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Legge

L.R. Abruzzo 23/2011

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 23/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituiva l’ARAP e disciplinava la fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale, l’organizzazione, i servizi nelle aree produttive, alcune regole transitorie e un contributo straordinario per il solo 2012. Nella versione vigente del 28/08/2025 risultano però abrogati i principali commi operativi, sicché restano in sostanza solo disposizioni residue e ormai di scarso rilievo applicativo.

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive e istituzione dell’ARAP in Abruzzo

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive e istituzione dell’ARAP

La legge della Regione Abruzzo aveva come obiettivo il riordino delle funzioni in materia di aree produttive mediante la creazione dell’Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP), ente pubblico economico. Il testo consolidato evidenzia però che, dal 28/08/2025, molte delle disposizioni centrali sono state abrogate, con conseguente forte ridimensionamento dell’assetto originario.

Disciplina originaria dell’ARAP e funzioni generali

In origine l’ARAP era concepita come soggetto unico per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive, operante nelle aree di gestione diretta dei Consorzi industriali e, previa intesa con i Comuni, anche in altre aree destinate ad attività produttive. Era prevista anche la possibilità di svolgere attività delegate da altri enti, in coerenza con la programmazione regionale.

Fusione dei Consorzi industriali e assetto organizzativo

La legge prevedeva la costituzione dell’ARAP tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, con un disciplinare regionale chiamato a regolare modalità di costituzione, funzioni, attività, organizzazione, caratteristiche delle aree e requisiti minimi di servizi e infrastrutture. Erano inoltre disciplinati l’insediamento degli organi, la sede iniziale presso l’Assessorato regionale allo Sviluppo economico, l’uso delle sedi consortili territoriali e il subentro dell’ARAP nei beni strumentali e nelle funzioni a partire dall’insediamento dell’Assemblea generale.

Servizi alle imprese, convenzioni e aree ecologicamente attrezzate

Il testo originario imponeva la garanzia dei servizi essenziali alle imprese insediate nelle aree produttive regionali, con corrispettivo a carico delle imprese e regolazione dei rapporti mediante convenzione approvata dalla Giunta regionale. Era inoltre prevista l’istituzione di aree ecologicamente attrezzate, caratterizzate da gestione unitaria di servizi e infrastrutture, attenzione all’efficienza energetica, prevenzione dell’inquinamento e sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni.

Regolarizzazione delle attività produttive insediate irregolarmente

La legge consentiva la regolarizzazione delle attività produttive esercitate, alla data del 30 aprile 2014, in violazione dei piani regolatori industriali o delle disposizioni regolamentari degli ex Consorzi. Le imprese interessate avrebbero dovuto presentare entro il 30 aprile 2015 progetti conformi ai parametri urbanistici della zona, pagare gli oneri di urbanizzazione e stipulare la convenzione con l’ARAP. La sanatoria non si applicava alle aziende già coinvolte in contenziosi definiti con sentenza passata in giudicato alla data del 30 aprile 2014.

Organi, nomine e compensi

Il testo originario disciplinava gli organi dell’ARAP, prevedendo Assemblea generale, Consiglio di amministrazione, Presidente, Revisore legale e Consulta territoriale. Erano fissati i criteri per la nomina dei componenti, i requisiti di professionalità e moralità, nonché i compensi del Presidente, dei consiglieri, del Revisore e il rimborso delle spese di viaggio.

Regime transitorio e atti preliminari alla costituzione

Nella fase attuativa iniziale la Giunta regionale doveva approvare il disciplinare entro 120 giorni; il Presidente della Giunta nominava i commissari per il riordino entro 20 giorni; i collegi sindacali e i commissari cessavano con l’insediamento dell’Assemblea generale. I Consorzi dovevano predisporre gli elenchi dei soci entro 180 giorni, l’ARAP essere costituita entro i successivi 180 giorni e l’Assemblea generale essere convocata, insediata e presieduta dall’Assessore allo Sviluppo economico entro 180 giorni dalla costituzione.

Infrastrutture idriche, personale e liquidazione del Consorzio Chieti-Pescara

La disciplina originaria stabiliva che le infrastrutture idriche e fognarie e gli impianti di depurazione realizzati dai Consorzi restassero di proprietà dell’ARAP, con gestione e trattamento delle acque affidati all’ente. Era inoltre previsto il trasferimento all’ARAP del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2010 presso i Consorzi. Per il Consorzio dell’Area Pescara-Chieti veniva disposta la procedura di liquidazione per disequilibrio economico e una disciplina transitoria per la revisione legale.

Finanziamento straordinario per la fusione

La legge prevedeva per il solo anno 2012 un contributo straordinario regionale di 80.000 euro per ciascun consorzio, destinato a coprire i costi dell’operazione di fusione. Trattandosi di una misura espressamente limitata a quell’esercizio finanziario, oggi ha esaurito ogni efficacia applicativa.

Stato della norma e rilevanza attuale

Nel testo consolidato vigente al 28/08/2025 risultano abrogati i principali commi operativi relativi a ARAP, convenzioni, organi, organizzazione e fasi di costituzione. Restano pertanto soltanto alcune previsioni residue, ma l’atto, nel suo impianto originario, è oggi in larga parte superato e di utilità pratica molto ridotta.

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