L.R. Abruzzo 19/2011
Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica delle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina i piani comunali di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con tutela degli assegnatari e prelazione, e consente per i piccoli Comuni una temporanea diversa destinazione d’uso. I proventi delle vendite finanziano la riqualificazione e l’incremento del patrimonio ERP. Sono inoltre apportate modifiche a precedenti leggi regionali su ERP, garage e termini procedurali. In vigore dal 4 agosto 2011, con applicazione indicata dal 1° gennaio 2013 per alcune disposizioni richiamate in nota.
Alienazione degli alloggi ERP comunali e impiego dei relativi proventi
Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comunali
La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, la possibilità per i Comuni di proporre piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica inseriti nel proprio patrimonio. Il provvedimento si coordina con la normativa statale e regionale già vigente in materia di alienazione degli alloggi ERP.
Piani di vendita e tutela degli assegnatari
I Comuni possono presentare alla Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, piani di vendita da sottoporre ad approvazione. I piani devono salvaguardare i diritti degli assegnatari legittimi e riconoscere loro il diritto di prelazione in caso di acquisto. Le unità abitative che si rendano disponibili sono dismesse tramite gara ad evidenza pubblica al valore di mercato.
Diversa destinazione d’uso per i piccoli Comuni
Per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la Giunta regionale può autorizzare una diversa destinazione d’uso degli alloggi ERP di proprietà comunale inseriti nei piani di vendita, esclusivamente per garantire un pubblico servizio. L’autorizzazione può durare non più di cinque anni ed è prorogabile una sola volta. La richiesta deve essere motivata e supportata da apposita deliberazione comunale, ferma restando la riserva di alloggi per le emergenze abitative.
Rimodulazione periodica dei piani
I piani di vendita possono essere rimodulati e riapprovati dalla Giunta regionale ogni due anni, su proposta dei Comuni interessati.
Destinazione dei proventi delle vendite
I proventi derivanti dalle alienazioni costituiscono finanziamento regionale per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio pubblico. Le somme sono destinate a programmi annuali e pluriennali di intervento di edilizia residenziale pubblica approvati dalla Giunta regionale.
Modifiche ad altre disposizioni regionali
La legge interviene anche su norme regionali precedenti: abroga il comma 2 dell’art. 27 della L.R. 1/2010, fa rivivere l’art. 30 della L.R. 34/2007, abroga l’art. 53 della L.R. 1/2011, modifica la disciplina dell’abbinamento dei garages agli alloggi in caso di fabbricati con posti auto insufficienti, esclude le autorità di pubblica sicurezza da un comma dell’art. 55 della L.R. 1/2011 e sposta al 30 marzo il termine annuale previsto dall’art. 2, comma 1, della L.R. 43/2000.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente di non comportare oneri a carico del bilancio regionale.
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