Cassazione Civile, Ordinanza n. 07741/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di precetto notificato a una debitrice in forza di un decreto ingiuntivo. La debitrice propose opposizione deducendo come unico motivo la mancata notifica del titolo esecutivo, sostenendo quindi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Il Tribunale accolse l'opposizione ritenendo non dimostrata la notifica del decreto ingiuntivo prima del precetto. In appello, il creditore sosteneva invece che la notifica del decreto fosse avvenuta presso la residenza della debitrice e che, comunque, l'avvenuta proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la relativa difesa sulla tardività della notifica dimostrassero che il titolo fosse stato notificato. In cassazione la debitrice denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento della prova, assumendo che la Corte territoriale avesse confuso una notifica successiva al precetto con quella, diversa e anteriore, necessaria a fondare l'esecuzione. La ricorrente rilevava inoltre che l'unica notifica del decreto di cui vi fosse prova era successiva di mesi al precetto e che quella precedente era stata eseguita solo nei confronti della società, non della persona fisica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse travisato il fatto probatorio decisivo, confondendo la notificazione del decreto ingiuntivo successiva al precetto con quella anteriore, che costituiva il presupposto dell'azione esecutiva e che non era stata dimostrata. Ha inoltre escluso che la notifica eseguita presso la sede sociale potesse valere come notifica alla debitrice persona fisica, poiché risultava effettuata soltanto nei confronti della società. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
la censura era formulata come violazione della regola di valutazione delle prove e, nel contesto del caso, è stata ritenuta fondata per travisamento di un fatto probatorio decisivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come base del motivo di ricorso in relazione al dedotto travisamento della prova/fatto processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per precisare i limiti del sindacato sul travisamento del fatto probatorio in cassazione, secondo che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
art. 111 c.p.c.
richiamato in relazione all'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso.
art. 644 c.p.c.
richiamato con riferimento alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo e alla sua inefficacia.
art. 645 c.p.c.
richiamato per l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità il travisamento della prova è censurabile quando la decisione si fondi sull'affermazione dell'esistenza di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti, oppure sull'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente dimostrata, nei limiti del corretto inquadramento del vizio ex art. 360 c.p.c.
- La notifica del titolo esecutivo deve essere provata in modo riferibile al soggetto contro il quale si intende procedere; la notifica eseguita esclusivamente nei confronti di un terzo, anche se presso la medesima sede, non vale di per sé come notificazione alla persona fisica diversa dalla società destinataria.
- Ai fini dell'opposizione a precetto, la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato notificato in un momento successivo al precetto non può sanare la mancanza del presupposto esecutivo anteriore alla notifica del precetto stesso.
- Il giudice di merito non può fondare la decisione su una notificazione diversa da quella dedotta e controversa, dovendo distinguere con precisione tra gli atti notificati e i loro destinatari effettivi.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è, di regola, legittimato a intervenire autonomamente nel giudizio di cassazione se la parte originaria è rimasta in giudizio ed ha già spiegato difese.
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