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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1860

Regolamento (UE) 2024/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda l’introduzione graduale di Eudamed, l’obbligo di informazione in caso di interruzione o di cessazione della fornitura e le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene su due grandi profili: da un lato, consente l’introduzione graduale dei diversi moduli di Eudamed, anticipando l’applicazione di alcuni obblighi una volta verificata la funzionalità dei singoli sistemi; dall’altro, estende e rimodula i periodi transitori per numerosi dispositivi medico-diagnostici in vitro, per evitare carenze sul mercato. Introduce inoltre, per i dispositivi medici e gli IVD, un obbligo di informare preventivamente su interruzioni o cessazioni della fornitura quando ciò possa comportare un danno grave o un rischio di danno grave per pazienti o salute pubblica. La disciplina è accompagnata da regole di coordinamento tra Eudamed e i precedenti registri nazionali, da termini scaglionati e da condizioni stringenti per beneficiare delle proroghe.

Modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 introducendo l’entrata graduale di Eudamed, un obbligo di preavviso per interruzione o cessazione della fornitura di determinati dispositivi e una proroga dei periodi transitori per specifici dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Ambito di applicazione

Si applica ai fabbricanti, ai mandatari, agli altri operatori economici della catena di fornitura, agli organismi notificati, alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione e, indirettamente, alle istituzioni sanitarie e agli operatori sanitari. Incide sui dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro disciplinati dal regolamento (UE) 2017/746, con particolare riferimento agli obblighi di registrazione e notificazione in Eudamed, alla vigilanza e alle procedure di valutazione della conformità. Le disposizioni transitorie riguardano specifiche categorie di dispositivi IVD già immessi sul mercato o coperti da certificati o dichiarazioni di conformità previsti dalla direttiva 98/79/CE, nonché i dispositivi immessi sul mercato in base alle disposizioni transitorie dei regolamenti medesimi. L’articolo 1, punto 1, e l’articolo 2, punto 1, si applicano dal 10 gennaio 2025; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in GUUE.

Modifica dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 su Eudamed, continuità di fornitura e transizione IVD

Il regolamento interviene in un contesto di ritardo nello sviluppo di alcuni moduli di Eudamed e di rischio di carenze di dispositivi medico-diagnostici in vitro essenziali, con possibile impatto sulla salute pubblica e sulla continuità dei servizi sanitari. Il legislatore dell’Unione sceglie quindi una soluzione duplice: introdurre gradualmente l’operatività dei sistemi elettronici della banca dati europea e prorogare in modo selettivo e condizionato i regimi transitori per determinati IVD.

Finalità e ratio della riforma

I considerando evidenziano che i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 mirano a garantire un elevato livello di protezione della salute, qualità e sicurezza dei dispositivi, trasparenza e tracciabilità tramite Eudamed. Tuttavia, il ritardo nello sviluppo del modulo per le indagini cliniche e gli studi delle prestazioni ostacola l’uso obbligatorio dei sistemi già pronti, mentre per gli IVD il numero di certificazioni rilasciate non è sufficiente a scongiurare carenze, soprattutto per i dispositivi di classe D. Il regolamento 2024/1860 è adottato anche per urgenza, con entrata in vigore il giorno della pubblicazione in GUUE.

Introduzione graduale di Eudamed

Per entrambi i regolamenti viene superato il meccanismo che subordinava in blocco l’applicazione degli obblighi Eudamed alla piena funzionalità dell’intera banca dati. La Commissione elabora le specifiche funzionali e, sulla base di relazioni di revisione indipendenti, comunica all’MDCG quando uno o più sistemi elettronici sono operativi e conformi. Da quel momento, gli obblighi relativi ai singoli moduli si applicano secondo un calendario scaglionato, con una finestra temporale di sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di operatività del sistema pertinente. Per alcune procedure, come la valutazione coordinata delle indagini cliniche e degli studi delle prestazioni, è previsto un rinvio più ampio: cinque anni dalla pubblicazione dell’avviso per l’obbligatorietà generale, fermo un periodo iniziale di applicazione volontaria per gli Stati membri interessati.

Coordinamento con i registri e le norme previgenti

Il regolamento contiene norme di coordinamento per evitare sovrapposizioni tra Eudamed e i registri nazionali basati sulle direttive abrogate. Fino alla data di applicazione dei nuovi obblighi elettronici, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE per vigilanza, indagini/studi, registrazione di dispositivi e operatori economici, nonché per le notifiche di certificazione. Le modifiche agli articoli 122 del regolamento (UE) 2017/745 e 112 del regolamento (UE) 2017/746 riflettono questo coordinamento temporale.

