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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30749/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della remissione della querela da parte della persona offesa e della sua accettazione da parte dell'imputata, ritenendo pertanto il reato estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. In conseguenza di ciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre posto le spese processuali a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti di una imputata ritenuta responsabile del reato di furto, irrogando la pena ritenuta di giustizia. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure: con la prima ha dedotto la nullità assoluta e insanabile del giudizio di primo grado per omessa notificazione del decreto di citazione, assumendo che l'atto fosse stato consegnato a persona non convivente con l'imputata; con la seconda ha eccepito l'estinzione del reato per prescrizione, contestando la ricostruzione delle Sezioni Unite sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e sostenendo che tale disciplina fosse stata abrogata da leggi successive, con conseguente contrasto dell'interpretazione giurisprudenziale con gli artt. 3 e 25 Cost. Nel corso del giudizio di legittimità la difesa ha inoltre depositato verbale dal quale risultava la remissione della querela da parte della persona offesa e la relativa accettazione da parte dell'imputata, tramite difensore munito di procura speciale.

Norme richiamate

  • art. 152 c.p.

    La remissione della querela, una volta accettata dall'imputata, determina l'estinzione del reato.

  • art. 159 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la tesi della prescrizione e la contestazione della disciplina speciale di sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla difesa per contestare la conformità costituzionale dell'interpretazione delle norme sulla prescrizione seguita dalle Sezioni Unite.

  • art. 25 Cost.

    Invocato dalla difesa per contestare la conformità costituzionale dell'interpretazione delle norme sulla prescrizione seguita dalle Sezioni Unite.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Le spese processuali sono poste a carico dell'imputata in caso di definizione del processo con estinzione del reato per remissione di querela.

Massime di principio

  • Quando interviene remissione di querela validamente accettata dall'imputato, il giudice di legittimità deve rilevare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la decisione impugnata.
  • La sopravvenuta estinzione del reato per causa estintiva rende assorbite le censure di ricorso che attengono al merito o a vizi processuali del giudizio di merito.
  • In caso di estinzione del reato per remissione di querela, le spese processuali restano a carico dell'imputato secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieFurto
RamiDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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