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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20451/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ascione impugnava la sentenza di condanna (in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Milano) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. I principali rilievi erano: (a) l'argomentazione della Corte d'appello sulla "disparità di posizioni" tra Ascione e Marco Volpi sarebbe contraddittoria e illogica; (b) alcune dichiarazioni (dei soci di Volpi e dell'amministratore della "S.I.V.A.") sarebbero relazioni prive di autonoma genetica e non idonee a riscontrare Volpi; (c) non sarebbe provata l'entità della somma versata ad Ascione, con dubbi sulle fonti documentali e sulla sequenza dei SAL e delle fatture; (d) le conversazioni registrate non proverebbero la soggezione o la prospettazione di ostacoli evitabili con il pagamento della somma; (e) la modifica del progetto imprenditoriale di Volpi non dimostrerebbe una posizione di subordinazione; (f) risultava illogico che Volpi, prima di avere rapporti contrattuali, fosse contattato da Ascione; in sintesi si chiedeva la riclassificazione dell'ipotesi in corruzione (art. 318) o, comunque, l'annullamento per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, fosse legittimata a rivalutare autonomamente il compendio probatorio entro i limiti del rinvio e del giudicato interno. La Cassazione ha confermato che non potevano essere rivisitate le valutazioni definitive già compiute dalla Corte di legittimità (in particolare l'attendibilità delle dichiarazioni di Volpi). Ha ritenuto logica e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello che aveva qualificato la condotta di Ascione come induzione indebita (art. 319‑quater c.p.), escludendo concussione (mancanza di condotta costrittiva) e corruzione (assenza di par condicio). Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 319‑quater cod. pen.

    La Corte ha qualificato la condotta come induzione indebita a dare o promettere utilità, evidenziando che si tratta di una forma di persuasione/pressione morale meno incisiva della costrizione tipica della concussione e compatibile con un rapporto di soggezione del privato.

  • art. 317 cod. pen. (concussione)

    La Corte ha escluso la concussione sul presupposto che mancassero elementi di costrizione (violenza, minaccia o danno contra ius) tali da comprimere gravemente la libertà di autodeterminazione del privato.

  • art. 318 cod. pen. (corruzione)

    La Corte ha escluso la corruzione perché l'ipotesi corruttiva presuppone par condicio contractualis e un accordo libero e consapevole tra le parti, mentre nel caso si è ravvisata una posizione di soggezione del privato.

  • artt. 581 e 627 cod. proc. pen.

    Richiamati nel ricorso quale presunte violazioni procedurali e di legge; la Cassazione non ha però ritenuto fondate le censure e le ha dichiarate inammissibili senza riesame di merito.

  • legge n. 190 del 2012

    Richiamata per le modifiche introdotte alla disciplina della concussione e per l'introduzione dell'art. 319‑quater: la Corte ha usato i criteri ermeneutici affermati dalla giurisprudenza per distinguere concussione, induzione indebita e corruzione.

Massime di principio

  • In processi di ricalificazione tra corruzione, concussione e induzione indebita va valutata la natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: se sussiste una posizione dominante/soggezione del pubblico si tende verso l'induzione indebita; se c'è costrizione netta verso la dazione si configura la concussione; se invece c'è un accordo paritario si parla di corruzione.
  • Il giudice di rinvio, dopo annullamento parziale con rinvio, può rivalutare liberamente il compendio probatorio nel perimetro del rinvio, ma non può rimettere in discussione valutazioni già formatesi in giudicato interno stabilite dalla Corte di legittimità.
  • La Cassazione non riesamina il merito probatorio né ripesa le prove: il suo controllo è sulla coerenza e logica della motivazione e sulla corretta applicazione del principio di diritto.
  • Elementi quali iniziative del pubblico ufficiale, registrazioni, precedenti trattative, modifiche del progetto imprenditoriale e la tempistica dei pagamenti (es. erogazioni in prossimità dei SAL) possono essere valutati congiuntamente per accertare una posizione di pressione morale o di soggezione.
  • La mera assenza di contestazioni in corso d'opera o di ritardi formali nei pagamenti non esclude la sussistenza di condotte di pressione finalizzate a ottenere utilità in occasione delle liquidazioni finali.
  • Le dichiarazioni ritenute attendibili e già confermate dalla Corte di legittimità costituiscono un elemento difficilmente riapribile in sede di rinvio: la difesa deve pertanto mirare a contestarne la correttezza già nei primi gradi di giudizio o nel primo ricorso per cassazione.

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