Obbligo di informazione preventiva in caso di interruzione o cessazione della fornitura

In entrambi i regolamenti è introdotto l’articolo 10 bis. Il fabbricante deve informare l’autorità competente del proprio Stato membro di stabilimento, gli operatori economici a valle e, se del caso, istituzioni sanitarie e operatori sanitari, quando prevede un’interruzione o cessazione della fornitura di un dispositivo e tale evento è ragionevolmente idoneo a causare un danno grave o un rischio di danno grave per pazienti o salute pubblica. In via ordinaria, il preavviso deve essere dato almeno sei mesi prima; il fabbricante deve inoltre indicare i motivi dell’interruzione o cessazione. L’autorità competente comunica senza ritardo agli altri Stati membri e alla Commissione; gli operatori economici devono trasmettere l’informazione lungo la catena di fornitura fino ai destinatari finali rilevanti.

Proroga dei periodi transitori per i dispositivi medico-diagnostici in vitro

La parte più incisiva della riforma riguarda l’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/746. La disciplina proroga fino al 31 dicembre 2027 la validità di determinati certificati rilasciati ai sensi della direttiva 98/79/CE, nonché la possibilità di immissione sul mercato o messa in servizio di dispositivi coperti da tali certificati. Per i dispositivi che prima non richiedevano l’intervento di un organismo notificato, ma che ora vi sono soggetti, la transizione è differenziata per classe di rischio: 31 dicembre 2027 per classe D, 31 dicembre 2028 per classe C e 31 dicembre 2029 per classe B e classe A sterile.

Condizioni e sorveglianza durante il periodo transitorio

Le proroghe non sono automatiche: i dispositivi devono restare conformi alla direttiva 98/79/CE, non subire cambiamenti significativi nella progettazione o nella destinazione d’uso, non presentare un rischio inaccettabile e il fabbricante deve aver istituito entro il 26 maggio 2025 un sistema di gestione della qualità conforme all’articolo 10, paragrafo 8. Inoltre, il fabbricante o il mandatario deve aver presentato la domanda formale di valutazione della conformità entro termini perentori variabili a seconda della classe di rischio, e l’accordo scritto con l’organismo notificato deve essere firmato entro ulteriori scadenze definite nel regolamento. La sorveglianza dei dispositivi in transizione viene trasferita, secondo un meccanismo negoziato, a un organismo notificato designato ai sensi del regolamento (UE) 2017/746, con esclusione di responsabilità per le attività già svolte dall’organismo originario.

Applicabilità alle categorie transitorie e decorrenze

Le nuove regole sull’interruzione o cessazione della fornitura si applicano anche ai dispositivi immessi sul mercato in forza dei regimi transitori previsti dai due regolamenti. L’entrata in vigore è immediata alla pubblicazione, mentre l’applicazione dell’obbligo di preavviso è differita al 10 gennaio 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetti coordinati sia sul quadro MDR sia sul quadro IVDR.

Disposizioni principali

Introduzione graduale di Eudamed

Per i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746, gli obblighi connessi ai sistemi elettronici di Eudamed si applicano non più solo alla piena funzionalità dell’intera banca dati, ma anche separatamente per ciascun sistema elettronico una volta pubblicato l’avviso della Commissione ex articolo 34, paragrafo 3, che ne attesta l’operatività e la conformità alle specifiche funzionali. Per il regolamento (UE) 2017/745, gli obblighi relativi ai sistemi elettronici di cui all’articolo 33, paragrafo 2, si applicano in via generale da sei mesi dopo tale avviso; per il regolamento (UE) 2017/746, la medesima regola è prevista all’articolo 113, paragrafo 3, lettera f, con corrispondente coordinamento sui sistemi elettronici del regolamento IVD.

Obbligo di preavviso in caso di interruzione o cessazione della fornitura

È inserito l’articolo 10 bis in entrambi i regolamenti. Se il fabbricante prevede un’interruzione o cessazione della fornitura di un dispositivo diverso da un dispositivo su misura e ciò è ragionevolmente prevedibile che causi un danno grave o rischio di danno grave per pazienti o salute pubblica in uno o più Stati membri, deve informare l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito lui o il mandatario, nonché gli operatori economici, le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari cui fornisce direttamente il dispositivo. Salvo circostanze eccezionali, la comunicazione deve essere resa almeno sei mesi prima e deve indicare i motivi dell’interruzione o cessazione. L’autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità degli altri Stati membri e la Commissione; gli operatori economici a valle devono a loro volta trasmettere l’informazione lungo la catena di fornitura.

