Ordinanza n. 1751/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’annullamento e la riforma, previa sospensione dell’esecutività della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda, 20 febbraio 2026, n. 339.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione sportiva dilettantistica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendone l’annullamento e la riforma, previa sospensione dell’esecutività. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello né individua l’atto amministrativo sostanziale originariamente contestato. La domanda cautelare è stata esaminata in relazione alle esigenze cautelari rappresentate dall’appellante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi degli artt. 98 e 55, comma 10, c.p.a. Non ha disposto una sospensione autonoma dell’esecutività della sentenza sulla base di una valutazione esplicita del fumus boni iuris o del periculum in mora, ma ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la rapida fissazione dell’udienza pubblica di merito. Ha quindi incaricato la Segreteria di sottoporre il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata dal Consiglio di Stato ai fini della tutela provvisoria richiesta dall’appellante.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, il giudice può accogliere l’istanza cautelare disponendo la rapida fissazione dell’udienza di merito, senza accordare una sospensione autonoma dell’efficacia dell’atto o della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, l’accoglimento dell’istanza può essere disposto ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito quando la rapida trattazione è ritenuta misura adeguata a tutelare le esigenze cautelari prospettate, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- L’accoglimento cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non implica necessariamente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, potendo consistere nella fissazione sollecita dell’udienza pubblica di merito.
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