Cassazione Penale, Ordinanza n. 32652/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, ma la censura si è risolta in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, prospettando una diversa ricostruzione alternativa senza denunciare specificamente il travisamento della prova o vizi logici della motivazione. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che la questione era nuova, perché non risultava ritualmente devoluta al giudice di appello con la necessaria specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità se non accompagnata da una deduzione rituale del travisamento della prova; ha inoltre considerato il secondo motivo inammissibile perché relativo a una questione nuova non dedotta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
ex art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 62-bis c.p.
La questione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con specificità al giudice di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa del fatto, poiché la censura deve investire specificamente la tenuta logico-giuridica della motivazione impugnata.
- Il travisamento della prova non può essere denunciato in modo generico mediante il richiamo selettivo di singole risultanze istruttorie, ma richiede una critica rituale e specifica del ragionamento decisorio.
- Le questioni non devolute al giudice di appello con la dovuta specificità non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'impugnazione sia manifestamente infondata o palesemente inammissibile, può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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