L.R. Abruzzo 20/2011
Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra il testo unico sul trattamento economico dei consiglieri regionali prevedendo la sospensione dell’assegno vitalizio se il beneficiario assume determinati incarichi apicali o di controllo presso enti, consorzi, agenzie e aziende regionali, alle condizioni dell’art. 1, c. 489, l. 147/2013. È prevista la possibilità di optare per il vitalizio rinunciando all’indennità dell’incarico.
Sospensione del vitalizio dei consiglieri regionali in caso di incarichi presso enti regionali
Sospensione del vitalizio dei consiglieri regionali in caso di incarichi presso enti regionali
La legge regionale Abruzzo n. 20 del 2011 integra il testo unico sul trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali. La disciplina incide sulla corresponsione dell’assegno vitalizio quando il titolare assume incarichi in organismi collegati alla Regione.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda i titolari di assegno vitalizio disciplinati dalla L.R. Abruzzo n. 40/2010. La sospensione opera in presenza di incarichi presso:
- enti dipendenti dalla Regione;
- consorzi;
- agenzie regionali;
- aziende regionali.
Condizioni per la sospensione dell’assegno
L’assegno vitalizio è sospeso quando il titolare sia nominato:
- Presidente;
- Vice Presidente;
- componente di Consiglio di amministrazione;
- revisore legale;
- componente di Collegio sindacale;
- Direttore generale.
La sospensione si applica solo se ricorrono anche le condizioni richiamate dall’art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013.
Facoltà di opzione del beneficiario
Il titolare dell’assegno vitalizio può comunque scegliere di continuare a percepire il vitalizio. In tal caso deve rinunciare all’indennità collegata all’incarico assunto.
Effetti temporali e interpretazione autentica
La disposizione è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le note riportano un’interpretazione autentica secondo cui la formula «sia stato nominato» comprende anche chi, alla data di entrata in vigore della legge, fosse già stato nominato a una delle cariche indicate.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente che non comporta oneri per il bilancio regionale.
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