Sentenza del 12/09/2016 n. 6875 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riduzione in corso d'anno dei versamenti in acconto dell'accisa - Principio di capacità contributiva - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva drasticamente ridotto, a partire da marzo 2013, le rate mensili di acconto dell'accisa, passando da circa 63.689,92 euro a 3.653,27 euro, in ragione della significativa diminuzione dei volumi di fornitura. Aveva comunicato tale riduzione all'Agenzia delle Dogane e richiesto la rideterminazione degli acconti, continuando nel frattempo a versare gli importi ridotti. L'Ufficio, ritenendo necessaria una previa autorizzazione formale ai sensi dell'art. 56, comma 2, TUA, aveva contestato l'omesso parziale versamento degli acconti, applicando interessi, indennità di mora e sanzioni. La società sosteneva invece che gli importi versati erano sostanzialmente corretti e che non vi era stato alcun danno erariale, poiché la verifica aveva evidenziato addirittura un credito della contribuente per accise.
La decisione
La Commissione Tributaria ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo che l'art. 56, comma 2, TUA dovesse essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla luce del principio di capacità contributiva. Ha stabilito che l'Amministrazione non poteva applicare una lettura meramente formale della norma, pretendendo interessi e indennità su somme non dovute né irrogando sanzioni per una violazione solo formale, quando la riduzione degli acconti era fondata su una reale diminuzione dei consumi ed era risultata corretta. Sono stati annullati l'avviso di pagamento e il provvedimento sanzionatorio, con ordine di rimborso degli eventuali importi già pagati e condanna dell'Ufficio al pagamento di 2.000 euro per spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 56, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili [...] calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere [...] rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1.
La norma non deve essere applicata in modo esclusivamente formale: la riduzione degli acconti in corso d'anno può essere riconosciuta quando sia giustificata da una concreta e documentata diminuzione dei consumi e sia coerente con l'effettiva capacità contributiva. L'assenza di una preventiva autorizzazione formale non giustifica automaticamente sanzioni e richieste su somme non effettivamente dovute.
Art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997
La sanzione per omesso o tardivo versamento non può essere applicata quando, in concreto, non sussiste un debito tributario effettivo o quando la violazione è meramente formale e non ha prodotto evasione o danno erariale, secondo la valutazione operata dalla sentenza.
Articoli 52 e 53, D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
Sono richiamati nel quadro della disciplina dell'obbligazione di accisa e dei soggetti tenuti al versamento, ma la decisione si concentra soprattutto sulla corretta applicazione del meccanismo degli acconti previsto dall'art. 56.
Art. 53, comma 1, lettera a), e comma 3, D.Lgs. n. 504/1995
Le disposizioni individuano i soggetti interessati dalla disciplina e il diritto di rivalsa dell'accisa sui consumatori finali; tale richiamo conferma il contesto normativo in cui si colloca il meccanismo degli acconti.
Art. 53 Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il principio di capacità contributiva impone di collegare il prelievo alla reale situazione economica del contribuente e orienta l'interpretazione dell'art. 56 TUA, impedendo di pretendere somme non sostanzialmente dovute sulla base di un formalismo privo di effettivo danno erariale.
Massime di principio
- Quando gli acconti tributari sono calcolati sulla base dei consumi o dei ricavi dell'anno precedente, una drastica e documentata riduzione dell'attività può giustificare la richiesta di rideterminazione in corso d'anno.
- La richiesta di riduzione deve essere tempestiva, formalizzata e accompagnata da documentazione contabile e tecnica idonea a dimostrare la diminuzione effettiva dei consumi o del volume d'affari.
- L'eventuale mancata autorizzazione preventiva non dovrebbe comportare automaticamente sanzioni se il contribuente dimostra che gli importi versati erano corretti rispetto alla situazione reale e che non vi è stato danno erariale; tuttavia, è prudente non ridurre unilateralmente i versamenti senza ottenere un riscontro formale o un provvedimento dell'Amministrazione.
- Il principio di capacità contributiva può imporre una lettura sostanziale e non meramente formalistica delle norme fiscali, soprattutto quando la pretesa riguarda interessi, indennità o sanzioni su somme non effettivamente dovute.
- Le sanzioni tributarie richiedono una violazione sostanziale o comunque colpevole: in presenza di dati corretti, assenza di evasione e affidamento ragionevole sulle interlocuzioni con l'Amministrazione, può essere contestata la legittimità delle sanzioni.
- La decisione riguarda una specifica fattispecie e non esclude che altre autorità giudiziarie richiedano sempre la preventiva autorizzazione prevista dalla disciplina; pertanto, la riduzione degli acconti dovrebbe essere gestita con istanza preventiva, conservazione delle prove e, se necessario, versamenti cautelativi con successiva richiesta di rimborso o compensazione.
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