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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12118 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, lamentando la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, e l'omesso esame di fatti decisivi. In particolare, sosteneva che l'accertamento fondato sugli studi di settore non fosse giustificato dalla sola differenza tra i ricavi dichiarati e quelli stimati, evidenziando le peculiarità dell'attività di produzione di tondini di ferro, soggetta a forti variazioni dei prezzi e collegata all'andamento dell'edilizia, nonché la regolarità formale della contabilità e del bilancio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione logica e completa, fondata sulle gravi incongruenze tra i dati contabili e i risultati economici della società, incluse le perdite reiterate e rilevanti, considerate incompatibili con una normale logica d'impresa. La Corte ha escluso la possibilità di rivalutare in sede di legittimità gli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito, rilevando inoltre che le censure non erano esposte con la necessaria autosufficienza. La società è stata condannata al pagamento di 5.600 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    Consente l'accertamento induttivo fondato sugli studi di settore quando emergano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività esercitata. Nel caso concreto, tali incongruenze sono state ravvisate anche nelle perdite ripetute e nell'andamento antieconomico dell'impresa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Riguarda il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La censura della società è stata ritenuta inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti. La Corte ha escluso che la doglianza consentisse di rimettere in discussione la valutazione degli elementi probatori compiuta dai giudici di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.

Massime di principio

  • Gli studi di settore possono sostenere un accertamento fiscale quando lo scostamento dai ricavi dichiarati è accompagnato da ulteriori elementi gravi, come perdite reiterate, risultati economici anomali e un andamento complessivamente antieconomico.
  • La regolarità formale della contabilità non esclude automaticamente l'accertamento: l'Amministrazione e il giudice possono valorizzare anche l'incoerenza sostanziale dei risultati economici rispetto alla normale logica d'impresa.
  • Le giustificazioni legate alle peculiarità del mercato o del settore devono essere documentate e valutate adeguatamente già nei giudizi di merito; in Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
  • Il giudice di merito non deve esaminare espressamente ogni singolo argomento della parte, purché indichi una motivazione logica e sufficiente sugli elementi ritenuti decisivi.
  • Un ricorso per cassazione deve individuare una concreta violazione di legge o un fatto decisivo omesso e deve rispettare il principio di autosufficienza; non può limitarsi a contestare la valutazione del quadro probatorio.
  • La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese processuali e, in caso di ricorso inammissibile, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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