Sentenza del 26/10/2016 n. 21590 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Pronuncia non definitiva a favore del contribuente - Sgravio della cartella esattoriale - Conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio sul ruolo - Omessa impugnazione - Rilevanza nel giudizio relativo all'atto presupposto - Acquiescenza o giudicato esterno - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva confermato una cartella di pagamento di Euro 13.940,09 per IRAP, oltre interessi e sanzioni. Sosteneva che l'autonoma organizzazione, presupposto dell'IRAP per i professionisti, non potesse essere desunta esclusivamente dai compensi corrisposti a soggetti terzi, poiché le relative prestazioni sarebbero state occasionali e rese da soggetti non dipendenti né collaboratori stabili dello studio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la debenza dell'IRAP. Ha ritenuto decisivo l'impiego di lavoro altrui in misura rilevante: il contribuente aveva corrisposto Lire 246.428.000 a terzi, a fronte di ricavi pari a Lire 731.261.000. Tale entità dei compensi escludeva la mera occasionalità delle collaborazioni e dimostrava l'esistenza di un'organizzazione esterna eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività professionale. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito. La massima precisa inoltre che lo sgravio provvisorio della cartella, disposto in esecuzione di una pronuncia favorevole di primo grado, e la mancata impugnazione della successiva cessazione della materia del contendere nel giudizio sul ruolo non costituiscono, di per sé, acquiescenza o giudicato esterno nel giudizio relativo all'atto presupposto.
Norme richiamate
Art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure in cassazione riguardavano rispettivamente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di fatti decisivi. La Corte le ha esaminate congiuntamente perché connesse, ritenendole infondate.
Disciplina IRAP sul presupposto dell'autonoma organizzazione
Per il professionista, l'IRAP è dovuta quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione che eccede il minimo indispensabile. L'impiego non occasionale di lavoro altrui, anche senza dipendenti e anche per periodi limitati, può costituire un indice significativo di tale organizzazione.
Cass. n. 22592/2012 e Cass. n. 26161/2011
La giurisprudenza richiamata considera rilevante l'impiego non occasionale di lavoro altrui ai fini della configurazione dell'autonoma organizzazione, anche quando il periodo di collaborazione sia limitato o il compenso non sia particolarmente elevato.
Principio in materia di sgravio provvisorio, cessazione della materia del contendere e giudicato esterno
Lo sgravio della cartella disposto in provvisoria esecuzione di una sentenza favorevole al contribuente e la mancata impugnazione della pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio sul ruolo non determinano automaticamente acquiescenza né giudicato esterno nel diverso giudizio avente a oggetto l'atto presupposto.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non è decisiva la sola assenza di dipendenti: anche il ricorso a collaboratori o professionisti esterni può dimostrare l'autonoma organizzazione.
- La valutazione deve considerare concretamente entità, continuità e funzione delle prestazioni di terzi rispetto all'attività professionale; compensi rilevanti rispetto ai ricavi possono escludere la natura occasionale della collaborazione.
- L'accertamento sull'esistenza dell'autonoma organizzazione spetta principalmente al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, è difficilmente riesaminabile in cassazione.
- Lo sgravio amministrativo o provvisorio di una cartella non implica necessariamente che l'amministrazione abbia rinunciato a sostenere la legittimità dell'atto presupposto.
- La mancata impugnazione della cessazione della materia del contendere in un giudizio relativo al ruolo non produce automaticamente un giudicato vincolante in un distinto giudizio sull'atto presupposto.
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