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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-914/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 giugno 2021. — Ministero della Giustizia contro GN. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per l’accesso alla professione di notaio – Giustificazione. — Causa C-914/19

Giurisprudenza europea62019CJ0914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta la compatibilità con il diritto UE del limite di età di 50 anni previsto dalla normativa italiana per partecipare al concorso notarile. Dopo aver ricondotto la misura all’ambito della direttiva 2000/78 e qualificato il limite come discriminazione diretta fondata sull’età, la Corte esamina le possibili giustificazioni addotte dallo Stato italiano. Conclude che, nel caso concreto, il divieto è contrario all’articolo 21 della Carta e all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, perché gli obiettivi dichiarati non risultano realmente perseguiti dalla norma e, comunque, la misura supera quanto necessario.

Compatibilità con il diritto UE di un limite di età di 50 anni per l’accesso al concorso notarile italiano e sua eventuale giustificazione come disparità di trattamento fondata sull’età.

La questione giuridica

Se l’articolo 21 della Carta, l’articolo 10 TFUE e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per partecipare al concorso per accedere alla professione di notaio, e se tale limite possa essere giustificato da obiettivi di stabilità dell’esercizio della professione, sostenibilità del sistema previdenziale, qualità/formazione professionale e ricambio generazionale.

Principio di diritto

L’articolo 21 della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 ostano a una normativa nazionale che riservi ai soli candidati di età inferiore a 50 anni l’accesso al concorso per notaio, poiché tale limite costituisce una discriminazione diretta fondata sull’età non giustificata in modo convincente dagli obiettivi invocati e, in ogni caso, sproporzionata rispetto a essi; spetta tuttavia al giudice nazionale verificare in concreto se la misura persegua davvero tali obiettivi e se sia appropriata e necessaria.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 10 TFUE
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
  • Considerando 6 della direttiva 2000/78/CE
  • Legge italiana 6 agosto 1926, n. 1365, articolo 1
  • Legge italiana 6 agosto 1926, n. 1365, articolo 7

Limite di età per l’accesso al concorso notarile

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) in una controversia tra il Ministero della Giustizia e GN sull’esclusione dal concorso per 500 posti di notaio a causa del superamento del limite di 50 anni. La Corte esamina la compatibilità di tale limite con il divieto di discriminazione fondata sull’età sancito dalla Carta e dalla direttiva 2000/78.

Fatti e procedimento principale

Con decreto del 21 aprile 2016 il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso notarile fissando, in applicazione dell’articolo 1 della legge n. 1365/1926, il limite di età di 50 anni per l’ammissione. GN ha impugnato il decreto davanti al TAR Lazio, ottenendo una misura cautelare che le ha consentito di partecipare al concorso; dopo aver superato tutte le prove, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Ministero ha appellato la decisione e il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte se il limite di età sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 21 della Carta, l’articolo 10 TFUE e l’articolo 6 della direttiva 2000/78 ostino a una normativa nazionale che impone un limite massimo di età per partecipare al concorso di accesso alla professione di notaio.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • la direttiva 2000/78, in particolare gli articoli 1, 2, 3, paragrafo 1, lettera a), e 6, paragrafo 1;
  • il considerando 6 della direttiva, che richiama l’esigenza di combattere ogni forma di discriminazione;
  • l’articolo 21 della Carta, sul divieto di discriminazione, e l’articolo 15, paragrafo 1, della Carta, sul diritto di lavorare;
  • l’articolo 10 TFUE;
  • gli articoli 1 e 7 della legge italiana n. 1365/1926.

Ragionamento della Corte: ambito di applicazione e discriminazione

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2000/78 si applica alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, anche autonomo, e quindi anche al concorso notarile. Il fatto di riservare la partecipazione ai soli candidati che non abbiano compiuto 50 anni integra una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.

Ragionamento della Corte: possibili giustificazioni

La Corte esamina poi le giustificazioni invocate dall’Italia:

  • stabilità dell’esercizio della professione e sostenibilità previdenziale: la Corte rileva che il diritto alla pensione dei notai è collegato all’aver esercitato la professione per almeno 20 anni e non al limite di 50 anni per l’accesso al concorso; pertanto la misura non appare collegata in modo adeguato a tale obiettivo;
  • buon funzionamento e professionalità dell’attività notarile: la Corte osserva che la formazione richiesta ai candidati è già regolata da laurea, pratica notarile di 18 mesi e tirocinio obbligatorio di 120 giorni, sicché il limite di età non appare necessario per garantire la preparazione professionale;
  • ricambio generazionale e ringiovanimento del notariato: la Corte riconosce che si tratta, in astratto, di un obiettivo legittimo di politica dell’occupazione, ma rileva che nel caso concreto il limite non sembra realmente volto a favorire i giovani, anche perché nel concorso erano rimasti non assegnati numerosi posti e non emergeva una reale competizione tra fasce d’età.

Proporzionalità della misura

Anche a voler ritenere legittimi gli obiettivi addotti, la Corte ritiene che il limite di 50 anni appaia eccedere quanto necessario. In particolare:

  • per la sostenibilità previdenziale, il nesso con il requisito dei 20 anni di esercizio non risulta dimostrato;
  • per la formazione, il limite appare sproporzionato rispetto a un percorso formativo già definito e relativamente breve;
  • per il ringiovanimento, la misura priva candidati maturi della possibilità di far valere le proprie competenze senza che emerga una reale necessità di politica occupazionale.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 21 della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, poiché la norma non appare perseguire in modo effettivo gli obiettivi invocati e, in ogni caso, eccede quanto necessario per conseguirli. Spetta al giudice del rinvio verificare in concreto tali elementi nel procedimento principale.

Principio affermato

Un limite anagrafico di 50 anni per l’accesso al concorso notarile costituisce una discriminazione diretta fondata sull’età, vietata dal diritto dell’Unione, salvo che lo Stato dimostri una finalità legittima e la proporzionalità della misura; in assenza di tale dimostrazione, il limite è incompatibile con l’articolo 21 della Carta e con l’articolo 6 della direttiva 2000/78.

Come è indicizzato

Materiediscriminazione fondata sull’etàaccesso alla professione notarileoccupazione e condizioni di lavorodiritto antidiscriminatorio dell’unione europeadiritto del lavoro

Testo integrale

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