Ordinanza n. 2307/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, a) della Graduatoria Unica Nazionale per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), per l’anno accademico 2025/2026, emanata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e pubblicata sul portale https://www.universitaly.it in data 28.01.2026, nella parte in cui la dott.ssa Esposito, classificatisi in posizione n. 14940, con punteggio 336,20 ed è stata assegnata alla facoltà di Medicina presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, indicata come 8° preferenza, nell’apposito modulo inoltrato telematicamente, a fronte di altri vincitori, che, seppur classificatisi in posizione deteriore (tra cui il sig. Pisani Alessio, collocatosi alla posizione n. 15271, con punteggio pari a 237,50, e la sig.ra Rampi Cloe, collocatasi alla posizione n. 15490, con punteggio pari a 124,70), sono stati assegnati alla Facoltà di Medicina dell’Università “Federico II” di Napoli, quale sede auspicata ed espressa dalla ricorrente, nell’apposito modulo inoltrato telematicamente, come 4° preferenza; b) della Graduatoria Unica Nazionale per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), per l’anno accademico 2025/2026, emanata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e pubblicata sul portale https://www.universitaly.it in data 21.01.2026, pubblicata in forma parziale, nella parte in cui la dott.ssa Esposito, classificatisi in posizione n. 14940, con punteggio 336,20 ed è stata assegnata alla facoltà di Medicina presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, indicata come 8° preferenza, nell’apposito modulo inoltrato telematicamente, a fronte di altri vincitori, che, seppur classificatisi in posizione deteriore (tra cui il sig. Pisani Alessio, collocatosi alla posizione n. 15271, con punteggio pari a 237,50, e la sig.ra Rampi Cloe, collocatasi alla posizione n. 15490, con punteggio pari a 124,70), sono stati assegnati alla Facoltà di Medicina dell’Università “Federico II” di Napoli, quale sede auspicata ed espressa dalla ricorrente, nell’apposito modulo inoltrato telematicamente, come 4° preferenza; c) ove necessario, e per quanto di ragione, della Graduatoria Unica Nazionale per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), per l’anno accademico 2025/2026, emanata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e pubblicata sul portale https://www.universitaly.it in data 08.01.2026, nella parte in cui la ricorrente pur rientrando fra i candidati vincitori della selezione alla posizione n. 14940, con punteggio pari a 336,20, è stata assegnata presso la Facoltà di Medicina presso l’Università “Tor Vergata” di Roma, quale sede indicata dalla odierna ricorrente, nell’ambito delle preferenze espresse nell’apposito modulo inoltrato telematicamente, alla 8° preferenza; d) dell’Allegato 1 del D.M. n. 1115 del 22.12.202025, nella parte in cui al punto 1, comma 6, prevede che “Gli eventuali posti disponibili, a seguito della mancata immatricolazione/iscrizione dello studente nei termini di cui al punto 3, nell’ambito della graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria, sono utilizzati per le successive assegnazioni a partire dal giorno 16 gennaio 2026”; e) di tutti gli scorrimenti successivi della suindicata Graduatoria nazionale, ancorché non conosciuti; f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi; nonché, per l’assegnazione, anche in soprannumero, della ricorrente al primo anno del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), per l’anno accademico 2025/2026, presso la Facoltà di Medicina dell’Università “Federico II”, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di procedere alla suddetta immatricolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali e successivi scorrimenti per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, nella parte relativa all'assegnazione della ricorrente a una sede indicata come ottava preferenza e alla mancata assegnazione alla sede preferita
Esito
Favorevole al resistente (ministero e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata in posizione utile con punteggio superiore a quello di alcuni candidati collocati in posizione deteriore e assegnati alla sede di Medicina dell'Università Federico II di Napoli, ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nel gennaio 2026, gli scorrimenti successivi e la disciplina ministeriale delle assegnazioni e delle decadenze. