattuali, aspecifici e diretti a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, mentre le sentenze di merito avevano fornito motivazione logica e coerente sulla credibilità della persona offesa e sul riscontro alle sue dichiarazioni. Ha ritenuto generico anche il quarto motivo, osservando che la recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena erano stati adeguatamente motivati e rientravano nella discrezionalità del giudice di merito. Ha reputato infondato il quinto motivo, rilevando che la confisca era stata legittimamente disposta sulle somme ritenute profitto dell'attività di narcotraffico ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
richiamato come norma sulla valutazione della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito
art. 533 c.p.p.
richiamato in tema di affermazione di responsabilità; la Corte ha escluso vizi della motivazione delle sentenze di merito
art. 644 c.p.
richiamato con riferimento al reato di usura contestato
art. 56 c.p.
richiamato tra le norme indicate dal ricorrente, senza ulteriore specificazione nel testo
art. 629 c.p.
richiamato con riferimento al reato di estorsione contestato
art. 73 d.P.R. 309/1990
richiamato con riferimento alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti e alla confisca del profitto
art. 62-bis c.p.
richiamato in tema di attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato
art. 99 c.p.
richiamato in tema di recidiva; la sua applicazione è stata ritenuta correttamente motivata
art. 133 c.p.
richiamato per la commisurazione della pena; la Corte ha ribadito che la graduazione della pena è discrezionale se motivata in modo sintetico ma sufficiente
art. 133-bis c.p.
richiamato nel principio sulla motivazione della pena, insieme all'art. 133 c.p.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come base della confisca obbligatoria del denaro ritenuto profitto dell'attività di narcotraffico
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio né la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata abbia fornito motivazione logica, coerente e completa.
- Le censure di travisamento della prova sono inammissibili se si risolvono nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali o in una richiesta di maggiore valorizzazione di singoli elementi probatori.
- La credibilità della persona offesa può fondare l'affermazione di responsabilità quando sia valutata in modo organico e trovi riscontro negli altri elementi dichiarativi e documentali acquisiti, anche se non ogni dettaglio del racconto risulti privo di omissioni o contraddizioni.
- La recidiva può essere applicata quando il giudice di merito ne dia motivazione adeguata, valorizzando la progressione criminosa e la pericolosità desunta dai precedenti e dal contesto complessivo della condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi quali gravità del fatto, capacità criminale e assenza di circostanze favorevoli, purché la motivazione sia comprensibile e ancorata agli atti.
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica estesa quando la pena sia contenuta in un range non marcatamente eccedente la media edittale.
- La confisca del denaro è legittima quando il giudice accerti, con motivazione logica e completa, che le somme costituiscono profitto dell'attività illecita contestata, in particolare dell'attività di spaccio/narcotraffico.
- Le valutazioni di merito sorrette da argomentazione razionale e non manifestamente illogica sono insindacabili in cassazione.
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