Allineamento delle procedure con Eudamed e registri nazionali

Sono rimodulate le date di applicazione delle norme sulla registrazione e sulle notifiche, in modo da evitare duplicazioni tra banche dati nazionali ed Eudamed. Per il regolamento (UE) 2017/745, l’articolo 123, paragrafo 3, lettera d, collega l’efficacia degli obblighi Eudamed alla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 34, paragrafo 3, con applicazione generale dopo sei mesi; fino a tale data restano applicabili le corrispondenti disposizioni delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE per vigilanza, indagini cliniche, registrazione e notifiche di certificazione. Per il regolamento (UE) 2017/746, analoga disciplina è prevista all’articolo 113, paragrafo 3, lettera f, con mantenimento temporaneo delle norme della direttiva 98/79/CE per vigilanza, studi delle prestazioni, registrazione e notifiche di certificazione.

Valutazione coordinata di indagini cliniche e studi delle prestazioni

I termini per l’applicazione della procedura coordinata vengono allineati al ritardo di sviluppo del sistema elettronico dedicato. Per i dispositivi medici, l’articolo 78, paragrafo 14, prevede che tutti gli Stati membri applichino la procedura a decorrere da cinque anni dopo la pubblicazione dell’avviso che certifica l’operatività del sistema elettronico di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), mentre prima di tale data e non prima di sei mesi da detto avviso essa è volontaria per gli Stati membri interessati. Per gli IVD, l’articolo 74, paragrafo 14, contiene una disciplina analoga, riferita al sistema elettronico del regolamento (UE) 2017/746.

Proroga dei periodi transitori per gli IVD

L’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/746 è profondamente modificato per evitare carenze di dispositivi essenziali, soprattutto in vista della scadenza del 26 maggio 2025. I certificati rilasciati ai sensi della direttiva 98/79/CE, ancora validi al 26 maggio 2022, restano validi fino al 31 dicembre 2027; se scaduti prima del 9 luglio 2024, possono essere considerati validi fino al 31 dicembre 2027 solo se, prima della scadenza, è stato firmato un accordo scritto con un organismo notificato per la valutazione della conformità oppure se è stata concessa una deroga o imposto l’avvio della procedura ai sensi dell’articolo 54 o 92. Inoltre, i dispositivi coperti da certificato valido possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino al 31 dicembre 2027, mentre i dispositivi prima non soggetti a organismo notificato ma ora soggetti a tale intervento possono esserlo fino al 31 dicembre 2027 per classe D, 31 dicembre 2028 per classe C, 31 dicembre 2029 per classe B e classe A sterile.

Condizioni per beneficiare delle proroghe transitorie IVD

I dispositivi rientranti nelle proroghe possono continuare a essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se restano conformi alla direttiva 98/79/CE, non presentano cambiamenti significativi di progettazione o destinazione d’uso, non comportano un rischio inaccettabile e il fabbricante ha istituito entro il 26 maggio 2025 un sistema di gestione della qualità conforme all’articolo 10, paragrafo 8. Inoltre, il fabbricante o il mandatario deve presentare una domanda formale a un organismo notificato entro termini differenziati (26 maggio 2025, 2026 o 2027 a seconda della classe) e l’accordo scritto con l’organismo notificato deve essere firmato entro il 26 settembre 2025, 2026 o 2027. Per tali dispositivi si applicano, in luogo della direttiva 98/79/CE, le prescrizioni del regolamento in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza e registrazione di operatori e dispositivi.

Sorveglianza dei dispositivi in transizione

Per i dispositivi IVD che beneficiano del periodo transitorio, la responsabilità della sorveglianza è trasferita dall’organismo notificato che ha rilasciato il certificato a un organismo notificato designato ai sensi del regolamento (UE) 2017/746, secondo modalità definite in un accordo tra fabbricante e organismo notificato designato, e se possibile anche con l’organismo originario. L’organismo notificato designato non è responsabile delle attività di valutazione della conformità già svolte dall’organismo che ha rilasciato il certificato. Per alcuni casi, entro il 26 settembre 2025, l’organismo notificato che ha firmato l’accordo diventa responsabile della sorveglianza del dispositivo oggetto dell’accordo.

Applicazione alle disposizioni transitorie dei regolamenti

Gli articoli 10 bis introdotti nei regolamenti si applicano anche ai dispositivi immessi sul mercato ai sensi delle rispettive disposizioni transitorie. Per il regolamento (UE) 2017/745 ciò riguarda i dispositivi di cui all’articolo 120, paragrafi 3 bis e 3 ter; per il regolamento (UE) 2017/746 i dispositivi di cui all’articolo 110, paragrafi 3 bis e 3 ter.

Entrata in vigore e decorrenze

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Le nuove norme sull’interruzione o cessazione della fornitura entrano però in applicazione dal 10 gennaio 2025. Sono inoltre fissate numerose decorrenze graduate collegate alla pubblicazione dell’avviso di operatività dei singoli sistemi Eudamed.

Come è indicizzato

Materiedispositivi medicidispositivi medico-diagnostici in vitrosalute pubblicamercato internovigilanza e sorveglianza del mercato

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