Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11237/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado per mancata allegazione di specifica procura ad impugnare e per mancata richiamazione dell'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto, in unico motivo, che il reato si era estinto per prescrizione (termine di sei anni) già prima della sentenza di primo grado e quindi la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo applicabile il principio secondo cui non è ammissibile impugnare in Cassazione, con un unico motivo fondato sulla prescrizione intercorso prima della sentenza, ove l'impugnazione di merito sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. e tale declaratoria non sia stata censurata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 591, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma invocata quale base per la declaratoria di inammissibilità dell'appello; citata per indicare il fondamento giuridico dell'ordinanza di merito che ha escluso l'ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte di appello come prescrittiva dell'onere, quando l'imputato è rimasto assente al primo grado, di allegare una procura specifica ad impugnare e di richiamare l'elezione di domicilio; la sua inottemperanza ha giustificato l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte di Cassazione ha ritenuto però che tale questione non possa essere sollevata in Cassazione quando l'impugnazione di merito è stata dichiarata inammissibile e tale declaratoria non è stata contestata.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre il pagamento, a carico del ricorrente, di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se un appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., in Cassazione non è ammissibile sollevare come unico motivo l'intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado, se non si censura contestualmente la decisione sull'inammissibilità.
  • Quando l'imputato è rimasto assente nel giudizio di primo grado, il difensore che propone appello deve allegare la procura specifica ad impugnare e richiamare l'elezione di domicilio utilizzata nel primo grado, altrimenti l'appello può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • La dichiarazione d'ufficio dell'estinzione del reato per prescrizione (art. 129 c.p.p.) può essere disposta dal giudice, ma per farne valere l'effetto in sede di legittimità è necessario che la questione sia ammissibilmente prospettata nei gradi di impugnazione: non può essere introdotta in Cassazione quale unico motivo se prima è stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione e tale declaratoria non è stata impugnata.
  • Il mancato rispetto dei requisiti formali per l'impugnazione comporta il rischio di perdita delle chance difensive e di condanne alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi essenziale curare la documentazione di procura e la corretta indicazione del domicilio processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.