Ordinanza n. 2144/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza: alla sentenza n. 7847/2015, emessa, sul ricorso R.G. numero 18067/2013, dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, Giudice del Lavoro dott. Sergio Palmieri, pubblicata in data 13/10/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, con particolare riguardo alla ricostruzione di carriera
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, che aveva imposto statuizioni di condanna a carico dell'amministrazione scolastica. Con sentenza n. 5344/2020 il TAR aveva accolto il ricorso ex art. 114 c.p.a., nominato un Commissario ad acta e applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 500 euro per ogni intera settimana di ritardo successiva allo spirare del trentesimo giorno nell'ambito del termine di 90 giorni assegnato per l'adempimento spontaneo, fino all'adempimento o, in alternativa, alla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Il Commissario ad acta ha riferito che il proprio insediamento era stato richiesto soltanto l'11 settembre 2025 e che mancava ancora la ricostruzione di carriera della docente; ha quindi chiesto la proroga dell'incarico e chiarimenti sulle modalità di computo della penalità di mora. Successivamente ha comunicato l'integrale esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione mediante il decreto n. 1329 del 19 dicembre 2025, insistendo tuttavia sulla richiesta di chiarimenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di proroga dell'incarico commissariale per ulteriori 60 giorni, limitatamente alle attività necessarie a fornire attuazione ai chiarimenti e a definire il computo della penalità di mora. Ha precisato che, poiché l'amministrazione ha adempiuto oltre il termine di 90 giorni assegnato per l'adempimento spontaneo, la penalità di 500 euro per ogni settimana di ritardo deve essere calcolata per le settimane comprese tra il trentesimo e il novantesimo giorno del termine assegnato. La penalità non può quindi essere computata oltre la scadenza del novantesimo giorno, in conformità a quanto stabilito nella precedente sentenza di ottemperanza. Le spese della fase sono state compensate in assenza di specifica attività processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Quanto, poi, all’ulteriore e specifica domanda, formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) del codice del processo amministrativo
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di applicare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato e non impedisce la nomina del Commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca va perciò condannato a corrispondere all’odierna ricorrente la somma di € 500,00 per ogni intera settimana di ritardo nell’esecuzione del giudicato in parola, successiva allo spirare del trentesimo giorno nell’ambito del termine di gg. 90 come sopra assegnato per l’adempimento spontaneo
La penalità di mora è applicabile anche in presenza di un Commissario ad acta; nel caso concreto decorre dopo il trentesimo giorno e deve essere computata fino alla scadenza del novantesimo giorno, se l'amministrazione adempie oltre tale termine.
Massime di principio
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è compatibile con la nomina di un Commissario ad acta.
- Quando il giudice dell'ottemperanza stabilisce che la penalità opera dopo il trentesimo giorno nell'ambito di un termine complessivo di novanta giorni per l'adempimento spontaneo, il suo computo deve riferirsi alle settimane comprese tra il trentesimo e il novantesimo giorno; l'adempimento successivo non estende il periodo di calcolo oltre il termine massimo espressamente individuato dal giudice.
- L'integrale esecuzione sopravvenuta del giudicato non esclude la necessità di definire gli effetti della penalità di mora già maturata, potendo il Commissario ad acta ricevere chiarimenti e una proroga dell'incarico a tale specifico fine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 211/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 212/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 760/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 38/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 662/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 5992/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →