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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11672/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistente la dedotta violazione del divieto di inutilizzabilità previsto dagli artt. 63 e 64 c.p.p. e rilevando la manifesta infondatezza del motivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un solo motivo di impugnazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo violazione di norme processuali per asserita inosservanza degli artt. 63 e 64 c.p.p. La censura riguardava l'utilizzabilità di verbali di sommarie informazioni e, in particolare, la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da due donne, dalle quali sarebbero emersi indizi di reità solo a carico dell'imputato. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico, meramente apparente e sostanzialmente ripetitivo di doglianze già dedotte in appello, già esaminate e disattese con motivazione congrua e logica, evidenziando inoltre che i verbali erano stati acquisiti con il consenso della difesa.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.p.

    Richiamato come parametro della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza delle garanzie previste per la persona sottoposta a indagini o per chi assume la qualità di indagato; la Corte esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 64 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 63 c.p.p. quale norma processuale la cui inosservanza era invocata dal ricorrente; la Corte ritiene che non vi sia stata alcuna inutilizzabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato in punto di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di inutilizzabilità ex artt. 63 e 64 c.p.p. non è accoglibile quando gli atti siano stati acquisiti con il consenso della difesa e la motivazione di merito abbia logicamente escluso la violazione delle garanzie processuali.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e non meramente apparente: la mancanza di specificità, specie se accompagnata dalla reiterazione di doglianze già disattese, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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