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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14537/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 16/12/2024 che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato e di rimessione in termini avverso la sentenza irrevocabile n. 110/2017 del Tribunale di Pistoia. Denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 629-bis e 156 c.p.p., sostenendo di essere stato detenuto e di aver nominato difensore di fiducia (avv. Francesco Mandarano) eletto a domicilio presso il suo studio dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione indagini; tuttavia le notifiche successive (in particolare il decreto di citazione a giudizio) sarebbero state effettuate via PEC al difensore e il difensore non avrebbe partecipato al processo, essendosi poi proceduto con difensore d'ufficio, circostanza che proverebbe la mancata conoscenza processuale incolpevole dell'imputato e la necessità di rescindere il giudicato ai sensi dell'art. 629-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il ricorrente aveva nominato l'avv. Mandarano quale difensore di fiducia e aveva eletto domicilio nel suo studio, dove le notifiche erano regolarmente effettuate; pertanto non sussisteva l'asserita mancanza di rapporto con il difensore né la prova di un'ignoranza incolpevole del processo. Richiamando la giurisprudenza, il Collegio ha ritenuto che la mancata attivazione dell'imputato per mantenere i contatti periodici col difensore di fiducia costituisce colpa e preclude il rimedio di cui all'art. 629-bis. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    norma procedurale richiamata per indicare che il ricorso è stato trattato in forma cartolare (senza discussione orale)

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    ricorso per cassazione fondato sulla violazione di norme di diritto; usata dal ricorrente come titolo di impugnazione, ma il Collegio l'ha ritenuta inammissibile per manifesta infondatezza

  • art. 629-bis c.p.p.

    prevede la rescissione del giudicato per incolpevole mancata partecipazione al processo; la Corte ha ritenuto che il rimedio non fosse applicabile perché la mancata partecipazione derivava da colpa dell'imputato nell'aver omesso contatti con il difensore di fiducia

  • art. 156 c.p.p.

    regola le modalità di notifica; la Corte ha ritenuto legittime le notifiche effettuate presso il domicilio eletto dal difensore e dunque efficaci nei confronti dell'imputato

  • art. 97, comma 4 c.p.p.

    richiamato nel ricorso per spiegare che, nelle udienze, fu nominato un difensore d'ufficio; il Collegio ha precisato che tale circostanza non prova l'assenza di un rapporto col difensore di fiducia precedentemente eletto

  • art. 616 c.p.p.

    autorizza la condanna alle spese del procedimento di cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Rv. 286146 — 01)

    principio: sussiste colpa quando l'imputato, dopo aver nominato difensore di fiducia, non mantiene contatti periodici necessari per essere informato dello sviluppo del procedimento; tale colpa esclude la caratteristica di "incolpevole" per la mancata partecipazione ai fini dell'art. 629-bis

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio rendono valide le notifiche effettuate a quel domicilio; l'imputato deve dimostrare che tali notifiche non potevano efficacemente informarlo per cause a lui non imputabili
  • Per ottenere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis è necessario provare l'incolpevolezza della mancata conoscenza del processo; la mancanza di contatti tra imputato e difensore di fiducia può costituire colpa e precludere il rimedio
  • Se si ritiene invalida una modalità di notifica (es. notifica via PEC al difensore domiciliatario), la nullità va tempestivamente eccepita nel processo; il mancato tempestivo rilievo indebolisce future richieste di rescissione
  • La nomina successiva o la presenza di un difensore d'ufficio nelle udienze non prova di per sé che non esistesse un rapporto con il difensore di fiducia precedentemente eletto; è necessario documentare la reale assenza di rapporto e l'impossibilità di informarsi
  • In situazioni analoghe è utile conservare e produrre prove dei tentativi di comunicazione col difensore, della mancata ricezione di notifiche nonché di eventuali impedimenti oggettivi alla ricezione, per dimostrare l'incolpevolezza

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