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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24093/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di ragioni per esonerarlo da tale conseguenza. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di porto abusivo di arma ex art. 4 l. n. 110/1975, con pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il porto di una mazza da baseball. I motivi dedotti riguardavano: a) una pretesa contraddittorietà della motivazione sul fatto che la mazza non fosse incartata; b) l'erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, contestando in sostanza la qualificazione del fatto; c) il diniego dell'attenuante della lieve entità; d) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; e) il mancato ricorso a una pena sostitutiva ex art. 53 l. n. 689 del 1981. Dopo il ricorso, sono state depositate memorie difensive ritenute meramente reiterative. La Corte ha osservato che le censure erano in larga parte fattuali, generiche, aspecifiche o comunque dirette a sollecitare una diversa lettura del merito, non consentita in cassazione; inoltre ha ritenuto corretta la qualificazione della mazza da baseball come arma impropria e congrua la motivazione sul diniego sia della lieve entità sia della particolare tenuità del fatto, nonché della pena sostitutiva, alla luce dei precedenti penali e della prognosi negativa sulla finalità rieducativa e sul rischio di recidiva.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    La mazza da baseball è stata ritenuta arma impropria rilevante ai fini del porto abusivo; le doglianze sulla circostanza che fosse o meno incartata sono state reputate fattuali e comunque infondate.

  • art. 4, comma 3, legge n. 110/1975

    Il diniego della circostanza attenuante della lieve entità è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua, fondata sulla capacità offensiva dell'oggetto e sulle circostanze concrete del caso.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il mancato riconoscimento della lieve entità, nel caso di porto abusivo di arma impropria, impedisce la declaratoria di non punibilità.

  • art. 53 legge n. 689 del 1981

    La sostituzione della pena detentiva breve con pena sostitutiva può essere negata quando la motivazione evidenzi, anche tramite i precedenti penali, una prognosi negativa sulla rieducazione, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'adempimento delle prescrizioni.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo ragioni di esonero non ravvisate.

  • art. 616 c.p.p.

    È implicito nel dispositivo quale base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono deducibili soltanto censure di diritto o vizi realmente desumibili dal provvedimento impugnato; non sono ammissibili doglianze meramente fattuali, generiche o volte a ottenere una rivalutazione del merito.
  • La mazza da baseball può integrare un'arma impropria ai fini del porto abusivo; la valutazione sulla sua idoneità offensiva deve essere svolta in concreto, ma la mera prospettazione difensiva sulla modalità di detenzione non basta a escludere la rilevanza penale.
  • Il diniego dell'attenuante della lieve entità è legittimo quando sia motivato sulla base della capacità offensiva dell'oggetto e delle specifiche circostanze del fatto.
  • Nel porto abusivo di arma impropria, il mancato riconoscimento della lieve entità può giustificare anche il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., se la valutazione complessiva del fatto non ne consente la qualificazione come tenue.
  • La concessione di una pena sostitutiva può essere esclusa con motivazione specifica che valorizzi precedenti penali e prognosi negativa in ordine alla finalità rieducativa, al rischio di recidiva e all'osservanza delle prescrizioni.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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