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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21010/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la misura cautelare della custodia in carcere confermata in sede di riesame, denunciando vizio della motivazione per essere essa mancante, manifestamente illogica e contraddittoria quanto alla sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza dell'esigenza cautelare (art. 274, lett. c, c.p.p.) e quanto al giudizio di adeguatezza della custodia carceraria. La difesa rilevava che l'imputato era già ristretto in esecuzione di una pena definitiva di 30 anni per omicidio e sosteneva che tale stato di detenzione preesistente impediva di ritenere sussistenti le esigenze cautelari oggetto del provvedimento, nonché che i giudici di merito avevano omesso di confrontarsi con tale assunto e con le sue implicazioni logiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione logica e congrua: la misura era stata applicata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., in ragione della successiva condanna sopravvenuta, e il Tribunale ha adeguatamente valorizzato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. con la conseguente presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p.; è stato inoltre osservato che non erano emersi elementi idonei a confutare la persistenza di collegamenti con ambienti illeciti e che il ricorrente aveva continuato ad agire nel contesto oggetto di accertamento nonostante il precedente stato di detenzione. Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cancelleria (art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 300, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 300, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente il ripristino di misure coercitive quando l'imputato, già prosciolto o soggetto a estinzione della misura, sia successivamente condannato per lo stesso fatto e sussistano esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto applicabile la norma alla luce della condanna sopravvenuta.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Individua tra le esigenze cautelari la necessità di impedire la commissione di altri reati; la censura del ricorrente riguardava la mancanza di attualità e concretezza di tale esigenza, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero valutato adeguatamente gli elementi concreti.

  • art. 275, cod. proc. pen.

    art. 275, cod. proc. pen.

    Regola la presunzione di pericolosità nei casi indicati (comma 3 e altri); la Corte ha dato rilievo alla presunzione di pericolosità derivante dalla contestata aggravante, ritenendola idonea a fondare la custodia cautelare.

  • art. 416-bis.1, cod. pen.

    art. 416-bis.1, cod. pen.

    Aggravante collegata all'associazione mafiosa o similare; la sua configurazione è stata richiamata dai giudici come motivo che attiva la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. e rafforza la valutazione del rischio di reiterazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le ammende e le condanne alle somme da versare in cassa delle ammende; richiamata nella statuizione di condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    Predispone adempimenti di cancelleria connessi alle decisioni della Suprema Corte; la sentenza invia gli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La custodia cautelare può essere ripristinata anche quando l'imputato sia già detenuto per altro titolo: la condanna sopravvenuta e la verifica delle esigenze cautelari (art. 274) possono giustificare una nuova misura ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p.
  • La sussistenza dell'aggravante connessa ad associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis.1) attiva la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., rendendo più agevole per il giudice fondare la misura cautelare sulla pericolosità sociale.
  • Lo stato di detenzione preesistente non esclude di per sé la necessità di una misura cautelare aggiuntiva: il giudice deve valutare elementi concreti circa la persistenza di legami o attività illecite nonostante la detenzione.
  • In Cassazione le censure sulla motivazione devono evidenziare un vizio di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà grave; la semplice divergenza di lettura degli elementi di fatto non basta per ottenere l'annullamento.
  • Il giudice deve comunque motivare con specifico riferimento alle osservazioni difensive; l'omessa considerazione di argomenti cruciali può costituire vizio, ma occorre dimostrare che la decisione sia effettivamente illogica o contraddittoria rispetto alle prove e alle argomentazioni emerse.

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