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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 2122 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Contratto preliminare - Acconto e caparra - Assoggettamento ad Iva - Fatturazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che, in assenza di elementi chiari dai quali desumere la funzione di caparra, prevale la qualificazione delle somme come acconti o anticipi. Tali somme sono quindi assoggettate ad IVA e devono essere oggetto di fatturazione. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del giudizio, come l'accoglimento o il rigetto del ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la qualificazione fiscale delle somme versate prima della stipulazione definitiva di un contratto preliminare, in particolare se debbano essere considerate caparra confirmatoria oppure acconto sul corrispettivo. In caso di dubbio sull'effettiva volontà delle parti, le somme devono essere interpretate come anticipo o acconto della prestazione principale. Non si presume, infatti, che le parti abbiano tacitamente inteso assoggettarsi a una pena civile propria della caparra. Se qualificate come acconti, le somme costituiscono corrispettivi rilevanti ai fini IVA e devono essere fatturate secondo le regole di esigibilità previste dalla disciplina IVA.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2

    Rileva per la qualificazione delle somme nell'ambito delle operazioni rilevanti ai fini IVA; la qualificazione concreta dipende dalla loro funzione contrattuale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3

    Concorre a individuare le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, secondo la natura dell'operazione sottostante.

  • Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 197/E dell'1 agosto 2007

    Richiamata quale prassi amministrativa a sostegno della distinzione tra caparra e acconto e dei relativi effetti di fatturazione e assoggettamento ad IVA.

Massime di principio

  • Quando un pagamento anticipato è ambiguo, in mancanza di elementi chiari che dimostrino la funzione di caparra, tende a prevalere la qualificazione come acconto o anticipo sul prezzo.
  • La caparra non si presume: deve risultare dalla volontà delle parti e dalla funzione concretamente attribuita alla somma, anche attraverso il testo del contratto e il comportamento successivo.
  • Gli acconti sul corrispettivo sono normalmente rilevanti ai fini IVA e devono essere fatturati al momento previsto dalla disciplina dell'imposta, anche prima della stipulazione definitiva.
  • Per evitare contestazioni, il contratto preliminare dovrebbe indicare espressamente se le somme versate costituiscono caparra confirmatoria, caparra penitenziale o acconto, specificandone gli effetti in caso di inadempimento.

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