Sentenza del 24/05/2019 n. 14198 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento TIA relativi agli anni 2001-2005. La contribuente aveva contestato l'applicazione della quota variabile sulle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, nonché l'IVA, le sanzioni e gli interessi. La CTR aveva riconosciuto l'esonero dalla quota variabile e dall'IVA. La società impositrice ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, che i modelli MUD e la documentazione comprovante la produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali fossero stati prodotti tardivamente nel giudizio di rinvio e non potessero essere utilizzati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, limitatamente alla questione della tardiva produzione dei documenti, e il quarto motivo, relativo ai limiti istruttori del giudizio di rinvio. Ha ritenuto che il giudizio di rinvio sia sostanzialmente a istruzione chiusa e che, salvo fatti sopravvenuti, esigenze derivanti dalla sentenza di cassazione o forza maggiore, non possano essere acquisite nuove prove o nuovi documenti. Poiché la CTR aveva fondato la propria decisione sui MUD prodotti tardivamente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, terzo e settimo motivo; sono stati rigettati il quinto motivo, perché la domanda di esonero integrale era implicitamente compresa nella richiesta di rideterminazione della TIA, e il sesto motivo, perché la TIA relativa al periodo considerato ha natura tributaria e non è soggetta a IVA.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49
L'esonero dalla privativa comunale in caso di comprovato avviamento al recupero comporta una riduzione tariffaria; la TIA istituita dall'art. 49 ha natura tributaria.
La TIA 1 è un tributo e, per ottenere l'esonero o la riduzione della quota variabile, il contribuente deve dimostrare la produzione di rifiuti speciali non assimilabili e il loro autonomo smaltimento o avvio al recupero.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7
L'esonero dalla privativa comunale è collegato al comprovato avviamento al recupero.
L'avvio al recupero non determina automaticamente una generica riduzione della superficie tassabile, ma può fondare il diritto a una riduzione tariffaria secondo criteri proporzionali e secondo la disciplina applicabile.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
La riduzione della superficie tassabile riguarda il caso di produzione di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati.
Le superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili possono essere escluse dalla componente variabile, se il contribuente fornisce la prova richiesta.
Codice di procedura civile, art. 394
Il giudizio di rinvio è configurato come giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa.
Nel giudizio di rinvio non è normalmente consentita la produzione di nuove prove o documenti, salvo fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di cassazione o impossibilità di produzione per forza maggiore.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57, 58 e 63
Le regole del processo tributario, coordinate con l'art. 394 c.p.c., limitano nel giudizio di rinvio l'introduzione di nuove domande, eccezioni e documenti non prodotti nelle precedenti fasi, salvo le eccezioni previste.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3
L'IVA colpisce il corrispettivo per una cessione di beni o prestazione di servizi, non il pagamento di un tributo.
Legge n. 133/1999, art. 6, comma 13, e D.M. 24 ottobre 2000, n. 370
Le disposizioni invocate dalla società impositrice non superano la qualificazione tributaria della TIA 1 e non consentono quindi l'applicazione dell'IVA.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 5078 del 15 marzo 2016
La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA.
La TIA 1 non è il corrispettivo di un servizio, ma un prelievo tributario; pertanto l'IVA non è dovuta.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio dopo una cassazione con rinvio, le parti non possono normalmente introdurre nuovi documenti o nuove prove: la produzione è ammessa solo se giustificata da fatti sopravvenuti, dalla sentenza rescindente o da una causa di forza maggiore.
- Chi invoca l'esclusione o la riduzione della quota variabile TIA deve provare in modo tempestivo sia la produzione di rifiuti speciali non assimilabili sia il loro autonomo smaltimento o avvio al recupero, rispettando anche i termini previsti dai regolamenti comunali.
- La domanda di rideterminazione della superficie o dell'importo TIA può comprendere implicitamente la richiesta di esonero integrale dalla quota variabile quando la causa petendi consiste nella produzione di rifiuti non assimilabili.
- Per il periodo anteriore al D.Lgs. n. 152/2006, la TIA 1 ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di una prestazione: di conseguenza, non è soggetta a IVA.
- Una decisione di merito fondata su documenti prodotti tardivamente in un giudizio di rinvio può essere cassata, anche se quei documenti risultano decisivi per dimostrare i presupposti dell'esenzione o della riduzione tariffaria.
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