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'assegnazione, anche in soprannumero, alla sede richiesta. Le censure contestano il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 per l'ammissione in graduatoria di candidati privi della sufficienza in tutte le materie, mediante recupero di voti rifiutati al primo appello e applicazione di penalizzazioni; la formazione per fasce della graduatoria; la limitazione del recupero dei voti al caso di esito negativo del secondo appello; nonché il regime delle decadenze e la mancata assegnazione alla sede di preferenza, ritenuti lesivi della parità di trattamento, dell'affidamento, della par condicio, dell'imparzialità e dei principi di ragionevolezza. È stata inoltre disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di una prognosi favorevole, riservando ogni più compiuta valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto che il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, pur macchinoso, bilanci ragionevolmente l'esigenza di saturare i posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati nelle regole originarie: i candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo il sistema precedente restano sempre preferiti rispetto a quelli ammessi in deroga, mentre questi ultimi sono ordinati per fasce secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Il sistema assicura inoltre parità di trattamento, poiché tutti i concorrenti disponevano delle medesime informazioni e la competizione opera all'interno di coorti omogenee. La limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami, validi anche per la carriera universitaria, e con la disciplina legislativa che rimette al Ministero la regolazione della rinuncia ai voti prima della formazione della graduatoria. Quanto all'assegnazione delle sedi e alle decadenze, il TAR ha ritenuto che la disciplina ministeriale trovi fondamento nell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025: lo studente deve essere immatricolato, secondo l'ordine di preferenza, presso una sede indicata e disponibile; solo se nessuna sede prescelta è disponibile può concorrere per posti residui presso altre sedi. L'obbligo di immatricolarsi presso la prima sede utile, a pena di decadenza, è stato considerato coerente con la legge e con l'esigenza di definire tempestivamente le immatricolazioni, anche in ragione del nuovo accesso con percorso formativo già iniziato. Il TAR ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, indicando contenuti, modalità e termini: pubblicazione entro 20 giorni dalla comunicazione e deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le medesime modalità sono state autorizzate per eventuali motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente in favore del Ministero e del controinteressato, quantificate in euro 400,00 per ciascuna parte, oltre accessori; il testo del dispositivo reca tuttavia, tra parentesi, l'indicazione divergente di euro 500,00.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti per la concessione delle misure cautelari; il TAR ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole sufficiente per concedere la sospensione o altra misura.
d.m. n. 1115/2025
Ha modificato il sistema di accesso e di formazione della graduatoria, ammettendo anche candidati privi della sufficienza in tutte le materie mediante recupero di voti e ordinamento per fasce; il meccanismo è stato ritenuto, in sede cautelare, non manifestamente irragionevole.
d.m. n. 418/2025
Costituisce il riferimento per le originarie condizioni di accesso, basate sul conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie senza voti recuperati.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Il legislatore ha rimesso alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia, “prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6”, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti.
La possibilità di rinunciare ai voti utilizzati per l'ingresso in graduatoria è rimessa alla disciplina ministeriale e, secondo il TAR, è esclusa dalla legge dopo la formazione della graduatoria.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.
La norma impone l'immatricolazione presso la prima sede indicata e disponibile; solo quando nessuna sede prescelta sia disponibile consente l'assegnazione a un'altra sede sulla base dei posti residui.
Massime di principio
- In sede cautelare, un sistema di graduatoria modificato dopo l'avvio della selezione non è manifestamente irragionevole se tutela l'affidamento dei candidati che rispettavano le regole originarie, mantenendoli preferiti rispetto ai candidati ammessi in deroga, e ordina questi ultimi secondo il grado di prossimità alle condizioni originarie.
- La parità di trattamento in una graduatoria è assicurata quando tutti i concorrenti dispongono delle medesime informazioni e la competizione è organizzata mediante coorti omogenee, con ordinamento interno fondato su criteri coerenti con la diversa posizione dei candidati rispetto alle condizioni di accesso.
- Quando le prove di accesso costituiscono anche esami di profitto universitari, l'esito positivo del secondo appello, accettato dallo studente, può rendere non più utilizzabile la diversa votazione conseguita e rifiutata al primo appello, secondo la disciplina legislativa e ministeriale applicabile.
- La previsione dell'immatricolazione a pena di decadenza presso la prima sede universitaria indicata e disponibile è coerente con una norma primaria che consenta l'assegnazione ad altra sede soltanto quando nessuna delle sedi prescelte sia disponibile.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, prescrivendo contenuti, termini e deposito della prova dell'avvenuta pubblicazione, anche a pena di improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →