Cassazione Civile, Sentenza n. 22716/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello di Napoli, di differenze retributive in favore di due dirigenti sanitarie per la mancata erogazione della parte variabile dell'indennità di posizione prevista dall'art. 91, comma 5, del CCNL Area Sanità del 24 luglio 2019. L'ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 94 del CCNL, sostenendo che la disciplina contrattuale avrebbe consentito il riassetto del fondo e l'assorbimento/azzeramento della parte variabile, anziché la sola riduzione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale non avrebbe valorizzato un accordo decentrato e il piano di sviluppo aziendale che avevano aumentato gli incarichi dirigenziali e inciso sul fondo; (3) violazione di norme di diritto per avere ritenuto la difesa dell'ente acquiescente rispetto alla domanda di primo grado. Le resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello dell'art. 91 del CCNL: la norma ha natura di copertura finanziaria e di riequilibrio tra parte fissa e parte variabile della retribuzione di posizione, ma non consente l'eliminazione integrale della parte variabile già percepita; la clausola finale di salvaguardia impone di mantenere fermo il valore individuale complessivo della retribuzione di posizione dell'incarico in essere. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la circostanza dell'aumento delle posizioni dirigenziali non era stata ignorata, ma solo valutata diversamente, e comunque l'eventuale incremento degli incarichi può trovare giustificazione solo se sostenibile finanziariamente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo state indicate le norme processuali asseritamente violate; inoltre la Corte ha rilevato che la decisione di merito si fondava su autonoma interpretazione della contrattazione collettiva e non su acquiescenza o non contestazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, CCNL Area Sanità del 24 luglio 2019
"[a]l fine di assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell’art. 18, comma 6 (Tipologie d’incarico), sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell’incarico in essere"
La disposizione è stata qualificata come norma di copertura finanziaria e di riequilibrio interno tra componente fissa e variabile; consente la riduzione della parte variabile per finanziare l'aumento della parte fissa, ma non l'azzeramento della variabile né la modifica in peius del valore complessivo individuale della retribuzione di posizione in essere.
art. 94 CCNL Area Sanità del 24 luglio 2019
È richiamato come fonte del Fondo per la retribuzione degli incarichi e come base finanziaria cui attingere per coprire gli incrementi della retribuzione di posizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È usato come parametro di deduzione della violazione di legge nel primo e nel terzo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È usato come parametro della censura per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché il fatto era stato esaminato, sia pure con esito valutativo diverso.
art. 18, comma 6, CCNL Area Sanità
È richiamato come disposizione applicativa della trasposizione ai nuovi incarichi, cui si collega il meccanismo di finanziamento previsto dall'art. 91, comma 5.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 2697 c.c.
Non è espressamente richiamato nel testo, ma non risulta centrale nella ratio della decisione; non è quindi valorizzato come norma applicata.
Massime di principio
- Quando una clausola collettiva disciplina il finanziamento di una componente retributiva mediante riduzione di un'altra, l'interprete deve leggere la previsione nel suo complesso, attribuendo rilievo sia alla finalità di copertura finanziaria sia alle clausole di salvaguardia del trattamento individuale in essere.
- La previsione che gli incrementi della parte fissa siano finanziati con corrispondenti riduzioni della parte variabile non autorizza, di regola, l'azzeramento integrale della componente variabile se il testo pattizio tutela espressamente il valore complessivo individuale della retribuzione di posizione.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il fatto storico indicato come omesso è stato in realtà esaminato dal giudice di merito, benché sia stato poi valutato in modo diverso.
- La deduzione di un error in procedendo o di una violazione processuale richiede una specifica individuazione del fatto processuale e delle norme asseritamente violate; censure generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
- L'aumento del numero di incarichi o posizioni dirigenziali può essere giustificato solo se compatibile con le disponibilità finanziarie dell'ente e non può rovesciare il senso di una disciplina contrattuale che pone limiti di copertura economica.
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