Cassazione Penale, Sentenza n. 44233/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mitoli: impugnava la sanzione concordata per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (hashish), denunciando l'illegalità della pena concordata e sollevando questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 309/1990 per mancata differenziazione sanzionatoria tra droghe "leggere" e "pesanti". Visentin: censurava la qualificazione come "mero partecipe" (comma 2 art. 74) anziché organizzatore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per la mancata connessione essenziale tra la qualificazione data al fatto associativo e l'esclusione dell'aggravante della associazione armata; inoltre richiamava l'art. 627, comma 5, cod. proc. pen. sostenendo di dover beneficiare dell'annullamento disposto dalla Corte rescindente per motivi proposti da altri coimputati "diligenti".
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Mitoli la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avendo egli rinunciato ai principali motivi di gravame e concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis: la rinuncia e il concordato limitano la cognizione del giudice e precludono l'impugnazione della pena salvo casi estremi di "pena illegale" (pena difforme per specie o fuori dai limiti edittali). La questione costituzionale proposta è stata ritenuta manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza che considera non irragionevole la scelta legislativa di non differenziare la cornice sanzionatoria dell'art. 74 in ragione della natura della sostanza, posto il rilievo di ordine pubblico della fattispecie associativa. Per Visentin la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché il motivo relativo alla qualificazione "armata" non era stato devoluto in appello: sicché non poteva aversi l'effetto estensivo invocato né il rimedio per il "non diligente", trattandosi di questione personale non dedotta con l'atto di appello. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il concordato in appello: la rinuncia ai motivi e l'accordo sulla pena limitano la cognizione del giudice e precludono l'impugnazione sulla pena salvo che si tratti di pena "illegale" nei termini ristretti indicati dalla giurisprudenza
art. 74 d.P.R. 309/1990
Tipizza l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e prevede aggravamenti per ruoli e circostanze (es. associazione armata); la Corte ha ritenuto legittima la scelta legislativa di non differenziare la cornice sanzionatoria in ragione della specifica sostanza trattata
art. 73 d.P.R. 309/1990
Disciplina le fattispecie di lieve entità ai fini della diversa modulazione sanzionatoria prevista dall'art. 74, comma 6; la Corte usa il confronto per spiegare la diversa ratio tra condotte individuali e reato associativo
art. 627, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede l'estensione degli effetti dell'impugnazione tra coimputati "diligenti"; la Corte ha ritenuto che non può essere usato per far beneficiare un ricorrente di un motivo non dedotto personalmente in appello quando si tratti di questione "esclusivamente personale"
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità delle censure in cassazione con riferimento ai motivi non devoluti in appello (richiamato per il principio di devoluzione delle questioni)
art. 616 cod. proc. pen.
Regola la condanna alle spese in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la possibilità di infliggere ammende quando sussistono profili di colpa
art. 3 e art. 27 Cost.
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale proposta; la Corte ha ritenuto che non siano violati dalla normativa sull'associazione di traffico di stupefacenti nella parte in discussione
Corte costituzionale, sent. n. 138/2024
Richiamata per confermare l'inidoneità del rimedio prospettato dal rimettente a colmare un "iato" ritenuto eccessivo tra sanzioni previste per diverse manifestazioni della partecipazione associativa; sostiene la non percorribilità della soluzione invocata
Massime di principio
- La richiesta di concordato sulla pena in appello (art. 599-bis) e la conseguente rinuncia ai motivi precludono la critica successiva della pena salvo i ristretti casi di "pena illegale" (specie diversa o fuori limiti edittali).
- Le questioni di costituzionalità dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 relative alla mancata differenziazione tra droghe "leggere" e "pesanti" sono state ripetutamente ritenute manifestamente infondate: difficile che vadano a buon fine in ricorso.
- Se un motivo (es. aggravante della associazione armata) non è stato devoluto in appello dall'imputato, non può essere efficacemente sollevato in cassazione salvo casi particolari; la regola della "diligenza" tra coimputati ha limiti quando la questione è personale.
- Errori argomentativi o di calcolo nella determinazione della pena concordata non comportano l'illegàlità della pena se il risultato complessivo rientra nei limiti edittali e non altera la specie della pena.
- Le impugnative manifestamente infondate possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e ammende (qui quantificate in euro 3.000), quindi valutare attentamente le possibilità di successo prima di proporre ricorsi.
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